Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2000, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. CARMELO SCIUTO - Presidente - del 26/09/2000
08/11/2000
2. Dott. FRANCESCO LISCIOTTO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA - Consigliere - N. 1963
4. Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. PAOLO ANTONIO SEPE - Consigliere - N. 38242/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IT EL, ved. AN, n. in Marsala il 10.01.1947, quale erede di AN LV, n. in Trapani il 06.06.1935;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 18 ottobre il 1999.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Dott. Antonio Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore delle parti civili, avv. Marco Nicolosi, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Udito il difensore della ricorrente, avv. Elio Esposito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
1.0 Il 30 marzo 1998 il Tribunale di Trapani, affermatane la penale responsabilità, condannava CU VI e EL OC RI, medici specializzati in anestesia e rianimazione presso l'Ospedale S. Antonio Abate di quella città, a pene ritenute di giustizia per il reato di omicidio colposo in danno del minore DU LE (deceduto il 3 aprile 1993); disponeva la sospensione condizionale della esecuzione delle pene inflitte subordinatamente al pagamento, entro sei mesi, di una provvisionale accordata alle parti civili e condannava gli imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle medesime costituite parti civili, DU ON e RA ZI;
assolveva altri coimputati, tra i quali LL AS e AN LV, dalla medesima imputazione e questi ed i predetti CU e del OC dalla imputazione di falso ideologico in atto pubblico.
Sugli appelli proposti dal P.M., dal CU, dal EL OC e dalle parti civili, con sentenza del 18 ottobre 1999 la Corte di Appello di Palermo dichiarava la responsabilità civile di LL AS e AN LV (nei confronti di quali non vi era stato sul punto appello del P.M.) in ordine al decesso dello DU LE;
dichiarava che il termine di sei mesi, cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza;
confermava nel resto la impugnata sentenza.
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso IT EL, ved. AN (per mezzo di difensore), quale erede legittima di AN LV, frattanto deceduto il 28 gennaio 2000. Ricorsi hanno proposto anche il CU, il EL OC ed il LL e tali gravami sono stati decisi da questa Corte all'udienza del 26 settembre 2000.
Tale ricorrente solleva, preliminarmente, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 574 c.p.c. (rectius, evidentemente: c.p.p.) in relazione all'art. 24 Cost., "per la parte nella quale non prevede il diritto degli eredi di impugnare le statuizioni relative agli effetti civili". Premesso che il marito - assolto in primo grado, tale pronuncia non essendo stata impugnata ai fini penali, ma solo dalle parti civili - era deceduto nelle more tra il deposito della motivazione e la notifica al difensore del relativo avviso, rileva anche "... una disparità di trattamento con quanto disposto all'art.575 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione". Gradatamente
rileva, altresì, che "le disposizioni dettate dall'art. 573 del codice di rito... non individuano una particolare figura di responsabile civile, con riferimento al titolo, se per rapporto di fatto, contrattuale o iure successionis;
ne' individuano la figura del responsabile civile in funzione della impossibilità del chiamato di sottrarsi alla contestata responsabilità in modo diverso dal difendersi in giudizio": sotto tale profilo chiede che venga riconosciuta la ammissibilità del gravame.
Tanto premesso, denunzia:
a) il vizio di motivazione. Chiarisce che il Tribunale aveva individuato la causa unica e specifica del decesso del povero ragazzo nella estubazione, verificatasi durante l'operazione, che avrebbe determinato l'arresto cardiaco con danni irreversibili al cervello", escludendo "che la c.d. determinazione attendistica avesse determinato un aggravamento delle condizioni del piccolo paziente". La Corte di merito, invece, "assume che si era verificato un peggioramento che avrebbe determinato la necessità di far ricorso ad una sonda di calibro minore..., con l'ulteriore conseguenza che la 'determinazione attendisticà, assunta essa stessa ad elemento di colpa... è posta a carico dei due primari, l'uno di pediatria, appunto il dott. AN, e l'altro di otorino, prof. LL". La Corte territoriale, tuttavia, "non spiega su quali basi scientifiche o perlomeno congetturali si debba necessariamente ritenere: che la terapia farmacologica praticata al piccolo nel reparto di pediatria fosse inutile o sbagliata, e costituisse essa stessa un ostacolo all'intervento chirurgico immediato, che peraltro dipendeva dalla decisione di altri sanitari, specialisti, e non del pediatra;
che sia il calibro della sonda ad assicurare la riuscita della manovra di intubazione, e non sia invece l'abilità del manovratore a determinarne la riuscita, a prescindere dal tipo di sonda...; quali supporti probatori confortino la conclusione che alle 19,00... il ragazzo (che aveva perfino richiesto del cibo) fosse peggiorato;
che, supposto che si fosse verificato un peggioramento, esso non fosse avvenuto tra le 19,00 e le 21,00, quando il paziente viene sottoposto ad intubazione per l'operazione...";
b) il vizio di erronea applicazione della legge penale, per non essere stata dichiarata la inammissibilità dell'appello della parte civile. Assume al riguardo che "la responsabilità del sanitario, nel caso di specie, può discendere solo dall'accertata colpa professionale" e che "in caso di assoluzione, e di acquiescenza del P.M., la parte civile non è legittimata a surrogarsi al P.M. per una affermazione di responsabilità, ne' al P.G. in caso di inerzia del primo, perché ammettere il contrario, seppure ai soli effetti civili, confligge con il giudicato penale, degradandolo ad irrilevante nei confronti dell'azione civile".
3.0 Il ricorso che occupa deve ritenersi inammissibile. Invero - premesso che l'art. 185 c.p. ("ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui") è norma di carattere generale che vale ad individuare la causa petendi che la legge abilita ad azionare a fini risarcitori, ossia il fatto (reato) generatore dell'obbligo risarcitorio, ed i soggetti passivamente legittimati - tale pretesa, com'è noto, può essere azionata sia in sede civile, che (eventualmente) in sede penale. Le due azioni nelle distinte sedi non hanno, tuttavia, identiche connotazioni sotto il profilo processuale e sotto il profilo della legittimazione passiva. L'azione civile esercitata nel giudizio penale obbedisce a regole proprie e solo per quanto non espressamente previsto dal rito penale vale la normativa civilistica, sia processuale che sostanziale (Cass., Sez. Un., n. 5/1999), in quanto compatibile con il sistema e gli istituti propri del processo penale. Quanto al primo di tali aspetti, gli artt. 76 e ss. c.p.p. indicano le formalità processuali della proposizione dell'azione, attraverso la predeterminazione delle regole relative alla costituzione di parte civile, ai suoi termini, alla sua revoca, e regolano i rapporti tra azione esperita in sede civile e quella proposta in sede penale. Quanto alla legittimazione all'azione civile, l'art. 74 c.p.p., mentre dispone che l'azione può essere esercitata "dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali" (legittimazione attiva), nel contempo dispone che essa può essere esercitata solo "nei confronti dell'imputato" (legittimazione passiva), non anche dei "successori a titolo universale" dell'imputato.
Ed evocando tale norma, come legittimato passivo, anche il responsabile civile, giova puntualizzare - anche in riferimento a quanto al riguardo dedotto dalla ricorrente - che questi è il soggetto specificamente delineato dall'art. 83 c.p.p., cioè il "responsabile civile per il fatto dell'imputato", ovvero, ai sensi dell'art. 185 c.p., la persona (terza rispetto all'imputato) che, ai sensi delle leggi civili, debba rispondere per il fatto di lui, dovendosi perciò escludere che in tale nozione sia annoverabile l'imputato (e, iure successionis, il suo erede).
Restringendo, quindi, l'esame a quest'ultimo, per cogliere la ratio di tale norma è necessario considerare che il rapporto civile inserito nel processo penale (pur serbando una autonomia sua propria, come del resto esplicitamente richiamato dall'art. 576.1 c.p.p.) ha pur sempre natura (oltre che eventuale) accessoria al rapporto penale.
