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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione di cui al PU n. 51 del 2025 su domanda del Sig. Parte_1
(CF residente a [...]
[...] C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Fiorito coadiuvato dal Gestore della Crisi TT.ssa Persona_1
PREMESSO
- che in data 7 luglio 2025 è stato depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss del CCII, in cui veniva contemplato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che in seguito alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni con i provvedimenti del 24.09.2025 e dell'8.10.2028, il suddetto piano è stato corretto e integrato e depositato il 21.10.2025;
- che la proposta e il piano propongono il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, nonché l'adempimento parziale dei crediti chirografari nella misura del 17,82%, tranne che nei confronti del creditore chirografario che verrà soddisfatto nella Controparte_1 misura del 17%, tramite il versamento mensile di euro 1.880 per n. 48 mesi per un totale di euro
90.240,00;
- che con decreto del 23.10.2025, il Giudice, valutati i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 67,
68 e 69 CCII, ha ordinato che la proposta e il piano fossero pubblicati secondo le modalità di legge e comunicati ai creditori che entro venti giorni avrebbero potuto depositare osservazioni al piano;
- che il Gestore della Crisi ha effettuato le comunicazioni, come da allegati alla nota del 5.12.2025, e nei termini previsti per legge non sono state effettuate osservazioni dai creditori interessati;
RITENUTO
- che la documentazione depositata dal ricorrente sia completa ed attendibile, come attestato dal
Gestore della Crisi;
- che il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma
1 lett c) CCII, causata dal progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari molti anni addietro da una spesa imprevista per urgenti lavori di messa in sicurezza di una falda acquifera sotto l'immobile di sua proprietà', spesa che è concisa con il periodo in cui l'attività lavorativa del sig.
(socio e liquidatore della Società GR Consulting srl in liquidazione), ha subito un netto calo Pt_1 del fatturato, che lo ha costretto a cessarla nel 2022, rimanendo con l'unico sostentamento per sé e la sua famiglia della pensione;
- che il ricorrente rientra nella categoria del consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett c) CCII, avendo contratto le obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale ed oggi percependo esclusivamente il trattamento pensionistico;
- che ai sensi dell'art 69 comma 1 CCII, non sussistono condizioni ostative soggettive in carico al sovraindebitato in quanto non si è esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, visto che dalla documentazione prodotta si evince che quando ha contratto le obbligazioni sussistevano ragionevoli prospettive di pagamento;
- che il piano debba ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi prevedere che il sovraindebitato mantenga costante, nei sei anni indicati dal piano, il proprio reddito pensionistico, in linea con la valutazione dal Gestore della Crisi circa la fattibilità della proposta;
- che l'esecuzione del presente piano sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria, in quanto l'unico reddito posseduto è la pensione, che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere versata solo per un periodo di tre anni rispetto ai sei previsti dal piano;
- che sussistano i requisiti di ammissibilità di cui ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 CCII, come già affermato nel provvedimento del 23.10.2025;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi presentata da dal Sig. (CF , residente a [...] Parte_1 C.F._1
Via San Giovanni n. 2;
DISPONE
- che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano di omologa, consultandosi e coordinandosi previamente con l'OCC;
- che ogni sei mesi, l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione, vigilando sull'esatto adempimento del piano ed adiuvando il consumatore a tale fine;
- che l'OCC comunichi immediatamente ai creditori ed al Giudice eventuali inadempimenti alla scadenza di pagamento o accumulo dell'attivo concordatario, nonché qualsiasi condotta tale da pregiudicare l'attuazione del piano;
- che l'OCC comunichi la presente sentenza ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII ai creditori;
MANDA alla Cancelleria per la pubblicità ai sensi dell'art. 70 comma 1° e 6° CCII.
Lecco 16.12.2025.
Il GIUDICE
TT RI AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione di cui al PU n. 51 del 2025 su domanda del Sig. Parte_1
(CF residente a [...]
[...] C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Fiorito coadiuvato dal Gestore della Crisi TT.ssa Persona_1
PREMESSO
- che in data 7 luglio 2025 è stato depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss del CCII, in cui veniva contemplato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che in seguito alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni con i provvedimenti del 24.09.2025 e dell'8.10.2028, il suddetto piano è stato corretto e integrato e depositato il 21.10.2025;
- che la proposta e il piano propongono il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, nonché l'adempimento parziale dei crediti chirografari nella misura del 17,82%, tranne che nei confronti del creditore chirografario che verrà soddisfatto nella Controparte_1 misura del 17%, tramite il versamento mensile di euro 1.880 per n. 48 mesi per un totale di euro
90.240,00;
- che con decreto del 23.10.2025, il Giudice, valutati i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 67,
68 e 69 CCII, ha ordinato che la proposta e il piano fossero pubblicati secondo le modalità di legge e comunicati ai creditori che entro venti giorni avrebbero potuto depositare osservazioni al piano;
- che il Gestore della Crisi ha effettuato le comunicazioni, come da allegati alla nota del 5.12.2025, e nei termini previsti per legge non sono state effettuate osservazioni dai creditori interessati;
RITENUTO
- che la documentazione depositata dal ricorrente sia completa ed attendibile, come attestato dal
Gestore della Crisi;
- che il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma
1 lett c) CCII, causata dal progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari molti anni addietro da una spesa imprevista per urgenti lavori di messa in sicurezza di una falda acquifera sotto l'immobile di sua proprietà', spesa che è concisa con il periodo in cui l'attività lavorativa del sig.
(socio e liquidatore della Società GR Consulting srl in liquidazione), ha subito un netto calo Pt_1 del fatturato, che lo ha costretto a cessarla nel 2022, rimanendo con l'unico sostentamento per sé e la sua famiglia della pensione;
- che il ricorrente rientra nella categoria del consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett c) CCII, avendo contratto le obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale ed oggi percependo esclusivamente il trattamento pensionistico;
- che ai sensi dell'art 69 comma 1 CCII, non sussistono condizioni ostative soggettive in carico al sovraindebitato in quanto non si è esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, visto che dalla documentazione prodotta si evince che quando ha contratto le obbligazioni sussistevano ragionevoli prospettive di pagamento;
- che il piano debba ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi prevedere che il sovraindebitato mantenga costante, nei sei anni indicati dal piano, il proprio reddito pensionistico, in linea con la valutazione dal Gestore della Crisi circa la fattibilità della proposta;
- che l'esecuzione del presente piano sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria, in quanto l'unico reddito posseduto è la pensione, che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere versata solo per un periodo di tre anni rispetto ai sei previsti dal piano;
- che sussistano i requisiti di ammissibilità di cui ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 CCII, come già affermato nel provvedimento del 23.10.2025;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi presentata da dal Sig. (CF , residente a [...] Parte_1 C.F._1
Via San Giovanni n. 2;
DISPONE
- che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano di omologa, consultandosi e coordinandosi previamente con l'OCC;
- che ogni sei mesi, l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione, vigilando sull'esatto adempimento del piano ed adiuvando il consumatore a tale fine;
- che l'OCC comunichi immediatamente ai creditori ed al Giudice eventuali inadempimenti alla scadenza di pagamento o accumulo dell'attivo concordatario, nonché qualsiasi condotta tale da pregiudicare l'attuazione del piano;
- che l'OCC comunichi la presente sentenza ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII ai creditori;
MANDA alla Cancelleria per la pubblicità ai sensi dell'art. 70 comma 1° e 6° CCII.
Lecco 16.12.2025.
Il GIUDICE
TT RI AN