Art. 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, in duplice copia, delle riscossioni effettuate nel trimestre.
Il rendiconto deve contenere gli estremi e l'importo di ciascuna bolletta di riscossione, il numero della relativa operazione annotata nel registro cronologico nonche' gli estremi e gli importi delle quietanze dei versamenti eseguiti alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Il capo dell'ufficio, dopo aver esaminato il rendiconto presentatogli ed aver riconosciuto la regolarita' del medesimo, lo trasmette, non piu' tardi del giorno venticinque successivo alla scadenza del trimestre indicato nel primo comma, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
La ragioneria provinciale dello Stato, ove non abbia nulla da osservare, restituisce un esemplare del rendiconto, munito del proprio visto di regolarita'.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, in duplice copia, delle riscossioni effettuate nel trimestre.
Il rendiconto deve contenere gli estremi e l'importo di ciascuna bolletta di riscossione, il numero della relativa operazione annotata nel registro cronologico nonche' gli estremi e gli importi delle quietanze dei versamenti eseguiti alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Il capo dell'ufficio, dopo aver esaminato il rendiconto presentatogli ed aver riconosciuto la regolarita' del medesimo, lo trasmette, non piu' tardi del giorno venticinque successivo alla scadenza del trimestre indicato nel primo comma, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
La ragioneria provinciale dello Stato, ove non abbia nulla da osservare, restituisce un esemplare del rendiconto, munito del proprio visto di regolarita'.