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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2300/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 12.7.2024 da
(avv. Colucci) Parte_1
contro
(avv. D'Amore) Controparte_1
Motivi della decisione Il ricorrente, dipendente della convenuta quale Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere, agisce per l'indennità di coordinamento variabile relativa al periodo 1.1.2017/ 31.1.2024 , in via subordinata a titolo di risarcimento danno anche per indebito arricchimento. Controparte contesta la pretesa attorea. La domanda non è fondata. Va premesso che non risultano diffide o altri validi atti interruttivi della prescrizione a nome dell'odierno ricorrente prima della notifica in data 24.11.2024 dell'atto introduttivo del giudizio di modo che, come eccepito, il vantato credito è estinto per la parte antecedente al 24.11.2019. La pretesa comunque, anche per la parte non estinta per prescrizione, deve esser disattesa. Ed invero l'art.10 CCNL 2001 che ha disciplinato l'istituto stabilisce che le Aziende “possono” prevedere la corresponsione della quota variabile, indicando che essa sarà “finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art.39 del CCNL 7.4.1999”, il tutto peraltro da definire
“nell'ambito della contrattazione integrativa”. Nessun obbligo datoriale quindi di erogare l'indennità nella parte variabile e nessun corrispondente diritto del lavoratore. Dalla disciplina contrattuale richiamata risulta perciò una tutela giuridica dell'interesse del lavoratore alla percezione dell' indennità in argomento nella quota in discussione, ma non nella forma del diritto soggettivo perfetto bensì nella forma dell'interesse legittimo. Infatti nella materia del diritto privato delle obbligazioni, seppure con minore frequenza che nelle materie del diritto pubblico, sussistono casi in cui l'adempimento del debito richiede scelte discrezionali -si pensi all'obbligazione alternativa (artt. 1285, 1286 cod. civ. o più in generale al debito di opera autonoma, da prestare secondo le regole dell'arte (art. 2224, primo comma, cod. civ.), o di opera professionale, richiedente scelte tecniche (art. 2236 cod. civ.)-, di fronte alle quali il creditore non può pretendere un comportamento, di dare o di fare, esattamente predeterminato, bensì può solo esigere che le scelte del debitore avvengano in modo legittimo ossia non in contrasto con norme di diritto;
nel caso che qui interessa, anzitutto col principio d'imparzialità imposto dall'art. 97 Cost. o coi principi di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Si fa riferimento in questi casi, ed in altri in cui la persona è assoggettata ad un potere discrezionale di altro soggetto privato o comunque di un soggetto pubblico che agisca sotto il profilo che qui rileva in regime privatistico, di interesse legittimo nel diritto privato;
interesse che può essere fatto valere davanti al giudice, al quale spetta il controllo sul legittimo e corretto esercizio della discrezionalità (Cass. 10 aprile 2006 n. 8303). Quanto alla fattispecie in esame, le norme contrattuali sopra indicate attribuivano al lavoratore non già un diritto all'indennità variabile sulla sola base di requisiti oggettivi, bensì un interesse la cui soddisfazione era da contemperare con esigenze di disponibilità economiche di
“risorse disponibili”, tanto da essere previste successive stipulazioni integrative (che non v'è prova siano state effettuate e con quale esito). Nè alcuna norma sovraordinata vieta alle parti di un accordo di prevedere modifiche attraverso accordi ulteriori, conformati in relazione alle variabili necessità intervenute.
In conclusione si deve affermare che l'art.10 in argomento attribuisce al lavoratore l'indennità nella sua parte variabile quale oggetto non già di un diritto perfetto ed immediatamente esigibile, bensì di un mero interesse legittimo, da realizzare ad esito di un bilanciamento discrezionale, affidato alla contrattazione tra parte datoriale e lavoratori, tenendo conto delle disponibilità economiche. S'aggiunga poi che la pretesa qui scrutinabile ricade sotto la vigenza dei successivi CCNL 2018 e 2022, i quali hanno in seguito assorbito l'indennità in discussione in quella di incarico. Parimenti infondate sono le domande subordinate: nessun pregiudizio può giammai riconoscersi al lavoratore laddove parte datoriale, come visto, abbia operato secundum legem in un ambito di propria discrezionalità neanche censurata;
né è praticabile azione di arricchimento senza causa attesane la sussidiarietà, cioè l'esperibilità solo in assenza di una diversa tutela, nel caso di specie azionabile e di fatto azionata ancorché con esito infruttuoso. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. La novità della questione, con riferimento alla quale non constano specifici precedenti della Suprema Corte, legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 12.7.2024 da
(avv. Colucci) Parte_1
contro
(avv. D'Amore) Controparte_1
Motivi della decisione Il ricorrente, dipendente della convenuta quale Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere, agisce per l'indennità di coordinamento variabile relativa al periodo 1.1.2017/ 31.1.2024 , in via subordinata a titolo di risarcimento danno anche per indebito arricchimento. Controparte contesta la pretesa attorea. La domanda non è fondata. Va premesso che non risultano diffide o altri validi atti interruttivi della prescrizione a nome dell'odierno ricorrente prima della notifica in data 24.11.2024 dell'atto introduttivo del giudizio di modo che, come eccepito, il vantato credito è estinto per la parte antecedente al 24.11.2019. La pretesa comunque, anche per la parte non estinta per prescrizione, deve esser disattesa. Ed invero l'art.10 CCNL 2001 che ha disciplinato l'istituto stabilisce che le Aziende “possono” prevedere la corresponsione della quota variabile, indicando che essa sarà “finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art.39 del CCNL 7.4.1999”, il tutto peraltro da definire
“nell'ambito della contrattazione integrativa”. Nessun obbligo datoriale quindi di erogare l'indennità nella parte variabile e nessun corrispondente diritto del lavoratore. Dalla disciplina contrattuale richiamata risulta perciò una tutela giuridica dell'interesse del lavoratore alla percezione dell' indennità in argomento nella quota in discussione, ma non nella forma del diritto soggettivo perfetto bensì nella forma dell'interesse legittimo. Infatti nella materia del diritto privato delle obbligazioni, seppure con minore frequenza che nelle materie del diritto pubblico, sussistono casi in cui l'adempimento del debito richiede scelte discrezionali -si pensi all'obbligazione alternativa (artt. 1285, 1286 cod. civ. o più in generale al debito di opera autonoma, da prestare secondo le regole dell'arte (art. 2224, primo comma, cod. civ.), o di opera professionale, richiedente scelte tecniche (art. 2236 cod. civ.)-, di fronte alle quali il creditore non può pretendere un comportamento, di dare o di fare, esattamente predeterminato, bensì può solo esigere che le scelte del debitore avvengano in modo legittimo ossia non in contrasto con norme di diritto;
nel caso che qui interessa, anzitutto col principio d'imparzialità imposto dall'art. 97 Cost. o coi principi di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Si fa riferimento in questi casi, ed in altri in cui la persona è assoggettata ad un potere discrezionale di altro soggetto privato o comunque di un soggetto pubblico che agisca sotto il profilo che qui rileva in regime privatistico, di interesse legittimo nel diritto privato;
interesse che può essere fatto valere davanti al giudice, al quale spetta il controllo sul legittimo e corretto esercizio della discrezionalità (Cass. 10 aprile 2006 n. 8303). Quanto alla fattispecie in esame, le norme contrattuali sopra indicate attribuivano al lavoratore non già un diritto all'indennità variabile sulla sola base di requisiti oggettivi, bensì un interesse la cui soddisfazione era da contemperare con esigenze di disponibilità economiche di
“risorse disponibili”, tanto da essere previste successive stipulazioni integrative (che non v'è prova siano state effettuate e con quale esito). Nè alcuna norma sovraordinata vieta alle parti di un accordo di prevedere modifiche attraverso accordi ulteriori, conformati in relazione alle variabili necessità intervenute.
In conclusione si deve affermare che l'art.10 in argomento attribuisce al lavoratore l'indennità nella sua parte variabile quale oggetto non già di un diritto perfetto ed immediatamente esigibile, bensì di un mero interesse legittimo, da realizzare ad esito di un bilanciamento discrezionale, affidato alla contrattazione tra parte datoriale e lavoratori, tenendo conto delle disponibilità economiche. S'aggiunga poi che la pretesa qui scrutinabile ricade sotto la vigenza dei successivi CCNL 2018 e 2022, i quali hanno in seguito assorbito l'indennità in discussione in quella di incarico. Parimenti infondate sono le domande subordinate: nessun pregiudizio può giammai riconoscersi al lavoratore laddove parte datoriale, come visto, abbia operato secundum legem in un ambito di propria discrezionalità neanche censurata;
né è praticabile azione di arricchimento senza causa attesane la sussidiarietà, cioè l'esperibilità solo in assenza di una diversa tutela, nel caso di specie azionabile e di fatto azionata ancorché con esito infruttuoso. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. La novità della questione, con riferimento alla quale non constano specifici precedenti della Suprema Corte, legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti