Articolo 40 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 39Articolo 41
Versione
30 luglio 1952
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13 febbraio 1957
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31 gennaio 1975
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1 gennaio 1994
Art. 40.
Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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