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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5745/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.5745 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Nicola Littarru, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Araneo per procura speciale allegata all'atto di citazione attore
contro nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_1 CP_2
15.3.1948, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_3 Controparte_4
9.12.1967, nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_5 CP_6
6.4.1941, nata a [...] il [...], nato a [...] CP_7 CP_8
Tulo il 17.9.1962, nato a [...] il [...], nata a CP_9 CP_10
Villanova Tulo il 12.5.1965, nato a [...] il [...], CP_11 CP_12
nata a [...] l'[...], e nata a [...] il [...] CP_13
convenuti contumaci e contro pagina 1 di 7 (CF e (CF ) - CP_14 C.F._2 CP_15 C.F._3
quali eredi del convenuto (nato a [...] il [...] e deceduto in Controparte_16
Torino l'8.10.2016) -, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi,
che le rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata il
13.12.2016
intervenienti volontarie e nei confronti di
(CF ) - quale erede del chiamato in causa CP_17 C.F._4 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Genova l'8.2.2018) -, elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pasero per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata l'11.9.2018
interveniente volontaria e di nato a [...] il [...], nata a [...] il CP_18 CP_19
14.1.1940, nato a [...] il [...], nato a CP_20 Controparte_5
Villanova Tulo il 21.4.1950, nata a [...] il [...], Controparte_21 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...], CP_22 CP_23 [...]
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_24 Parte_1
nata a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_25 CP_26
19.6.1951, e , già (CF Controparte_27 Controparte_28
), in persona del suo legale rappresentante in carica P.IVA_1
chiamati in causa, contumaci la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 2.2.2024) voglia il Tribunale,
pagina 2 di 7 accertata la regolarità e completezza del contraddittorio, accogliere la domanda e per l'effetto: (A)
accertare e dichiarare l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà in capo al per Parte_1
intervenuta usucapione, di tutti gli immobili ubicati in Villanova Tulo indicati sub a) nella parte
espositiva dell'atto di citazione (nonché nell'atto di chiamata in causa per integrazione del
contraddittorio) e qui pure di seguito nuovamente riportati: 1) fabbricato folio 12, part.lla 345, cat. A4
in vico 2° TO LE;
2) terreno part.736, folio 7, part.lla 184, sup.1.41.60 ( Per_2
; 3) terreno part.736, folio 7, part.lla 215, sup.50.70 ( ; 4) terreno part.736,
[...] Persona_2
folio 7, part.lla 214, sup.14.15 ( ; 5) terreno part.737, f.20, metà part.lla 26, Persona_2
sup.43.87 (intero 87.65) (Zutruiscu); 6) terreno part.1020, folio 5, part.lla 28, sup.28.65 ( ); Per_3
7) terreno part.1020, folio 5, part.lla 130, sup.20.45 ( ); 8) terreno part.1020, folio 7, part.lla Per_3
290, sup.20.80 (Bau Ebreis); 9) terreno part.1020, folio 10, part.lla 16, sup.34.80 (Fontana Samela);
(B) per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza;
(C) in
ogni caso accertare e dichiarare che l'intervenuta usucapione (a decorrere il pieno ed esclusivo
possesso del almeno dal 1981) estingue, in ragione dell'efficacia retroattiva della Parte_1
maturata usucapione, l'ipoteca legale iscritta da in data 08/11/2007 per € Controparte_28
86.500,33 in danno di (nota RG n.13542-RP n.2685) su parte degli immobili CP_18
rivendicati e precisamente su quelli sopra indicati ai nn.1), 6), 7) e 9); (D) per l'effetto ordinare la
cancellazione della citata ipoteca legale;
(E) nulla sulle spese in ragione del comportamento
processuale dei convenuti;
(F) in subordine si insiste per l'ammissione della prova orale dedotta con
la memoria depositata in data 8/02/2017.