La qualità di imputato e la sua consequenziale presenza nel rapporto processuale penale, quale indefettibile parte dello stesso, è, quindi, l'elemento che, per così dire, funge da raccordo per la instaurazione di quella accessorietà tra il rapporto civile e quello penale: il primo è accessorio al secondo solo se il secondo esiste ed a questo può accedere.
Si spiega, perciò, la normativa dettata poi in tema di impugnazioni dall'art. 574 c.p.p., che tale potere attribuisce per gli interessi civili all'imputato, e non ai suoi eredi: la norma è esplicazione, in sede di impugnazione, del principio relativo alla legittimazione passiva all'azione, già indicato nell'art. 74, che la riconosce solo all'imputato (soltanto la presenza del quale determina la sussistenza del rapporto processuale in sede penale) e non anche ai suoi successori universali.
Vero è che agli eredi si trasmette il rapporto civile facente capo al de cuius (e, nel caso di sopravvenuta morte di quest'ultimo, l'ipotesi è ben, diversamente, disciplinata in sede civile dal relativo codice di rito), ma all'erede non si trasmette, ovviamente, il rapporto (del tutto personale) processuale penale che è condizione indefettibile perché a questo acceda quello civile. E non a caso - è da ritenere - questa Corte (nella succitata sent. n. 5/99), nell'affermare il principio della applicabilità al rapporto civilistico inserito nel processo penale, per quanto non espressamente previsto dal rito penale, della normativa civilistica sia sostanziale che processuale, richiama esemplificativamente, sotto il primo profilo, "la individuazione del titolare del diritto" e "la successione nel rapporto di credito", non anche in quello di debito. Poiché, dunque, la esistenza e permanenza in vita dell'imputato funge da presupposto processuale della sentenza (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 442/1983) e sono di certo inapplicabili, in sede penale, gli istituti civilistici della successione nel processo (artt. 110 c.p.c), dell'interruzione del processo (artt. 299 e ss. c.p.c.) e della sua estinzione (artt. 307 e ss. c.p.c.), cessando ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale (per il suo venir fisicamente meno), viene a cessare anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti. E quanto a tale qualità di imputato della parte passivamente legittimata all'azione civile, non può rilevare che lo stesso (come nella specie) sia stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado ai soli effetti civili, giacché il suo stare in giudizio ed il suo persistere nello stare in giudizio, sia pure ai soli fini civilistici, è pur sempre collegato solo a tale qualità, che, perciò, deve inizialmente sussistere e deve, nel prosieguo, persistere, ancorché si sia già deciso sul rapporto penale.
Se ne deve, perciò, concludere che l'erede dell'imputato non è legittimato ad impugnare, per il de cuius, le statuizioni civili rese nel pregresso grado del giudizio nei confronti dell'imputato medesimo nelle more deceduto, conformemente, peraltro, all'esplicito disposto dell'art. 568.3 c.p.p., per il quale, e tassativamente, "il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce".
3.1 Ciò posto, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente, nei termini suindicati.
Ed invero, poiché il venir meno del rapporto processuale in sede penale (per la intervenuta morte dell'imputato), comporta - con il venir meno di un presupposto processuale per i dicta che si appartengono alla sfera di attribuzione del giudice penale - anche la cessazione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, quest'ultimo (ove sullo stesso non sia già intervenuto il giudicato) rimane definitivamente caducato in tale sede, senza possibilità alcuna che il giudice penale possa comunque decidere sulla pretesa civile azionata in sede penale.
