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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6671/ 2024
TRA
nato a [...] il Parte_1
05/04/1950 rappresentato e difeso dall'avv. LAURITANO VINCENZO
SATURNO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
avv.to PELUSO ILARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA
SAVORITO 1-8 CASTELLAMMARE DI STABIA
Resistente
1 Rilevato che a seguito della risoluzione di disfunzioni del sistema informatico relative alla visualizzazione degli atti risulta la rinuncia agli atti della procedura;
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Controparte_2
Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito
Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di CP_1
pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la CP_1
pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre
1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1
ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1
anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene
(in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola.
L' quindi può essere considerato legittimato passivo anche con riferimento CP_1
ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore
(pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania.
2 In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1
per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi).
Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “
L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1
instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità CP_1
civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . CP_1
La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito in via preliminare questo Giudicante dichiara cessata la materia del contendere atteso che, come dichiarato, è venuto a mancare l'interesse ad agire.
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In
3 altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito.
Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in considerazione della novità e controversia delle questioni che vengono in rilievo nella presente causa appaiono sussistere i requisiti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 24/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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