Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1975, n. 678
Articolo 1
Versione
13 gennaio 1976
Art. 2.
Alla maggiore spesa di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1976