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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3424/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006400480000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014342602000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020683982000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011747658000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210064372402000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029023885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SS, all'agenzia delle Entrate ed alla Associazione_1 in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295202490060400480/000, notificata in data 05.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 23.307,77, ma impugnata limitatamente all'importo di € 2.033,81, preteso a titolo di Diritto annuale CCIAA 2014-2016-2017-2018 ed IVA 2015, già richiesti con le seguenti cartelle:
1) 29520180014342602000 per Diritti camerali 2014 - Data notifica 14/11/2018;
2) 29520180020683982000 per IVA 2015 - Data notifica 08/02/2019;
3) 29520200011747658000 per diritti camerali 2016 - Data notifica 04/04/2022;
4) 29520210064372402000 per diritti camerali 2017 - Data notifica 25/10/2022;
5) 29520220029023885000 per diritti camerali 2018 - Data notifica 14/03/2023.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte, di cui si è chiesta l'esibizione;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni.
In data 21.07.2025 si è costituita l'AE che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività successive alla consegna del ruolo ed in ogni caso la infondatezza del ricorso.
In data 23.07.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione stante la normativa emergenziale.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi l'esame delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Dalla documentazione prodotta da AdER risulta che:
1. la cartella n. 29520180014342602000 (all.3) risulta notificata alla data indicata con spedizione diretta a mezzo posta e perfezionamento per compiuta giacenza. Va rammentato che l'orientamento consolidato della SC, in tema di notifica diretta a mezzo posta e nei casi di temporanea assenza del destinatario della notifica, è nel senso che non siano applicabili le disposizioni di cui alla legge 890/82 che impongono l'invio della CAD, essendo sufficiente l'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza, con perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni da tale immissione (cfr. Cass. 10037/2019; n. 10131/2020; n. 26806/2024 e n.
21847/2025). Da tale data, e fino alla data di notifica dell'intimazione, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, che per i diritti camerali è quinquennale (Cass. n. 34890/2023). Deve tuttavia rilevarsi che la prescrizione non è maturata, per effetto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL 18/20 comb.disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
2. la cartella n. 29520180020683982000 (all.4) risulta notificata alla data indicata con spedizione a mezzo posta e perfezionamento per consegna a mani del destinatario. Da tale data, e fino alla data di notifica dell'intimazione, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, che per l'IVA è decennale ma per interessi e sanzioni è quinquennale. Deve tuttavia rilevarsi che la prescrizione non è maturata, per effetto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL
18/20 comb.disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
3. la cartella n. 29520200011747658000 (all.5) risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc per temporanea irreperibilità del destinatario. Vi è prova in atti dell'invio del CAD con raccomandata n. NPA 150020940398, ricevuta in data 04/04/2022 personalmente dal destinatario. Vale quanto argomentato in relazione alla cartella di cui al punto 1);
4. la cartella n. 29520210064372402000 (all.6) è stata notificata alla data indicata – e dunque entro il prescritto termine prescrizionale - mediante spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di familiare convivente. Anche in tal caso non si richiede la spedizione di alcuna raccomandata informativa. Va infatti nuovamente rammentato che , quando la notifica è eseguita dall'ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della legge 890/1982, che “concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)” (cfr Cassazione, 11619, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette “ordinarie, nelle quali non è previsto che al recapito del piego in mani di persona diversa dal diretto interessato debba far seguito l'invio a quest'ultimo di una “comunicazione di avvenuta notifica” (cfr. Cass. n. 17235/2018).
5. la cartella n. 29520220029023885000 (all.7) è stata notificata alla data indicata indicata – e dunque entro il prescritto termine prescrizionale - mediante spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di familiare convivente. Anche in tal caso non si richiede la spedizione di alcuna raccomandata informativa. Merita unicamente puntualizzare che la prova delle notifiche è stata correttamente offerta mediante la produzione delle documentazione attestativa e che è stato altresì prodotto l'estratto di ruolo, onde non si richiede alcuna ulteriore prova documentale.
