Art. 10.
Per l'esercizio finanziario 1951-52 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , e' autorizzata in L. 855.000.000
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Per l'esercizio finanziario 1951-52 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , e' autorizzata in L. 855.000.000
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.