Nell'interesse di e (come da comparsa di costituzione depositata il CP_14 CP_15
13.12.2016) voglia il Tribunale accogliere le conclusioni rassegnate dall'attore salvo la condanna al
pagamento di spese e competenze da cui chiedono espressamente essere mandate esenti.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 31.3.2022) voglia il CP_17
Tribunale accogliere le conclusioni rassegnate dall'attore, il tutto mandandola esente da qualsivoglia
pagina 3 di 7 condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti notificati nel maggio 2016 ha citato in giudizio i convenuti sopra indicati e Parte_1
per concludere come sopra riportato ai capi (A) e (B), oltre che per la rifusione di spese Persona_1
ed onorari, dopo aver dedotto che:
l'esponente è nel pieno, pacifico ed esclusivo possesso del fabbricato e dei terreni indicati al capo (A)
delle superiori conclusioni, che detiene pubblicamente e continuativamente da oltre vent'anni,
esercitando tutte le attività tipiche del diritto di proprietà, con ogni facoltà di
godimento/utilizzo/disposizione;
lo stesso è subentrato nel descritto possesso dopo la morte dei precedenti possessori, ovvero i suoi
genitori , deceduto l'11/11/74, e , deceduta il 06/09/80; 16 Persona_4
in particolare: il 15/10/1939 acquistava i beni indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5), (all.4), Persona_4
dei quali rimaneva in possesso sino al suo decesso; il 06/04/1946 , in uno ai germani 16
CP_2
e sottoscriveva per accettazione una dichiarazione a firma del proprio genitore Per_1 CP_30
che ripartiva la sua proprietà attribuendogli, tra l'altro, il fabbricato e i terreni Persona_5
menzionati ai numeri 1), 6), 7), 8) e 9) (all.5-6), di cui rimaneva nel pacifico e indisturbato possesso
sino al suo decesso;
l'11/11/1974 decedeva come detto , lasciando quali eredi la moglie ed i 16 Persona_4
figliuoli , , , Antonio, ; CP_31 CP_32 CP_1 Controparte_33
il 06/11/1974 decedeva come detto , alla quale succedevano i precitati germani ad Persona_4
eccezione di (figlio del primo matrimonio di ); CP_31 16
nel 1981 i germani decidevano di cedere il fabbricato indicato sub 1) a che 16 Parte_1
ne rimaneva unico possessore e corrispondeva ai germani £ 916.666 cadauno (all.9);
il 10/04/1982 i germani sottoscrivevano scrittura privata dividendosi la proprietà del padre 16
, con attribuzione a dei beni sopra menzionati sub 6), 7), 8) e 9) 16 Parte_1
pagina 4 di 7 (all.10);
il 10/04/1984 i germani , ad eccezione di , sottoscrivevano scrittura privata dividendosi 16 CP_31
i beni della madre , con attribuzione a dei beni sopra menzionati sub Persona_4 Parte_1
2), 3), 4) e 5), quest'ultimo solo per una superficie di ha 0.43.87, ovvero il 50% dell'intera p.lla,
appartenendo l'altro 50% a (all.11); Persona_6
il 19/12/1999 è deceduto , lasciando eredi , , Persona_7 CP_3 Controparte_16
e ; Controparte_4 Controparte_5
il 16/01/2014 è deceduta , lasciando eredi , , Persona_8 CP_6 CP_7 [...]
, , e ; CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
il 26/02/2015 è deceduto , lasciando eredi e . Persona_9 CP_12 CP_13
Con comparsa depositata il 13.12.2016 sono volontariamente intervenute e CP_14 CP_15
, quali eredi dell'originario convenuto , per aderire alle domande dell'attore
[...] Controparte_16
dopo aver dedotto che il proprio dante causa è deceduto l'8.10.2016, dopo la regolare notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 24/05/2016).
Tutti i restanti convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art.183 cpc e il deposito delle sole memorie istruttorie, effettuato esclusivamente dall'attore, quest'ultimo ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi dei fratelli del proprio genitore , ovvero dei figli di e 16 CP_34 CP_35
CP_2 ( , , , , , del figlio di e
[...] CP_18 CP_19 Per_1 CP_5 CP_21 CP_36
( ) e dei figli di e ( , , CP_37 CP_22 Persona_1 CP_38 CP_23 CP_24
e . Pt_1 Controparte_25 CP_26
Tutti i suddetti chiamati, regolarmente citati dopo l'ordine del GI, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Dopo il rigetto della prova orale dedotta dall'attore e la fissazione dell'udienza di spedizione a sentenza pagina 5 di 7 (ordinanza 6.3.2018) è volontariamente intervenuta quale erede dell'originario CP_17
chiamato per aderire alle domande dell'attore dopo aver dedotto che il proprio dante Persona_1
causa è deceduto l'8.2.2018, dopo la regolare notifica dell'atto di chiamata in causa (avvenuta il
12/07/2017).
Con ordinanza del 27.5.2020 il GI, rilevato che risulta creditrice ipotecaria di Controparte_28
parte degli immobili per cui è domanda e deve quindi ritenersi litisconsorte necessaria, ha ordinato all'attore di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti.
Con l'atto di chiamata in causa l'attore ha formulato per la prima volta le conclusioni indicate in epigrafe ai capi (C) e (D).