La legge prevede, all'art. 578 c.p.p., la possibilità per il giudice penale di egualmente delibare e decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale, pur quando non venga più in rilievo la pretesa punitiva dello Stato. Tale possibilità, tuttavia, la norma prevede soltanto ove concorrano due condizioni: che sia stata pregressamente pronunciata nel confronti dell'imputato medesimo condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno cagionati dal reato, e solo se venga pronunciata l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione (non anche per morte dell'imputato: il che conferma la indefettibilità della presenza fisica dell'imputato medesimo nel processo). Ne consegue che in tutti gli altri casi il non liquet del giudice penale in ordine alla pretesa civilistica fatta valere in sede penale deve reputarsi principio ritenuto, in via generale, nel sistema, a questo essendo improntato, in via generale e pei casi non diversamente contemplati dalle norme del codice di rito, il rapporto tra azione penale ed azione civile esercitata nel processo penale.
Ben è vero che in tali casi, come quello di specie, v'è pur sempre una pregressa statuizione resa solo ai fini civilistici che non rimane, poi, investita da espressa pronuncia caducatoria di altro giudice (per l'assorbente rilievo che la mancata legittimazione all'impugnazione dell'erede dell'imputato impedisce al giudice del gravame di prendere comunque cognizione della vicenda processuale civilistica). Ma la caducazione di quella statuizione discende, ex lege, dal surrichiamato principio di ordine generale. Quella statuizione, difattì, è solo apparentemente cristallizzata: essa, invero, ove non siano ancora decorsi i termini di legge per l'impugnazione prima della morte del legittimato al gravame, non può ancora ritenersi passata in giudicato, e - intervenuta la morte del soggetto abilitato ad impugnarla, e tenuto conto che ai sensi dell'art. 574.3 c.p.p. la impugnazione per gli interessi civili "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza" (sicché, già s'è detto, è da escludere in sede penale l'applicabilità degli artt. 300 e ss. del codice di procedura civile) - essa non è suscettibile di passare in giudicato nella sede
(penale) in cui è stato dedotto il relativo rapporto processuale di natura civilistica. Non essendo pensabile che in tal caso possa mai attuarsi una inammissibile e del tutto ingiustificata contrazione dei gradi del giudizio (in riferimento alla materia del contendere di natura civilistica), sì da ritenere che quella sentenza, per la intervenuta morte dell'imputato (evento quant'altri mai non imputabile alla parte) passi in giudicato, se ne deve inferire che, poiché quella sentenza non è passata in giudicato, ne' può passare in giudicato, non si determinano gli effetti della cosa giudicata che l'art. 2909 e. c. pone nel confronti delle parti e dei "loro eredi". Sorreggono tale divisamento due ulteriori considerazioni: la prima, di ordine generale, secondo la quale - tra più proponibili prospettazioni interpretative - le norme di legge vanno interpretate in senso conforme ai dettati costituzionali;
la seconda, di ordine specifico e sistematico, secondo la quale, argomentando, appunto, ex art. 578 c.p.p., anche nel caso di pregressa condanna ai fini penali e di condanna ai fini civilistici (distinti capi della resa decisione), ove intervenga la morte dell'imputato il giudice penale è tenuto a dichiarare solo la estinzione del reato per tale causa, non anche ad espressamente decidere (in senso caducatorio o meno) sulla pregressa statuizione di condanna a fini civili: anche in tal caso, in sostanza, questa seconda statuizione rimane irrimediabilmente caducata (senza necessità di espressa statuizione del giudice penale) dall'intervenuto evento estintivo del rapporto processuale in sede penale.
Conseguendo a tanto che, in tali casi, è venuto meno ed è rimasto caducato nella sede penale il rapporto processuale civile, la relativa pretesa dovrà esser fatta valere nella sua propria sede civilistica, nella quale, ovviamente, l'erede (o gli eredi) del de cuius potrà (o potranno) far valere i propri diritti di difesa.
4. Alla inammissibilità del gravame consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in termini inducono a ritenere la mancanza di colpa della ricorrente medesima e ad escludere, quindi, la applicabilità delle sanzioni pecuniarie conseguenti alla ritenuta inammissibilità del ricorso (Corte Cost., 7/13 giugno 2000, n. 186, in G.U. 21 giugno 2000, n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001