Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2000, n. 58
CASS
Sentenza 8 novembre 2000

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Massime1

In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato.

Commentario1

  • 1Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoro
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012

    Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2000, n. 58
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58
Data del deposito : 8 novembre 2000

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