Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2001, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
€ 01483 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPO ITA LA CORTE SU RRE ALI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ассоболната миробля falle propertà Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12098/98 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Cron. 3/84 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 491 - Consigliere Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.06/06/00 - Consigliere Dott. Matteo IACUBINO مجھے ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GOVONI GIANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato -- per diritti 6000 1 2 FEB. 2001 ESPOSITO F., difeso dall'avvocato SAVI GIANCARLO, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
LIRE 3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
SS SESTO, SS NA, AL ER if Gressetts merio qualità di eredi elettivamente CG063541 VED. SS, nella LIRE 3000 domiciliati in ROMA P.ZA CAVOUR 17, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato AMICI F., difesi dall'avvocato ET 2000 GIANCARLO, giusta delega in atti;
controricorrenti CG063542 1111 -1- avverso la sentenza n. 93/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANCONA, depositata il 14/03/98; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. BE FATT per diritti L.
6.000 Dott. Enrico udienza del 06/06/00 dal Consigliere 11 12 APR 2001- SPAGNA MUSSO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato RL SAVI, difensore del CANCELLERIA ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ET udito 1'Avvocato RL RETRELLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
e udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. N - -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 1984 GI OV - pre- messo che nel corso della posa di una nuova recinzione del proprio fondo sito in Trodica di Morrovalle, il "vicino" AR SS aveva sollevato contestazioni sull' ubicazione dell'opera affermando di essere proprietario di uno "spigolo” di terreno compreso in quella recinzione posto tra le particelle nn 160 e 106 da un la- to e nn 103 e 225 dall'altro - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Macera- ta, il SS perché si accertasse l'inesistenza del diritto dominicale su detto "spigolo", affermato dal convenuto e costui fosse condannato al risarcimento del danno conseguente all'incompiutezza dell'opera. Costituitosi nel giudizio, il SS negò di aver posto una "pretesa reale" su quello "spigolo" di terreno e affermò di aver rilevato che con la recinzione non si erano osservati i confini fra i due fondi limitrofi, evidenziati dai residui di un vecchio muro in parte demolito, a seguito di accordo con la OV, al fine di con- sentirle un agevole accesso alla propria autorimessa. Il SS, infine, riconvenne la OV perché si accertasse la linea con- finaria e si pronunziasse la conseguente condanna della attrice alla restituzione del- la porzione di terreno inclusa in quella nuova recinzione. Il convenuto chiese (poi rinunziandovi) di essere reintegrato nel possesso di quella porzione del proprio fondo della quale era stato spogliato dalla OV con la posa della recinzione All'esito dell'istruttoria, compiuta con l'espletamento di una consulen- za.tecnica d'ufficio, l'assunzione del mezzo di prova testimoniale e l'acquisizione 3 documentale, il tribunale adito, con sentenza del 3 maggio 1995, in parziale acco- glimento della domanda principale accertò l'inesistenza sulla porzione del fondo della OV del diritto dominicale affermato dal SS del quale rigettò la do- manda riconvenzionale. Ritenne il tribunale ammissibile e fondata l'azione di accertamento negati- vo della pretesa dominicale avversa poiché la condotta difensiva ed il comporta- mento anche preprocessuale del convenuto erano improntati all'affermazione del suo diritto di proprietà sulla porzione di terreno in questione;
quanto alla domanda riconvenzionale osservò quel giudice che le opposte antitetiche testimonianze e per più ragioni inattendibili inducevano residualmente ad identificare la linea di demar- cazione fra i fondi sulla scorta delle risultanze catastali che secondo la relazione del c.t.u., indicavano la coincidenza di detta linea con la posizione della nuova re- cinzione. M Adita con il gravame del SS, resistito dalla OV, la corte d'appello di Ancona, con la sentenza del 14 marzo 1998, in riforma della decisione impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda della OV e, in accoglimento di quella riconvenzionale del SS, ha accertato la linea confinaria nella posi- zione da costui indicata e condannato l'appellata alla rimozione della nuova recin- zione, al rilascio in favore dell'appellante della porzione di terreno con quella oc- cupata nonché al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Ha osservato la corte di merito che esattamente l'appellante si era doluto della ritenuta ammissibilità dell'azione di accertamento negativo posta nei di lui confronti dalla OV pur nella carenza di un interesse concreto ed attuale a pro- porla non avendo egli avanzato pretese dominicali opponendo un proprio titolo confliggente con quello della attrice, ma solamente dedotto la materiale maggiore estensione del proprio fondo, in altri termini l'inesattezza del confine delimitato con la nuova recinzione eretta dalla OV. In effetti già prima della instaurazione della lite, con nota del 20 settembre 1994 diretta alla OV il legale del SS aveva lamentato a nome di costui “la violazione dei confini da sempre esistiti" ed aveva chiesto il ripristino del" vecchio e sempre rispettato confine" con la rimozione della nuova recinzione. In coerenza con detto comportamento preprocessuale si ponevano le dife- se esposte nella comparsa di risposta, che non contenevano contestazione alcuna sui titoli di proprietà nè un' affermazione del diritto dominicale sulla porzione di terreno. La contestazione del convenuto infatti concerneva esclusivamente l'estensione dei rispettivi fondi posta in dubbio dalla recinzione eretta dalla OV: onde la pretesa del SS non debordava dall'azione confinaria dell'art. 950 c.c. e quella volta alla restituzione della porzione che si assumeva indebitamente oc- cupata in conseguenza di un'inesatta delimitazione dei fondi vicini, era meramente conseguenziale nè valeva ad estendere la contestazione ai titoli di proprietà. Ne conseguiva l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del diritto reale altrui posta dalla OV perché non sorretta da un concreto attua- le interesse ad agire per l'eliminazione di una “res dubia”in concreto inesistente. Quanto alla domanda confinaria esattamente il SS si era doluto dell'aver il tribunale ritenuto che il confine coincidesse con la posizione della nuo- va recinzione secondo le risultanze catastali;
ciò, infatti, non avrebbe potuto desu- 5 mersi dalle indicazioni dei rispettivi titoli di proprietà attesa la estrema sommarietà, rilevata dal c.t.u., dei tipi di frazionamento ad essi allegati. Non poteva condividersi la valutazione negativa fatta dal tribunale delle ri- sultanze del mezzo di prova testimoniale, a dire del primo giudice, attestatesi in maniera generica ed incompleta su rilievi di mera familiarità dei testi e su non iden- tificati loro interessi in causa. I testi avevano fatto acquisire la consapevolezza della preesistenza, nei luoghi oggetto di controversia, di un tratto di muro ad andamento triangolare se- condo due lati convessi verso la proprietà OV. L'attendibilità di questa risul- tanza era sorretta da riproduzioni fotografiche raffiguranti un giovane a bordo di un'autovettura alle cui spalle si notava un muro di recinzione formato da due seg- menti a spiccata angolazione verso i 90°, angolazione che l'attuale recinzione asso- lutamente non presenta, nonchè dalla riproduzione della stessa angolazione sulla scheda planimetrica redatta dal geometra Norcini depositata il 31 gennaio 1962 all'u.t.e di Macerata ed era rilevante come fonte di convincimento della conformità della scheda allo stato di fatto accertato dal professionista sentito come teste. Tale essendo stata la protratta pacifica situazione di possesso dei contrap- posti fondi prima della posa della nuova recinzione -situazione che non risultava essere stata convenzionalmente modificata allorché le parti si erano accordate per la demolizione del tratto di muro in questione - la linea confinaria doveva identifi- carsi nella posizione del vecchio manufatto murario. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza articolato in più censure, ricorre la OV;
resistono con controricorso 6 ST e LI SS nonché RI CC, vedova SS, nella loro qua- lità di eredi di AR SS deceduto nelle more. Entrambe le parti depositano memorie illustrative. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la ricorrente, in relazione ai nn° 3 e 5 dell' art. 360 c.p.c., denunzia la violazione degli artt. 948, 949,950, 2712 c.c., 100, 101,112,115 e 116 c.p.c, nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. -- a sostegno della pronunzia di i-La corte di merito assume la OV nammissibilità dell""actio negatoria" posta nei confronti del SS ha rilevato la carenza d'interesse (art.100 c.p.c.) a proporla non avendo le contestazioni del "vicino" ecceduto dall'ambito della previsione dell'art. 950 c..c. poichè costui aveva solo messo in discussione la estensione dei rispettivi fondi senza estendere la con- testazione ai titoli di proprietà. Non ha in proposito considerato il giudice dell'appello che nella sua prima difesa il SS con espresso riferimento al proprio titolo di acquisto aveva asse- rito aver l'odierna ricorrente “inglobato” nella propria recinzione una porzione del proprio fondo;
è ciò era tanto più palese nell'aver chiesto, successivamente rinun- ziandovi, di essere reintegrato nel possesso di quella porzione del quale assumeva essere stato spogliato. Non si è avveduta così la corte territoriale che l'unico rimedio apprestato all'odierna ricorrente, a fronte delle pretese avverse di natura reale era quello dell'esercizio dell'"actio negatoria", essendo questa diretta a far accertare la pro- prietà libera non soltanto da diritti di servitù ma più in generale da ogni pretesa rea- 7 le che limiti la libertà e la pienezza del diritto dominicale: onde l' esistenza dell'interesse alla proposizione dell'azione disciplinata dall'art. 949 c.c. perché di- retta a risolvere la “res dubia” instauratasi con le pretese "reali" del SS. Nè avrebbe potuto il giudice del merito ritenere insita nella contestazione del convenuto quella incertezza soggettiva del confine che giustifica la proposizio- ne dell'azione confinaria, poiché la pretesa di essere proprietario di una specifica porzione di terreno identificata con precisione contraddiceva quel presupposto che sorregge l'azione predisposta dall'art. 950 c.c. Inoltre, la corte territoriale, nell'accogliere la domanda riconvenzionale, confinaria del SS, ha censurato il modo sbrigativo con il quale il tribunale si era sbarazzato delle risultanze testimoniali e non aveva proceduto ad un esame complessivo di detti esiti così pretermettendo le deposizioni dei testi ZZ, Ro- magnoli e AL che avevano confermato l'assunto dell'odierna ricorrente di aver sempre pacificamente goduto la porzione di terreno in contestazione inclusa nella nuova recinzione. Quel giudice ha valorizzato una planimetria "unilaterale" che sebbene con- fermata dalla testimoniale del suo autore (geometra Norcini) non ineriva al punto della controversia così come espressamente dedotto in sede di merito. Inoltre quel giudice, ha conferito valore determinante per la risoluzione della controversia ad una documentazione fotografica, in violazione dell'art. 2712 c.c., poiché questa era stata espressamente contestata dall'odierna ricorrente per- ché non riproducente i luoghi di causa senza neppure considerare che si era nega- to che l'oggetto della riproduzione fotografica fosse proprio la porzione di terreno in contestazione;
che lo stesso c.t.u. aveva rilevato che se anche quelle fotografie potessero riferirsi ai luoghi della controversia non sarebbe stato possibile rilevare le angolazioni precise del triangolo in contestazione. Infine il giudice dell'appello ha pretermesso la specifica affermazione del c.t.u. dell'inesistenza di altri "titoli" idonei alla individuazione della linea confinaria se non quelli della risultanze delle mappe catastali che sin dal 1952 facevano acqui- sire un linea confinaria coincidente con quella della nuova recinzione. Né ha consi- derato la corte di merito che a sostegno delle rispettive ragioni l'odierna ricorrente e l'intimato avevano nelle loro difese fatto costante riferimento a quelle map- pe.catastali espressamente richiamate nei titoli di proprietà e che, nella specie, a- vevano valore primario per essere state sottoscritte. яз