Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 50464
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, soggiace alle medesime condizioni cui è subordinata la congiunta pena detentiva, da cui è inscindibile. (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità di un'istanza di sospensione della sola pena pecuniaria, in difetto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di quella detentiva e, quindi, della deduzione della positiva conclusione del programma terapeutico comprovata dalla relazione finale ex art. 123 del d.P.R. cit.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 50464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50464
    Data del deposito : 15 giugno 2017

    Testo completo