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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
promossa da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Erica Martini come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza dell'8.5.2025 la ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
(matrimonio contratto in 15/12/1979, registrato sub n 85, parte II, serie A degli uffici dello
stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella (VR)), autorizzandoli a vivere separati.
2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e capaci di provvedere al proprio
mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi.
3) Dichiarare che la casa coniugale sita in Negrar di Valpolicella (VR), via Spighetta n
9/A, di proprietà esclusiva della sig.ra , venga assegnata alla Parte_1
medesima, disponendo che il sig. IG se ne allontani entro 15 giorni dal deposito del
presente ricorso, asportando i soli beni personalissimi.
4) Dichiarare che ogni altro rapporto pregresso è stato definito fra le parti, le quali
null'altro avranno a che reciprocamente a pretendere rispetto al vincolo di coniugo e/o
fatti/atti da esso derivanti od occasionati.
5) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
al suo passaggio in giudicato e limitatamente alle statuizioni sullo status, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) Con vittoria di spese e competenze di causa.
DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI D DEL MATRIMONIO
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in 15/12/1979,
registrato sub n 85, parte II, serie A degli uffici dello stato civile del Comune di Negrar di
Valpolicella (VR), fra la sig.ra e il sig. dando Parte_1 Controparte_1
incarico all'Ufficiale del Comune di trascrivere l'annotazione sull'atto di matrimonio.
pagina 2 di 5 2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Confermare il provvedimento di separazione di cui alla precedente domanda formulata
nel presente atto).
4) Con vittoria di spese e competenze di causa..
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso datato 17/01/2025 , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 15.12.1979 nel Comune di Negrar, Controparte_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione e, subordinatamente al decorso dei termini di legge e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì che venga dichiarata l'autosufficienza economica dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale di proprietà eslcusiva della ricorrente.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 8.5.2025 a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Giudice relatrice ha autorizzato, in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate dalla parte ricorrente come in premessa.
pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Nulla va disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale, atteso che l'art. 337
sexies c.c., in tema di assegnazione della casa familiare, prevede che (comma 1) “Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse
dei figli”. Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità
domestica ed è giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole affidatagli, per cui in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata.
E' peraltro del tutto evidente che, autorizzati i coniugi ad abitare separatamente ed intervenuta la separazione, la proprietaria esclusiva dell'immobile ha titolo per ottenere il rilascio della casa da parte del resistente.
Il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda promossa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le spese di lite verranno liquidate alla definizione del procedimento con la pronuncia della domanda di cessazione degli
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente pagina 4 di 5 sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di negrar perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rigetta la domanda di assegnazione;
4) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
5) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
promossa da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Erica Martini come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza dell'8.5.2025 la ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
(matrimonio contratto in 15/12/1979, registrato sub n 85, parte II, serie A degli uffici dello
stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella (VR)), autorizzandoli a vivere separati.
2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e capaci di provvedere al proprio
mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi.
3) Dichiarare che la casa coniugale sita in Negrar di Valpolicella (VR), via Spighetta n
9/A, di proprietà esclusiva della sig.ra , venga assegnata alla Parte_1
medesima, disponendo che il sig. IG se ne allontani entro 15 giorni dal deposito del
presente ricorso, asportando i soli beni personalissimi.
4) Dichiarare che ogni altro rapporto pregresso è stato definito fra le parti, le quali
null'altro avranno a che reciprocamente a pretendere rispetto al vincolo di coniugo e/o
fatti/atti da esso derivanti od occasionati.
5) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
al suo passaggio in giudicato e limitatamente alle statuizioni sullo status, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) Con vittoria di spese e competenze di causa.
DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI D DEL MATRIMONIO
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in 15/12/1979,
registrato sub n 85, parte II, serie A degli uffici dello stato civile del Comune di Negrar di
Valpolicella (VR), fra la sig.ra e il sig. dando Parte_1 Controparte_1
incarico all'Ufficiale del Comune di trascrivere l'annotazione sull'atto di matrimonio.
pagina 2 di 5 2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Confermare il provvedimento di separazione di cui alla precedente domanda formulata
nel presente atto).
4) Con vittoria di spese e competenze di causa..
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso datato 17/01/2025 , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 15.12.1979 nel Comune di Negrar, Controparte_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione e, subordinatamente al decorso dei termini di legge e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì che venga dichiarata l'autosufficienza economica dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale di proprietà eslcusiva della ricorrente.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 8.5.2025 a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Giudice relatrice ha autorizzato, in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate dalla parte ricorrente come in premessa.
pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Nulla va disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale, atteso che l'art. 337
sexies c.c., in tema di assegnazione della casa familiare, prevede che (comma 1) “Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse
dei figli”. Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità
domestica ed è giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole affidatagli, per cui in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata.
E' peraltro del tutto evidente che, autorizzati i coniugi ad abitare separatamente ed intervenuta la separazione, la proprietaria esclusiva dell'immobile ha titolo per ottenere il rilascio della casa da parte del resistente.
Il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda promossa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le spese di lite verranno liquidate alla definizione del procedimento con la pronuncia della domanda di cessazione degli
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente pagina 4 di 5 sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di negrar perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rigetta la domanda di assegnazione;
4) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
5) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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