Queste censure non trovano consenso. Rammenta la corte che l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda giudiziale, delle eccezioni e delle deduzioni delle parti appartiene al pote- re istituzionale del giudice del merito il cui esercizio è censurabile in sede di legit- timità solo se la motivazione sia tale da non rendere intelligibile l'iter" logico se- guito, o per l' inosservanza della regola ermeneutica primaria che sull'elemento let- terale privilegia le finalità che la parte intende conseguire, desumibili dai suoi ele- menti obiettivi della "causa petendi" e del “petitum", oppure di norme di diritto sostanziale qualificanti le fattispecie giuridica di riferimento. Nella specie il giudice del merito è pervenuto alla verifica della carenza di un interesse concreto ed attuale della OV ad esercitare l'actio negatoria” a- vendo rilevato l'assenza dell'elemento della "res dubia" da eliminare con 9 l'intervento del giudice e determinato dall'altrui contestazione, di cui deve nutrirsi ogni azione di accertamento positivo o negativo: nella specie sotto il profilo dell'inesistenza di un titolo costitutivo del diritto dominicale altrui sulla "cosa" propria. Ciò perché alcuna incertezza sulla legittimità del titolo di acquisto della proprietà immobiliare della OV poteva ritenersi ingenerata dalle contestazioni del SS sulla ubicazione della nuova recinzione. Di tanto il giudice del merito ha reso adeguata ragione all'esito della disa- mina della condotta preprocessuale del convenuto e della corretta identificazione degli elementi qualificanti la domanda riconvenzionale del SS in riferimento alla fattispecie della azione confinaria predisposta dall'art. 950 c.c. In proposito, quel giudice ha osservato che il "vicino” in coerenza alle con- testazioni preprocessuali, con le quali aveva negato che la posa della nuova recin- zione rendesse evidente l'effettiva linea confinaria, aveva chiesto con la domanda riconvenzionale che la posizione di quella fosse giudizialmente resa certa in conse- guenza della incertezza determinata dalla ubicazione di quel nuovo manufatto che la controparte asseriva rendere evidente la demarcazione fra i fondi vicini negando che questa coincidesse con quella pacificamente segnata da un vecchio muro par- zialmente distrutto. Questi elementi obiettivi della “ragione del chiedere" e della "richiesta" della domanda del convenuto sono stati dalla corte territoriale esattamente riferiti all'azione predisposta dall'art. 950 c. C. all'eliminazione della “res du- bia" concernente l' effettiva estensione dei fondi limitrofi, in dipendenza della posi- 10 zione della linea confinaria, ed in relazione alla quale la domanda di rilascio della porzione, inclusa in quella pretesa dal vicino e che si intende arbitraria, non accede sotto il profilo recuperatorio ad una contestazione che involge i rispettivi titoli do- minicali qualificante l'azione di revindica apprestata dall'art. 948 c.c. Nell'ambito di questa operazione ermeneutica il giudice del merito non a- vrebbe potuto valorizzare, la domanda del SS diretta alla reintegrazione del possesso di quella porzione di fondo inclusa dalla nuova recinzione eretta dalla OV e del quale assumeva essere stato da costei spogliato, non solo per aver il SS rinunziato alla domanda ma essenzialmente per essere questa diretta al ri- pristino di una situazione di fatto ad immagine del diritto dominicale che non con- traddice la pretesa verifica della estensione dei fondi vicini a mezzo della identifica- r zione della linea confinaria ma si pone nel suo ambito come diretta ad un'anticipazione sotto il profilo possessorio degli effetti restitutori dell'esito positi- vo di quell'accertamento Quanto alle residue doglianze concernenti quella verifica, va osservato che il giudice deve accertare la linea confinaria sulla base di qualsiasi elemento obietti- vamente acquisito, indipendentemente dalla indicazione fatta dalle parti e della rife- ribilità dell'attività istruttoria diretta alla sua acquisizione (art. 115 c.p.c.), che ri- tiene attendibile e concludente: in primo luogo, quello desumibile dai titoli di pro- prietà, e solo a seguito della loro accertata inidoneità gli è consentito, in via resi- duale, di utilizzare le risultanze delle mappe catastali (art. 950 II comma, c.c.). In proposito, va rammentato che al potere istituzionale del giudice del me- rito appartengono l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, nel senso 11 del controllo della attendibilità e concludenza delle risultanze probatorie e pertanto la scelta, fra i vari esiti istruttori, di quelli ritenuti idonei a fornire la certezza dei fatti controversi privilegiando talune fonti di prova e disattendendo altre: con l'unico obbligo di rendere adeguata motivazione. Al riguardo quel giudice non è tenuto ad esporre un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni valutative esposte dalle parti. E' sufficiente in proposito, perché la sua pronunzia si sottragga a censure proponibili in sede di legittimità, che quel giudice indichi in modo intelligibile, an- che per assenze di dissidi concettuali fra le proposizioni interne al discorso giustifi- cativo, gli elementi probatori sui quali intende fondare il proprio convincimento: così che risultano implicitamente disattesi gli esiti istruttori logicamente incompati- bili con la soluzione adottata.(vedasi in proposito anche la pronunzia di questa corte n° 10896/98). Una critica all'esercizio di questo potere non è consentita in sede di legit- timità neppure con il tramite strumentale delle denunzie dei vizi di violazione o fal- sa applicazione di norme di diritto o del vizio di motivazione, ( nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c.) che nei loro limiti obiettivi e nelle finalità proprie sono solamen- te dirette a provocare il controllo della correttezza della pronunzia impugnata sotto i diversi profili dell'osservanza e della applicazione delle norme che disciplinano il rapporto controverso nonché del modo in cui il giudice del merito abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del proprio convincimento. 12 Nella specie, contrariamente a quanto denunzia la ricorrente, la corte di merito ha reso compiuta ragione coerente ai criteri dettati dall'art. 950 c.c. della identificazione della linea confinaria, nel posto controverso, con l'andamento" dell'originario manufatto murario dopo aver rilevato l'inattendibilità dei tipi di fra- zionamento allegati ai rispettivi titoli di acquisto per la loro sommaria redazione ri- ferita dal consulente tecnico di ufficio. In proposito, quel giudice ha valorizzato gli esiti del mezzo di prova testi- moniale, disattesi nel loro complesso dal tribunale per una ritenuta ma non indicata inattendibilità delle persone che avevano deposte. Questi esiti per la loro coerenza, al contrario, avevano fornito la certezza del segnare quel manufatto ad "andamento angolare" gli ambiti incontestati di godimento dei fondi vicini così che avuto ri- guardo alla sua consistenza ed alla sua naturale destinazione poteva ritenersi segno вел evidente della linea confinaria nel luogo oggetto della controversia. La documentazione fotografica e la planimetria redatta dal geometra Nor- cini, che sentito come teste ne aveva confermato la rappresentazione grafica dei luoghi di causa, sono stati utilizzati dal giudice del merito come elementi di verifica dell'attendibilità degli esiti testimoniali nella misura in cui quelli, sebbene contestati dall'odierna ricorrente, confermavano la presenza di quel vecchio manufatto mura- rio e la demarcazione "angolare" in quel luogo dell'ambito dei fondi limitrofi. Verificata l'attendibilità e la concludenza di questi esiti probatori non a- vrebbe potuto il giudice del merito utilizzare, nella identificazione della linea di confine, il criterio sussidiario fornito dal II comma dell'art. 950 c.c., delle risultanze catastali. 13 Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato, con la conse- guente pronunzia di condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei resisten- ti, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.) Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in £ 176.000 oltre £.
5.000.000 per onorari. Roma, il 6 giugno 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Gaiteir . Il Consigliere estensore (dr Engieo Spagna Musso)Spagna 80000 IL CANCELLIERE C1 330000 Valeria Neri 02 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C UFFICIO DELLE ENTR. BOMA 2 28 FEB. 2001 4. Regi 3 .9972 330000 recento trentain e T E N L F E L W PO) E D 80 F F U 14