Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 835
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione artt. 50, comma 2, e 77, commi 1 e 2, D. Lgs. 602/73

    La Corte ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria abbia avuto la funzione di intimazione ad adempiere, anche se con un termine di trenta giorni anziché cinque.

  • Rigettato
    Nullità per assenza di notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle attraverso diverse intimazioni di pagamento (PEC e agente postale) in date specifiche, escludendo l'eccezione di omessa notifica per la maggior parte delle cartelle.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza o prescrizione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione per la maggior parte delle cartelle, dato che le intimazioni di pagamento dimostrano la tempestività dell'azione dell'ente. Tuttavia, per la cartella n. 29320090012559882000, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione, accogliendo l'eccezione limitatamente a tale cartella.

  • Rigettato
    Nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto di motivazione

    La Corte ritiene l'eccezione priva di fondamento, poiché il ricorrente ha avuto piena conoscenza delle cartelle esattoriali non impugnate tempestivamente e il contraddittorio non risulta compromesso.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto esattivo per inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito per la maggior parte delle cartelle, implicitamente ritenendo sussistente la pretesa tributaria, salvo per la cartella n. 29320090012559882000 per intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione della cartella di pagamento n. 29320090012559882000

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente alla cartella n. 29320090012559882000, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova di atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 835
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 835
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo