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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1896/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17065/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013821602000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1344/2026 depositato il 28/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Per i motivi sopra esposti la ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, chiede che Voglia l'On.le Commissione, voglia
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) annullare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2025 90138216 02/000 per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione;
2) determinare nel caso di mancato riconoscimento dei motivi di illegittimità, decadenza e nullità dell'atto impugnato il pagamento del tributo sgravato da oneri impropri, quali: interessi, sanzioni, spese postali non dovuti. Con vittoria di spese e compensi.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate CO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1. - rigettare il ricorso perché infondato, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
2. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – CO, l'intimazione di pagamento L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2025 90138216 02/000 che in data
11.09.2025 veniva notificata avente ad oggetto:
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2013 0088491831000 notificata il 12.06.2013 per un debito di € 408,84 per tassa rifiuti anno 2011;
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2016 0031721643000 notificata il 27.07.2016 per un debito di € 150,04 per diritto annuale camera di commercio anno 2013;
2 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2016 0082832120000 notificata il 05.05.2017 per IVA anno 2013.
La parte ricorrente eccepiva che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierno ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate CO deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
La Agenzia delle Entrate CO si costituiva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della pretesa creditoria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
3 L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo della memoria di costituzione dalla difesa di
ADER.
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate
L'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad esse sottesa ed in questa sede impugnate, come mostrano l'estratto ruolo e le relate di notifica (ivi all sub. 6 - 9) allegati alle presenti controdeduzioni.
In particolare:
1) la cartella n.07120130088491831000 è stata ritualmente notificata in data 12/06/2013 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 6);
2) la cartella n.07120160031721643000 è stata ritualmente notificata in data 28/07/2016 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 7);
3) la cartella n.07120160082832120000 è stata ritualmente notificata in data 05/05/2017 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 8).
4 Risulta, quindi, assolutamente priva di fondamento l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia della CO ha, pertanto, agito correttamente, notificando l'avviso di intimazione nel pieno rispetto dell'art. 50 DPR 602/73 comma 1 e 2, secondo cui “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento... Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ……… di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni” avviso redatto, secondo quanto previsto dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
La notifica degli atti interruttivi
Si specifica, inoltre, che le cartelle di pagamento sono state oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Preavviso di fermo amministrativo n.07180201400034345000, notificato in data 03/07/2014 (vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all.sub 9).
Sulla presunta estinzione della pretesa per prescrizione
Detta eccezione è assolutamente infondata oltre che pretestuosa, in quanto come dimostrato, il termine di prescrizione, è stato interrotto dalla regolare notifica degli atti interruttivi sopra indicati.
Di conseguenza, le cartelle impugnate sono tuttora valide ed efficaci, atteso che il termine prescrizionale è tutt'altro che decorso.
Applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per la riscossione del diritto annuale CCIA
5 Quanto ai crediti in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., non rientrando tra le fattispecie individuate dal codice civile per la prescrizione breve di cinque anni.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ADER in euro 350,00 oltre iva Cpa ed altri oneri per legge.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17065/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013821602000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1344/2026 depositato il 28/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Per i motivi sopra esposti la ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, chiede che Voglia l'On.le Commissione, voglia
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) annullare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2025 90138216 02/000 per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione;
2) determinare nel caso di mancato riconoscimento dei motivi di illegittimità, decadenza e nullità dell'atto impugnato il pagamento del tributo sgravato da oneri impropri, quali: interessi, sanzioni, spese postali non dovuti. Con vittoria di spese e compensi.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate CO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1. - rigettare il ricorso perché infondato, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
2. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – CO, l'intimazione di pagamento L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2025 90138216 02/000 che in data
11.09.2025 veniva notificata avente ad oggetto:
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2013 0088491831000 notificata il 12.06.2013 per un debito di € 408,84 per tassa rifiuti anno 2011;
- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2016 0031721643000 notificata il 27.07.2016 per un debito di € 150,04 per diritto annuale camera di commercio anno 2013;
2 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2016 0082832120000 notificata il 05.05.2017 per IVA anno 2013.
La parte ricorrente eccepiva che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierno ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate CO deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
La Agenzia delle Entrate CO si costituiva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della pretesa creditoria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
3 L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo della memoria di costituzione dalla difesa di
ADER.
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate
L'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad esse sottesa ed in questa sede impugnate, come mostrano l'estratto ruolo e le relate di notifica (ivi all sub. 6 - 9) allegati alle presenti controdeduzioni.
In particolare:
1) la cartella n.07120130088491831000 è stata ritualmente notificata in data 12/06/2013 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 6);
2) la cartella n.07120160031721643000 è stata ritualmente notificata in data 28/07/2016 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 7);
3) la cartella n.07120160082832120000 è stata ritualmente notificata in data 05/05/2017 a soggetto qualificatosi come familiare convivente, che ha firmato e ritirato l'atto (vd relata di notifica ivi all. sub 8).
4 Risulta, quindi, assolutamente priva di fondamento l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia della CO ha, pertanto, agito correttamente, notificando l'avviso di intimazione nel pieno rispetto dell'art. 50 DPR 602/73 comma 1 e 2, secondo cui “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento... Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ……… di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni” avviso redatto, secondo quanto previsto dal modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
La notifica degli atti interruttivi
Si specifica, inoltre, che le cartelle di pagamento sono state oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Preavviso di fermo amministrativo n.07180201400034345000, notificato in data 03/07/2014 (vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all.sub 9).
Sulla presunta estinzione della pretesa per prescrizione
Detta eccezione è assolutamente infondata oltre che pretestuosa, in quanto come dimostrato, il termine di prescrizione, è stato interrotto dalla regolare notifica degli atti interruttivi sopra indicati.
Di conseguenza, le cartelle impugnate sono tuttora valide ed efficaci, atteso che il termine prescrizionale è tutt'altro che decorso.
Applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per la riscossione del diritto annuale CCIA
5 Quanto ai crediti in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., non rientrando tra le fattispecie individuate dal codice civile per la prescrizione breve di cinque anni.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ADER in euro 350,00 oltre iva Cpa ed altri oneri per legge.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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