Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2025, proposto dall’Istituto Comprensivo Scolastico “G. ON ” di Battipaglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune di Battipaglia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
alla sentenza del Tribunale di Salerno, II Sezione civile, numero 979 del 2023, pubblicata il 6 marzo 2023, ruolo generale numero 5184 del 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. PI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 10 novembre 2025 e depositato il 22 seguente, l’Istituto ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno ha condannato il Comune di Battipaglia “al rimborso delle spese processuali in favore dell’Istituto Comprensivo scolastico G. ON – in persona del legale rapp.te legale -, che liquida in complessive €. 2.777,00, di cui €.237,00 per spese ed €.2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge ”.
1.2. Il deducente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica, l’avvenuto passaggio in giudicato della stessa e la sua mancata esecuzione. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’ottemperanza dell’Amministrazione alla predetta sentenza, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
2. Il Comune di Battipaglia non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
4. Tanto premesso in fatto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua :
- è stata notificata all’Amministrazione il 3 giungo 2024 (mezzo PEC indirizzata a protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it );
- è passata in giudicato, come emerge dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Salerno in data 22 novembre 2024;
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della suddetta sentenza risultano, allo stato, inadempiute in ragione della mancata prova da parte dell’Amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso dovuto al Commissario andrà posto a carico del Comune di Battipaglia.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna il Comune di Battipaglia al pagamento in favore dell’Istituto ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge;
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI SS |
IL SEGRETARIO