Anche detto terzo, ritualmente citato nei termini assegnati con l'ordine ex art.102 cpc, non si è
costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con soli documenti, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc (ed il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'attore).
***
Deve essere preliminarmente confermato il rigetto della prova per testi dedotta dall'attore, che oltre ad essere del tutto generica (come già evidenziato nell'ordinanza del 6.3.2018), è riferita al solo fabbricato
(senza nessuna indicazione dei suoi dati catastali e senza alcun riferimento ai terreni) e implica inammissibili valutazioni e giudizi (laddove ad esempio fa riferimento al “possesso”, che, senza specificazioni sulle modalità con le quali esso si sarebbe concretamente manifestato, diventa una mera qualificazione giuridica richiesta al teste).
Ciò premesso, la domanda di usucapione non può essere accolta per non avere l'attore provato (come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc) la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per il perfezionamento in suo favore della fattispecie di cui all'art.1158 cc: tale prova - ovvero quella del possesso ultraventennale dell'intero compendio immobiliare indicato in citazione, asseritamente pagina 6 di 7 esercitato con l'atteggiamento psicologico tipico del pieno ed esclusivo proprietario - non può in particolare rinvenirsi nella documentazione prodotta, che è sul punto del tutto neutra (o, comunque,
certamente inidonea a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge); né la stessa può essere costituita,
nella contumacia della quasi totalità dei convenuti e chiamati in causa - che come noto non può essere assimilata al riconoscimento delle ragioni di controparte né lasciare ragionevolmente presumere una mancata contestazione dei fatti da essa dedotti -, dall'adesione alla domanda da parte delle eredi degli originari litisconsorti volontariamente costituitesi.
Per tali ragioni, non potendosi considerare adempiuto dal l'onere probatorio impostogli dal 16
citato art.2697, la sua domanda deve essere rigettata.
L'adesione delle parti costituite alle domande dell'attore (e, quindi, l'assenza di soccombenza nel relativo rapporto processuale) consente di dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra e , e (mentre nulla deve disporsi nei Parte_1 CP_14 CP_15 CP_17
confronti delle parti contumaci, visto il rigetto delle domande proposte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte dall'attore e dichiara integralmente compensate le spese di lite tra lo stesso e le parti volontariamente intervenute.
Cagliari, 27 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.5745 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Nicola Littarru, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Araneo per procura speciale allegata all'atto di citazione attore
contro nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_1 CP_2
15.3.1948, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_3 Controparte_4
9.12.1967, nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_5 CP_6
6.4.1941, nata a [...] il [...], nato a [...] CP_7 CP_8
Tulo il 17.9.1962, nato a [...] il [...], nata a CP_9 CP_10
Villanova Tulo il 12.5.1965, nato a [...] il [...], CP_11 CP_12
nata a [...] l'[...], e nata a [...] il [...] CP_13
convenuti contumaci e contro pagina 1 di 7 (CF e (CF ) - CP_14 C.F._2 CP_15 C.F._3
quali eredi del convenuto (nato a [...] il [...] e deceduto in Controparte_16
Torino l'8.10.2016) -, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi,
che le rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata il
13.12.2016
intervenienti volontarie e nei confronti di
(CF ) - quale erede del chiamato in causa CP_17 C.F._4 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Genova l'8.2.2018) -, elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pasero per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata l'11.9.2018
interveniente volontaria e di nato a [...] il [...], nata a [...] il CP_18 CP_19
14.1.1940, nato a [...] il [...], nato a CP_20 Controparte_5
Villanova Tulo il 21.4.1950, nata a [...] il [...], Controparte_21 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...], CP_22 CP_23 [...]
