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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9209/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I403748_2024 IMP.SOST.FORF. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18996/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 14/02/2025 per l'anno di imposta 2018 con il quale l'Ufficio ha recuperato una maggiore imposta sostitutiva a regime forfettario per euro 306,00 oltre sanzioni ed interessi. La ricorrente esercita l'attività di affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence in Capri presso l'abitazione di residenza consentendo di locare durante il periodo estivo due stanze ai turisti con servizio di colazione. Nel maggio 2023 l'attività è stata oggetto di verifica da parte della locale Guardia di Finanza che si è conclusa con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione.
Contemporaneamente l'Ufficio di Castellammare ha proceduto all'acquisizione di copia dei conti correnti per il periodo 2018-2019 della contribuente e del marito sig. Nominativo_1 dopodichè ha convocato i coniugi richiedendo giustificativi alla documentazione bancaria. L'Ufficio ha riconosciuto la gran parte dei giustificativi indicati dalla ricorrente ma ne ha disconosciuti alcuni sostenendo che il marito non avendo alcun reddito non poteva effettuare la relativa movimentazione bancaria. La ricorrente impugna l'atto ricevuto sostenendo che l'avviso di accertamento non contiene una motivazione reale in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni difensive della contribuente. Allega una serie di scontrini per documentare i prelevamenti dal conto corrente sottoposto ad osservazione. Per quanto riguarda sia i versamenti recuperati a tassazione sia i prelevamenti non riconosciuti l'Ufficio non spiega le ragioni per le quali la documentazione esibita dalla contribuente non rappresenti un idoneo giustificativo. Conclude la ricorrente sostenendo che la contribuente ha dimostrato che i prelevamenti e i versamenti riguardano operazioni economiche già assoggettate ad imposizione o irrilevanti sotto il profilo fiscale. L'Ufficio contesta anche un versamento di euro 2.500,00 effettuato sul conto corrente del marito ma presuntivamente ricondotto alla ricorrente. Se così fosse l'accertamento deve essere effettuato in capo al marito in quanto soggetto fiscale autonomo. In data 21/10/2025 la ricorrente deposita ulteriori memorie sostenendo che l'accertamento deve essere annullato in quanto ha violato il nuovo art. 6 bis della legge n. 212/2000 in quanto non ha tenuto conto l'Ufficio delle osservazioni rese dalla ricorrente in sede amministrativa. Si costituisce la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che afferma che l'avviso di accertamento nasce da indagini bancarie e che il totale delle movimentazioni per cui la contribuente non ha fornito alcuna documentazione è risultato pari ad euro 15.290,63 di cui euro
10.182,63 come versamenti non giustificati ed euro 5.108,00 quali prelievi non giustificati. In base a questi elementi ha rideterminato il reddito di impresa da sottoporre a regime forfettario. Gli elementi portati a giustificativi non sono stati ritenuti validi dall'Ufficio. Conclude con la richiesta che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso fondato e pertanto decide di accoglierlo annullando l'atto impugnato. In primis viene accolta l'eccezione di parte ricorrente che ritiene violato l'articolo 6 bis della legge 212/2000 introdotto con Decreto Legislativo n. 219/2023. La Cassazione con sentenza del 25/03/2024 n. 7966 ha stabilito che tale norma debba riguardare tutti gli atti emessi a partire dal 18 gennaio 2024. Pertanto l'atto impugnato doveva essere preceduto da una fase endoprocedimentale fra ente impositore ed il contribuente. In sede di accertamento fiscale esiste pertanto l'obbligo del contraddittorio preventivo fra l'amministrazione ed il contribuente concedendo 60 giorni per fornire chiarimenti. Nel caso in oggetto tale procedura non è stata rispettata. Nel merito l'avviso di accertamento va annullato in quanto generico e non documentato. L'Ufficio si limita a riassumere gli importi che lo stesso ritiene di non dover riconoscere sui versamenti in quanto frutto di incassi a nero.
Ancora meno comprensibile è la richiesta di documentare i pagamenti effettuati dalla contribuente. Se la stessa risulta forfettuaria detrae le spese in base a percentuali riconosciute per legge, pertanto a cosa serve contestare le spese effettivamente sostenute. Risulta anche incomprensibile la contestazione effettuata al marito della ricorrente che è soggetto autonomo fiscale e verso il quale va indirizzata una autonoma pretesa fiscale. L'avviso di accertamento pertanto deve essere annullato in quanto è così superficiale nella pretesa tributaria tale da non poter fornire neppure una valida resistenza al contribuente. Infatti la stessa ricorrente eccepisce il mancato accoglimento delle eccezioni difensive. Ma quali erano dal punto di vista dei versamenti ritenuti a nero le pretese dell'Ufficio non è dato sapere visto che l'avviso di accertamento si limita ad indicare le somme non riconosciute senza allegare alcuna motivazione. Un accertamento è generico e superficiale quando manca di dettaglio, specificità e motivazioni adeguate ignorando totalmente le osservazioni del contribuente. Pertanto l'atto impugnato è privo di motivazioni e di conseguenza deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e pertanto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese del grado compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9209/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I403748_2024 IMP.SOST.FORF. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18996/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 14/02/2025 per l'anno di imposta 2018 con il quale l'Ufficio ha recuperato una maggiore imposta sostitutiva a regime forfettario per euro 306,00 oltre sanzioni ed interessi. La ricorrente esercita l'attività di affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence in Capri presso l'abitazione di residenza consentendo di locare durante il periodo estivo due stanze ai turisti con servizio di colazione. Nel maggio 2023 l'attività è stata oggetto di verifica da parte della locale Guardia di Finanza che si è conclusa con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione.
