Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2844 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.05.1962, e (C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._2
Santo Stefano in Aspromonte (RC), il 28.04.1962, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Varano, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Loreto, n. 55/e hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 07.09.1986, il cui relativo atto risulta trascritto registro
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 10.12.2024, il giudice delegato ha differito l'udienza al giorno 14.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino al giorno dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio Pers Calabria, il 07.09.1989; b) dal matrimonio sono nati tre figli: i gemelli e Per_1
(12.09.1987), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e Per_3
(02.08.1989), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 30.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 14.10.2024 da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 659, u. 1, anno 1986, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Reggio Calabria, Via SS. Parte_1
106, Dir. Irto n. 54, con tutti i mobili e gli arredi rimane nella disponibilità della sig.ra
che provvederà al pagamento delle spese relative l'immobile su citato;
CP_1
3) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano che con il presente accordo, hanno già regolamentato ogni reciproca pendenza economica;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.01.2025
Il Presidente est.
dott. Giuseppe Campagna