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_24 Parte_1
nata a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_25 CP_26
19.6.1951, e , già (CF Controparte_27 Controparte_28
), in persona del suo legale rappresentante in carica P.IVA_1
chiamati in causa, contumaci la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 2.2.2024) voglia il Tribunale,
pagina 2 di 7 accertata la regolarità e completezza del contraddittorio, accogliere la domanda e per l'effetto: (A)
accertare e dichiarare l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà in capo al per Parte_1
intervenuta usucapione, di tutti gli immobili ubicati in Villanova Tulo indicati sub a) nella parte
espositiva dell'atto di citazione (nonché nell'atto di chiamata in causa per integrazione del
contraddittorio) e qui pure di seguito nuovamente riportati: 1) fabbricato folio 12, part.lla 345, cat. A4
in vico 2° TO LE;
2) terreno part.736, folio 7, part.lla 184, sup.1.41.60 ( Per_2
; 3) terreno part.736, folio 7, part.lla 215, sup.50.70 ( ; 4) terreno part.736,
[...] Persona_2
folio 7, part.lla 214, sup.14.15 ( ; 5) terreno part.737, f.20, metà part.lla 26, Persona_2
sup.43.87 (intero 87.65) (Zutruiscu); 6) terreno part.1020, folio 5, part.lla 28, sup.28.65 ( ); Per_3
7) terreno part.1020, folio 5, part.lla 130, sup.20.45 ( ); 8) terreno part.1020, folio 7, part.lla Per_3
290, sup.20.80 (Bau Ebreis); 9) terreno part.1020, folio 10, part.lla 16, sup.34.80 (Fontana Samela);
(B) per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza;
(C) in
ogni caso accertare e dichiarare che l'intervenuta usucapione (a decorrere il pieno ed esclusivo
possesso del almeno dal 1981) estingue, in ragione dell'efficacia retroattiva della Parte_1
maturata usucapione, l'ipoteca legale iscritta da in data 08/11/2007 per € Controparte_28
86.500,33 in danno di (nota RG n.13542-RP n.2685) su parte degli immobili CP_18
rivendicati e precisamente su quelli sopra indicati ai nn.1), 6), 7) e 9); (D) per l'effetto ordinare la
cancellazione della citata ipoteca legale;
(E) nulla sulle spese in ragione del comportamento
processuale dei convenuti;
(F) in subordine si insiste per l'ammissione della prova orale dedotta con
la memoria depositata in data 8/02/2017.
Nell'interesse di e (come da comparsa di costituzione depositata il CP_14 CP_15
13.12.2016) voglia il Tribunale accogliere le conclusioni rassegnate dall'attore salvo la condanna al
pagamento di spese e competenze da cui chiedono espressamente essere mandate esenti.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 31.3.2022) voglia il CP_17
Tribunale accogliere le conclusioni rassegnate dall'attore, il tutto mandandola esente da qualsivoglia
pagina 3 di 7 condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti notificati nel maggio 2016 ha citato in giudizio i convenuti sopra indicati e Parte_1
per concludere come sopra riportato ai capi (A) e (B), oltre che per la rifusione di spese Persona_1
ed onorari, dopo aver dedotto che:
l'esponente è nel pieno, pacifico ed esclusivo possesso del fabbricato e dei terreni indicati al capo (A)
delle superiori conclusioni, che detiene pubblicamente e continuativamente da oltre vent'anni,
esercitando tutte le attività tipiche del diritto di proprietà, con ogni facoltà di
godimento/utilizzo/disposizione;
lo stesso è subentrato nel descritto possesso dopo la morte dei precedenti possessori, ovvero i suoi
genitori , deceduto l'11/11/74, e , deceduta il 06/09/80; 16 Persona_4
in particolare: il 15/10/1939 acquistava i beni indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5), (all.4), Persona_4
dei quali rimaneva in possesso sino al suo decesso; il 06/04/1946 , in uno ai germani 16
CP_2
e sottoscriveva per accettazione una dichiarazione a firma del proprio genitore Per_1 CP_30
che ripartiva la sua proprietà attribuendogli, tra l'altro, il fabbricato e i terreni Persona_5
menzionati ai numeri 1), 6), 7), 8) e 9) (all.5-6), di cui rimaneva nel pacifico e indisturbato possesso
sino al suo decesso;
l'11/11/1974 decedeva come detto , lasciando quali eredi la moglie ed i 16 Persona_4
figliuoli , , , Antonio, ; CP_31 CP_32 CP_1 Controparte_33
il 06/11/1974 decedeva come detto , alla quale succedevano i precitati germani ad Persona_4
eccezione di (figlio del primo matrimonio di ); CP_31 16
nel 1981 i germani decidevano di cedere il fabbricato indicato sub 1) a che 16 Parte_1
ne rimaneva unico possessore e corrispondeva ai germani £ 916.666 cadauno (all.9);
il 10/04/1982 i germani sottoscrivevano scrittura privata dividendosi la proprietà del padre 16
, con attribuzione a dei beni sopra menzionati sub 6), 7), 8) e 9) 16 Parte_1
pagina 4 di 7 (all.10);
il 10/04/1984 i germani , ad eccezione di , sottoscrivevano scrittura privata dividendosi 16 CP_31
i beni della madre , con attribuzione a dei beni sopra menzionati sub Persona_4 Parte_1
2), 3), 4) e 5), quest'ultimo solo per una superficie di ha 0.43.87, ovvero il 50% dell'intera p.lla,
appartenendo l'altro 50% a (all.11); Persona_6
il 19/12/1999 è deceduto , lasciando eredi , , Persona_7 CP_3 Controparte_16
e ; Controparte_4 Controparte_5
il 16/01/2014 è deceduta , lasciando eredi , , Persona_8 CP_6 CP_7 [...]
