Ordinanza cautelare 18 ottobre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 30/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2025, proposto da
--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IM De LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bari - Cat. A.12/2025/Imm.n 16.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. IN BL e uditi per le parti i difensori IM De LI per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per il Ministero dell'Interno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente premette di aver ottenuto il nullaosta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Bari prot. P-BA/L/Q/2023/106769, per l’ingresso in Italia, attraverso le quote del decreto flussi.
Dopo aver fatto ingresso in Italia, in data 24.6.2025, in attesa della definizione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno e non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, dalla Questura di Bari, il richiedente si recava presso gli Uffici preposti per avere ragguagli e informazioni, ma senza esito alcuno; suddetto iter amministrativo, stante l’aggravarsi della situazione personale e socio/economica del richiedente nel proprio paese d’origine ha chiesto la protezione internazionale alla Questura di Bari (Sezione IV – Area Rifugiati).
Tuttavia la Questura di bari gli ha notificato l’impugnato provvedimento di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno.
Tale atto è stato impugnato deducendo i seguenti vizi:
violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990– Omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5,6, 8.1 lett.f e 9, del D. Lgs 286/98 – Difetto di istruttoria;
violazione art. 10 della Costituzione italiana;
eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione art. 8 CEDU.
La Questura di Bari si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione sui fatti di causa e documenti.
Con memoria in data 23.1.2026 l’interessato ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto in giorno precedente è stata presentata istanza di protezione internazionale del ricorrente, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
In relazione a quanto precede, poiché è stato avviato un diverso iter procedurale volto a garantire la permanenza in Italia dello straniero, che potrebbe culminare con il rilascio del titolo di soggiorno, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio attesa la peculiarità della vicenda possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN BL |
IL SEGRETARIO