Le spese seguono la soccombenza ma si liquidano per AE in funzione dell'importo della relativa cartella.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1000,00 per l'AdER ed in euro 200,00 per l'AE.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3424/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006400480000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014342602000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020683982000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011747658000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210064372402000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029023885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SS, all'agenzia delle Entrate ed alla Associazione_1 in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295202490060400480/000, notificata in data 05.02.2025, emessa per il complessivo importo di Euro 23.307,77, ma impugnata limitatamente all'importo di € 2.033,81, preteso a titolo di Diritto annuale CCIAA 2014-2016-2017-2018 ed IVA 2015, già richiesti con le seguenti cartelle:
1) 29520180014342602000 per Diritti camerali 2014 - Data notifica 14/11/2018;
2) 29520180020683982000 per IVA 2015 - Data notifica 08/02/2019;
3) 29520200011747658000 per diritti camerali 2016 - Data notifica 04/04/2022;
4) 29520210064372402000 per diritti camerali 2017 - Data notifica 25/10/2022;
5) 29520220029023885000 per diritti camerali 2018 - Data notifica 14/03/2023.
Il ricorso è stato proposto per rilevare:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte, di cui si è chiesta l'esibizione;
2. Prescrizione;
3. Prescrizione di interessi e sanzioni.
In data 21.07.2025 si è costituita l'AE che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività successive alla consegna del ruolo ed in ogni caso la infondatezza del ricorso.
In data 23.07.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso rassegnando l'intervenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione stante la normativa emergenziale.
In data 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi l'esame delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
Dalla documentazione prodotta da AdER risulta che:
1. la cartella n. 29520180014342602000 (all.3) risulta notificata alla data indicata con spedizione diretta a mezzo posta e perfezionamento per compiuta giacenza. Va rammentato che l'orientamento consolidato della SC, in tema di notifica diretta a mezzo posta e nei casi di temporanea assenza del destinatario della notifica, è nel senso che non siano applicabili le disposizioni di cui alla legge 890/82 che impongono l'invio della CAD, essendo sufficiente l'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza, con perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni da tale immissione (cfr. Cass. 10037/2019; n. 10131/2020; n. 26806/2024 e n.
21847/2025). Da tale data, e fino alla data di notifica dell'intimazione, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, che per i diritti camerali è quinquennale (Cass. n. 34890/2023). Deve tuttavia rilevarsi che la prescrizione non è maturata, per effetto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL 18/20 comb.disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
2. la cartella n. 29520180020683982000 (all.4) risulta notificata alla data indicata con spedizione a mezzo posta e perfezionamento per consegna a mani del destinatario. Da tale data, e fino alla data di notifica dell'intimazione, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, che per l'IVA è decennale ma per interessi e sanzioni è quinquennale. Deve tuttavia rilevarsi che la prescrizione non è maturata, per effetto dello slittamento di 542 gg. consentito dalla normativa emergenziale e segnatamente dall'art. 68, comma 1, DL
18/20 comb.disp. art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015;
3. la cartella n. 29520200011747658000 (all.5) risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc per temporanea irreperibilità del destinatario. Vi è prova in atti dell'invio del CAD con raccomandata n. NPA 150020940398, ricevuta in data 04/04/2022 personalmente dal destinatario. Vale quanto argomentato in relazione alla cartella di cui al punto 1);
4. la cartella n. 29520210064372402000 (all.6) è stata notificata alla data indicata – e dunque entro il prescritto termine prescrizionale - mediante spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di familiare convivente. Anche in tal caso non si richiede la spedizione di alcuna raccomandata informativa. Va infatti nuovamente rammentato che , quando la notifica è eseguita dall'ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della legge 890/1982, che “concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)” (cfr Cassazione, 11619, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette “ordinarie, nelle quali non è previsto che al recapito del piego in mani di persona diversa dal diretto interessato debba far seguito l'invio a quest'ultimo di una “comunicazione di avvenuta notifica” (cfr. Cass. n. 17235/2018).
5. la cartella n. 29520220029023885000 (all.7) è stata notificata alla data indicata indicata – e dunque entro il prescritto termine prescrizionale - mediante spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di familiare convivente. Anche in tal caso non si richiede la spedizione di alcuna raccomandata informativa. Merita unicamente puntualizzare che la prova delle notifiche è stata correttamente offerta mediante la produzione delle documentazione attestativa e che è stato altresì prodotto l'estratto di ruolo, onde non si richiede alcuna ulteriore prova documentale.
Le spese seguono la soccombenza ma si liquidano per AE in funzione dell'importo della relativa cartella.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1000,00 per l'AdER ed in euro 200,00 per l'AE.