Contemporaneamente l'Ufficio di Castellammare ha proceduto all'acquisizione di copia dei conti correnti per il periodo 2018-2019 della contribuente e del marito sig. Nominativo_1 dopodichè ha convocato i coniugi richiedendo giustificativi alla documentazione bancaria. L'Ufficio ha riconosciuto la gran parte dei giustificativi indicati dalla ricorrente ma ne ha disconosciuti alcuni sostenendo che il marito non avendo alcun reddito non poteva effettuare la relativa movimentazione bancaria. La ricorrente impugna l'atto ricevuto sostenendo che l'avviso di accertamento non contiene una motivazione reale in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni difensive della contribuente. Allega una serie di scontrini per documentare i prelevamenti dal conto corrente sottoposto ad osservazione. Per quanto riguarda sia i versamenti recuperati a tassazione sia i prelevamenti non riconosciuti l'Ufficio non spiega le ragioni per le quali la documentazione esibita dalla contribuente non rappresenti un idoneo giustificativo. Conclude la ricorrente sostenendo che la contribuente ha dimostrato che i prelevamenti e i versamenti riguardano operazioni economiche già assoggettate ad imposizione o irrilevanti sotto il profilo fiscale. L'Ufficio contesta anche un versamento di euro 2.500,00 effettuato sul conto corrente del marito ma presuntivamente ricondotto alla ricorrente. Se così fosse l'accertamento deve essere effettuato in capo al marito in quanto soggetto fiscale autonomo. In data 21/10/2025 la ricorrente deposita ulteriori memorie sostenendo che l'accertamento deve essere annullato in quanto ha violato il nuovo art. 6 bis della legge n. 212/2000 in quanto non ha tenuto conto l'Ufficio delle osservazioni rese dalla ricorrente in sede amministrativa. Si costituisce la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che afferma che l'avviso di accertamento nasce da indagini bancarie e che il totale delle movimentazioni per cui la contribuente non ha fornito alcuna documentazione è risultato pari ad euro 15.290,63 di cui euro
10.182,63 come versamenti non giustificati ed euro 5.108,00 quali prelievi non giustificati. In base a questi elementi ha rideterminato il reddito di impresa da sottoporre a regime forfettario. Gli elementi portati a giustificativi non sono stati ritenuti validi dall'Ufficio. Conclude con la richiesta che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso fondato e pertanto decide di accoglierlo annullando l'atto impugnato. In primis viene accolta l'eccezione di parte ricorrente che ritiene violato l'articolo 6 bis della legge 212/2000 introdotto con Decreto Legislativo n. 219/2023. La Cassazione con sentenza del 25/03/2024 n. 7966 ha stabilito che tale norma debba riguardare tutti gli atti emessi a partire dal 18 gennaio 2024. Pertanto l'atto impugnato doveva essere preceduto da una fase endoprocedimentale fra ente impositore ed il contribuente. In sede di accertamento fiscale esiste pertanto l'obbligo del contraddittorio preventivo fra l'amministrazione ed il contribuente concedendo 60 giorni per fornire chiarimenti. Nel caso in oggetto tale procedura non è stata rispettata. Nel merito l'avviso di accertamento va annullato in quanto generico e non documentato. L'Ufficio si limita a riassumere gli importi che lo stesso ritiene di non dover riconoscere sui versamenti in quanto frutto di incassi a nero.
Ancora meno comprensibile è la richiesta di documentare i pagamenti effettuati dalla contribuente. Se la stessa risulta forfettuaria detrae le spese in base a percentuali riconosciute per legge, pertanto a cosa serve contestare le spese effettivamente sostenute. Risulta anche incomprensibile la contestazione effettuata al marito della ricorrente che è soggetto autonomo fiscale e verso il quale va indirizzata una autonoma pretesa fiscale. L'avviso di accertamento pertanto deve essere annullato in quanto è così superficiale nella pretesa tributaria tale da non poter fornire neppure una valida resistenza al contribuente. Infatti la stessa ricorrente eccepisce il mancato accoglimento delle eccezioni difensive. Ma quali erano dal punto di vista dei versamenti ritenuti a nero le pretese dell'Ufficio non è dato sapere visto che l'avviso di accertamento si limita ad indicare le somme non riconosciute senza allegare alcuna motivazione. Un accertamento è generico e superficiale quando manca di dettaglio, specificità e motivazioni adeguate ignorando totalmente le osservazioni del contribuente. Pertanto l'atto impugnato è privo di motivazioni e di conseguenza deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e pertanto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese del grado compensate.