Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, soggiace alle medesime condizioni cui è subordinata la congiunta pena detentiva, da cui è inscindibile. (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità di un'istanza di sospensione della sola pena pecuniaria, in difetto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di quella detentiva e, quindi, della deduzione della positiva conclusione del programma terapeutico comprovata dalla relazione finale ex art. 123 del d.P.R. cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 50464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50464 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
50464-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 2209/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.41464/2016 4.17 RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL ST nato il [...] a [...] avverso il decreto del 08/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
DOTT. MAMO PINELLI, lette/sentite le conclusioni del PG 1 CHE HA CHIESTO LA DE CLANATOMIA Di INAMMISSIBILITA' DEL RICONSo, CON L'Emissione DE Lee STATVIZIONI ONSEQUENZIALI- RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 8 13 agosto 2016, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ST LI avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore del LI chiedendone l'annullamento e deducendo con unico, articolato motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'art. 90 cit. prevedeva il beneficio della sospensione dell'esecuzione anche della pena pecuniaria, senza l'esplicitazione di alcun rapporto di sussidiarietà o consequenzialità con l'eventuale sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;
l'estensione di tale possibilità di sospensione alla pena pecuniaria era avvenuta in forza dell'art.
4-septies d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla I. n. 49 del 2006 e contemplava, quali unici presupposti, il mancato superamento di una determinata soglia di pena inflitta e l'effettuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nonché le condizioni economiche disagiate;
pertanto il collegamento con l'esecuzione della pena detentiva e la relativa sospensione era frutto di un'interpretazione erronea della norma, l'esecuzione della pena detentiva e l'esecuzione della pena pecuniaria seguendo percorsi diversi (come da artt. 656 e 660 cod. proc. pen.), sicché non si poteva collegare il beneficio relativo alla pena pecuniaria all'eventuale inerzia del P.m., deputato all'esecuzione della pena detentiva, penalizzandosi il condannato avente titolo alla sospensione della pena pecuniaria.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, in quanto il decreto si era correttamente fondato sul rilievo che fosse ostativa la mancata emissione di alcun ordine di esecuzione con la previsione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospensione che esigeva i medesimi presupposti per la pena detentiva e per la pena pecuniaria, anche perché, se la pena detentiva e la pena pecuniaria avessero potuto considerarsi in modo svincolato, non avrebbe avuto senso la sospensione della pena pecuniaria senza la contestuale sospensione di quella detentiva.
4. Il motivo prospettato è manifestamente infondato e, quindi, non supera il vaglio di ammissibilità, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento, ha considerato 2 che, per come prospettato dallo stesso istante, non era stato ancora emesso l'ordine di esecuzione con l'eventuale sospensione della pena detentiva: e tale ultima circostanza costituiva il presupposto ai sensi dell'art. 90, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, per la valutazione dell'istanza di sospensione della stessa pena pecuniaria. L'argomento svolto dal giudice di merito per rilevare la manifesta infondatezza dell'istanza sottende l'insuscettibilità della sospensione della pena pecuniaria se non dopo che siano maturate le condizioni per la sospensione della pena detentiva e la positiva valutazione del programma terapeutico-riabilitativo. L'articolazione dell'art. 90 cit., originariamente non contemplante la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, poi modificata dal d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006, non autorizza l'interpretazione proposta dal ricorrente. Invero, la norma, come riscritta all'esito della modifica ora indicata, dopo aver previsto i presupposti affinché il giudice sospenda la pena detentiva "qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'art. 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo (...)", stabilisce che il tribunale di sorveglianza, ove l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può "altresì" sospendere "anche" l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa, per poi precisare che la sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art.
4-bis. La sottoposizione della sospensione della pena pecuniaria alle stesse condizioni a cui è subordinata la congiunta pena detentiva si profila indubitabile, come si evince, fra l'altro, dalla necessità del previo accertamento della sottoposizione del condannato al programma esitato nella relazione finale di cui all'art. 123 (oltre, sul piano letterale, dall'adozione in successione delle congiunzioni rafforzative "altresì" ed "anche"). In tal senso, l'imprescindibilità della previa acquisizione della relazione ex art. 123 adempimento che postula precise modalità di redazione da parte di - autori qualificati e specifici contenuti indicati nella medesima disposizione (cfr. Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013; Caiello, Rv. 255302) - è stata già evidenziata quando si è condivisibilmente affermato che la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, pur se riguardante condannato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, è comunque subordinata all'acquisizione della relazione finale di cui all'art. 123 (v. Sez. I, 24/11/2010, n. 45584, Funes, Rv. 249171, anche per la segnalazione che il valore punitivo della pena pecuniaria conserva una propria 3 valenza di emenda che intanto può essere sospesa in quanto il condannato abbia dato ragione di potervi accedere in modo premiale e definitivo, al termine dell'iter trattamentale, sicché, se pena detentiva e pena pecuniaria fossero svincolate l'una dall'altra, non avrebbe senso che fosse sospesa la pena pecuniaria in mancanza della sospensione anche della pena detentiva). Né la disciplina pare sospettabile di illegittimità costituzionale nella forma della disparità di trattamento ed anche per quanto inerisce alla violazione del fine rieducativo della pena, in quanto il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e pecuniaria non comporta alcun obbligo per il soggetto e nemmeno alcuna restrizione, ma comunque presuppone che il beneficiario abbia già dimostrato di essere uscito dal mondo della tossicodipendenza e di non costituire più alcun pericolo per la collettività (in tal senso cfr. le condivisibili riflessioni di Sez. 1, n. 43484 del 24/11/2010, De Battista, Rv. 249057). Nel caso in esame essendo pacifico che non era stato emesso l'ordine di 1 esecuzione inerente alla pena detentiva e che, anche in ragione di ciò ed al di là delle generiche deduzioni svolte dal ricorrente, non era dedotta l'avvenuta positiva conclusione del programma riabilitativo con l'acquisizione della relazione finale ex art. 123 difettavano le condizioni di legge per l'emissione del chiesto- provvedimento: il ché ha imposto il decreto di inammissibilità.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte e del contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Slani Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA v IN CANCELLERIA -6 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA