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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2004/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9428/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N° 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N° 18 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009016525000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1384/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr.01720240009016525000 emessa dall'Agenzia Entrate riscossione per il mancato pagamento di tassa auto anno 2017 per euro
737,54 notificatagli il 31 marzo 2025.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la fondatezza del ricorso in punto di legittimazione passiva deducendo la propria estraneità dall'attività notificatoria degli atti prodromici precisando tuttavia che nella specie l'avviso di accertamento era stato notificato il 4 maggio 2023 e che lo stesso era stato preceduto da una la notifica dell'avviso di accertamento in data 10 dicembre 2020 .
Ha altresì aggiunto di aver notificato altro avviso di accertamento il 13 aprile 2023 è preceduto da altro avviso notificato il 10 dicembre 2020.
In data 9 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le eccezioni svolte nel ricorso introduttivo evidenziando che l'ADER non aveva prodotto in atti alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026 Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.( cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Il ricorso poi nel merito va accolto no avendo l'Agenzia Entrate riscossione prodotto in atti la documentazione notificatoria indicata nella memoria di costituzione in giudizio.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9428/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N° 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N° 18 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009016525000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1384/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr.01720240009016525000 emessa dall'Agenzia Entrate riscossione per il mancato pagamento di tassa auto anno 2017 per euro
737,54 notificatagli il 31 marzo 2025.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la fondatezza del ricorso in punto di legittimazione passiva deducendo la propria estraneità dall'attività notificatoria degli atti prodromici precisando tuttavia che nella specie l'avviso di accertamento era stato notificato il 4 maggio 2023 e che lo stesso era stato preceduto da una la notifica dell'avviso di accertamento in data 10 dicembre 2020 .
Ha altresì aggiunto di aver notificato altro avviso di accertamento il 13 aprile 2023 è preceduto da altro avviso notificato il 10 dicembre 2020.
In data 9 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le eccezioni svolte nel ricorso introduttivo evidenziando che l'ADER non aveva prodotto in atti alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026 Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.( cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
Il ricorso poi nel merito va accolto no avendo l'Agenzia Entrate riscossione prodotto in atti la documentazione notificatoria indicata nella memoria di costituzione in giudizio.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.