, , e ; CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
il 26/02/2015 è deceduto , lasciando eredi e . Persona_9 CP_12 CP_13
Con comparsa depositata il 13.12.2016 sono volontariamente intervenute e CP_14 CP_15
, quali eredi dell'originario convenuto , per aderire alle domande dell'attore
[...] Controparte_16
dopo aver dedotto che il proprio dante causa è deceduto l'8.10.2016, dopo la regolare notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 24/05/2016).
Tutti i restanti convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art.183 cpc e il deposito delle sole memorie istruttorie, effettuato esclusivamente dall'attore, quest'ultimo ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi dei fratelli del proprio genitore , ovvero dei figli di e 16 CP_34 CP_35
CP_2 ( , , , , , del figlio di e
[...] CP_18 CP_19 Per_1 CP_5 CP_21 CP_36
( ) e dei figli di e ( , , CP_37 CP_22 Persona_1 CP_38 CP_23 CP_24
e . Pt_1 Controparte_25 CP_26
Tutti i suddetti chiamati, regolarmente citati dopo l'ordine del GI, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Dopo il rigetto della prova orale dedotta dall'attore e la fissazione dell'udienza di spedizione a sentenza pagina 5 di 7 (ordinanza 6.3.2018) è volontariamente intervenuta quale erede dell'originario CP_17
chiamato per aderire alle domande dell'attore dopo aver dedotto che il proprio dante Persona_1
causa è deceduto l'8.2.2018, dopo la regolare notifica dell'atto di chiamata in causa (avvenuta il
12/07/2017).
Con ordinanza del 27.5.2020 il GI, rilevato che risulta creditrice ipotecaria di Controparte_28
parte degli immobili per cui è domanda e deve quindi ritenersi litisconsorte necessaria, ha ordinato all'attore di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti.
Con l'atto di chiamata in causa l'attore ha formulato per la prima volta le conclusioni indicate in epigrafe ai capi (C) e (D).
Anche detto terzo, ritualmente citato nei termini assegnati con l'ordine ex art.102 cpc, non si è
costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con soli documenti, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc (ed il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'attore).
***
Deve essere preliminarmente confermato il rigetto della prova per testi dedotta dall'attore, che oltre ad essere del tutto generica (come già evidenziato nell'ordinanza del 6.3.2018), è riferita al solo fabbricato
(senza nessuna indicazione dei suoi dati catastali e senza alcun riferimento ai terreni) e implica inammissibili valutazioni e giudizi (laddove ad esempio fa riferimento al “possesso”, che, senza specificazioni sulle modalità con le quali esso si sarebbe concretamente manifestato, diventa una mera qualificazione giuridica richiesta al teste).
Ciò premesso, la domanda di usucapione non può essere accolta per non avere l'attore provato (come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc) la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per il perfezionamento in suo favore della fattispecie di cui all'art.1158 cc: tale prova - ovvero quella del possesso ultraventennale dell'intero compendio immobiliare indicato in citazione, asseritamente pagina 6 di 7 esercitato con l'atteggiamento psicologico tipico del pieno ed esclusivo proprietario - non può in particolare rinvenirsi nella documentazione prodotta, che è sul punto del tutto neutra (o, comunque,
certamente inidonea a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge); né la stessa può essere costituita,
nella contumacia della quasi totalità dei convenuti e chiamati in causa - che come noto non può essere assimilata al riconoscimento delle ragioni di controparte né lasciare ragionevolmente presumere una mancata contestazione dei fatti da essa dedotti -, dall'adesione alla domanda da parte delle eredi degli originari litisconsorti volontariamente costituitesi.
Per tali ragioni, non potendosi considerare adempiuto dal l'onere probatorio impostogli dal 16
citato art.2697, la sua domanda deve essere rigettata.
L'adesione delle parti costituite alle domande dell'attore (e, quindi, l'assenza di soccombenza nel relativo rapporto processuale) consente di dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra e , e (mentre nulla deve disporsi nei Parte_1 CP_14 CP_15 CP_17
confronti delle parti contumaci, visto il rigetto delle domande proposte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte dall'attore e dichiara integralmente compensate le spese di lite tra lo stesso e le parti volontariamente intervenute.
Cagliari, 27 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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