Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
L'atto di nomina di un secondo difensore da parte della persona offesa in sede di presentazione della richiesta di archiviazione, accompagnato da esplicita elezione di domicilio presso lo stesso, equivale a revoca implicita del primo difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità del provvedimento di archiviazione disposto all'esito di udienza camerale il cui avviso era stato dato al precedente e non, invece, al nuovo difensore).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 37421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37421 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1073
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 9048/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S.S.S. , nata a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2012 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'avvocato Michele Giarrizzo, difensore e procuratore speciale della persona offesa, S..D.S.S. , ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 20 dicembre 2012 con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di M.F..S. , marito separato della D.S. , indagato in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio minore della coppia.
Nel ricorso si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, a seguito dell'opposizione presentata dalla persona offesa, non risulta essere stato notificato a quest'ultima. In particolare, l'avviso dell'udienza sarebbe stato recapitato all'avvocato Jacopo Morandi, anziché al difensore nominato nell'atto di opposizione, presso il quale la persona offesa aveva anche eletto il domicilio.
2. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato notificato al difensore nominato dalla persona offesa all'atto della querela (avvocato Jacopo Morandi) e non al difensore nominato successivamente con l'opposizione alla richiesta di archiviazione (avvocato Michele Giarrizzo).
Nella sua requisitoria scritta il procuratore generale ha escluso ogni ipotesi di nullità, sostenendo la regolarità della notifica in quanto la persona offesa dal reato non può nominare più di un difensore e inoltre deve intendersi domiciliata presso lo stesso difensore, come previsto espressamente dall'art. 33 disp. att. c.p.p., sicché la nomina del secondo difensore effettuata dalla
D.S.S. non ha prodotto alcun effetto e, soprattutto, deve ritenersi valida la notifica dell'avviso dell'udienza. Ferma restando la validità delle affermazioni contenute nella requisitoria citata sulla possibilità della persona offesa di nominare un unico difensore e sul domicilio ex lege ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., si ritiene che nel caso in esame, con la nomina da parte della D.S.S. del secondo difensore in sede di presentazione dell'opposizione, vi sia stata una revoca implicita del primo avvocato, tanto è vero che la nuova nomina risulta accompagnata da una esplicita elezione di domicilio presso il nuovo difensore, da ritenere prevalente rispetto al domicilio ex lege cui si riferisce l'art. 33 disp. att. c.p.p.. In sostanza, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato all'avvocato Michele Giarrizzo, nuovo difensore della persona offesa, presso il quale la D.S.S. aveva eletto il proprio domicilio.
3. Pertanto, il mancato avviso dell'udienza ha determinato la nullità dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 409 c.p.p., comma 6, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso, dovendo il Giudice per le indagini preliminari provvedere alla fissazione di una nuova udienza camerale ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013