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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 345/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 345/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.10.2024 e iscritto a ruolo il 28.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2 appellante
contro
1. nato a [...] – Sao Paulo - Brasile il 31.08.1959, Parte_2 brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale Numer_1 Num_2 brasiliano n. , c.f.italiano , residente alla città di C.F._1 C.F._2
Americana (SP), all'indirizzo Rua Primo Piccoli n.500, apto 21 , CAP 13465-640, SP;
2. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il 20.08.1966, brasiliana, Parte_3 titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale NumeroD_3 Num_2 brasiliano n. , c.f.italiano , residente nella città C.F._3 C.F._4 di Americana (SP), all'indirizzo Rua Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
3. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il Parte_4
04.08.2005, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. NumeroDiCa_4
, codice fiscale brasiliano n. , c.f.italiano
[...] C.F._5
, residente nella città di Americana (SP), all'indirizzo Rua C.F._6
Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP;
1 4. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il Parte_5
18.12.2001, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. NumeroDiC_5
, codice fiscale brasiliano n. , c.f.italiano Num_2 C.F._7
residente nella città di Americana (SP), all'indirizzo Rua C.F._8
Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP, tutti rappresentati e difesi, come da procure allegate alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Maurizio Falcone (C.F.: – Pec: C.F._9
presso il cui Studio in San Severo (FG) Email_1 via Jannarelli n. 38, sono elettivamente domiciliati;
appellati
e con l'intervento del PM, in persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Appello;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.7089/24, pubblicata e notificata il 18.9.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3924/22 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3924/2022 e registrata con n./ cronologico 7089/2024 e Repert. n. 1868/2024 del 18/09/2024, notificata in pari dagli appellati rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da memoria depositata l'11.7.2024: che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia confermare l'ordinanza di primo grado impugnata e rigettare l'appello proposto ex adverso, con vittoria delle spese di causa tutte, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In via gradata, si chiede la compensazione delle spese di causa tutte.
Per il PM: con atto in data 14.1.2025: accogliersi l'appello e rigettare la domanda di riconoscimento.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 2/6 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2022, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti (nati negli anni compresi tra il 1959 e il 2005) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato il [...] a [...] Persona_1
RD (PN), emigrato in Brasile (ivi coniugatosi il 24.5.1890), e non naturalizzatosi cittadino brasiliano.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, moduli di richiesta di riconoscimento della cittadinanza debitamente compilati e trasmessi alle competenti autorità, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il , pur convenuto, non si è costituito nel primo grado di Parte_1 giudizio e il Tribunale di Trieste, a seguito di istruttoria documentale, ritenuti correttamente allegati e provati i presupposti, ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con argomenti sui quali, per economia nell'esposizione, si tornerà nei limiti di quanto necessario per l'esame dei motivi di impugnazione.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha impugnato la Parte_1 sentenza di cui sopra, chiedendone l'integrale riforma, con rigetto delle domande di controparte, per i seguenti motivi.
3.1. In primo luogo, il ha sostenuto non fosse provato il Parte_1 presupposto della cittadinanza dell'avo.
Ciò in quanto era nato non solo prima della nascita del Regno Persona_1
d'Italia, ma in territorio che, all'epoca (20.8.1985), faceva parte del Regno Lombardo – Veneto). In seguito, com'è noto, detto territorio era entrato a far parte del Regno d'Italia, nel 1866, ma non in virtù del fenomeno della successione degli Stati Preunitari, e, quindi, per incorporazione, ma a seguito del diverso fenomeno della cessione pattizia di territori, all'esito della Terza Guerra d'Indipendenza.
Conseguentemente, i ricorrenti avrebbero dovuto provare che l'avo era rimasto in Italia al momento del passaggio del territorio al Regno d'Italia.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che, secondo le leggi all'epoca vigenti, il figlio minorenne di soggetto emigrato all'estero seguiva le medesime vicende della cittadinanza del genitore. Nel caso di specie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare anche le vicende riguardanti i genitori dell'avo e, in particolare, di padre di Non avendolo fatto, la domanda principale Persona_2 Persona_1 non avrebbe potuto essere accolta.
4. Con comparsa depositata il 3.1.2025 si sono costituiti in questo grado di giudizio i ricorrenti, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 3/6 4.1. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, gli appellati hanno, primariamente, contestato che il di RD facesse parte, il 4.11.1866, dell'Impero Parte_6
Austriaco e, in particolare, della provincia di Venezia. In ogni caso hanno evidenziato che la cittadinanza italiana dell'avo doveva desumersi:
- dal fatto che l'art. 1 del R.D. 3300 del 1866 avesse stabilito, con disposizione generale, che “Le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia”, e tale disposizione sarebbe stata incompatibile con la permanenza, in tali territori, di cittadini austriaci;
- dal fatto che l'art. 14 del Trattato di Vienna prevedeva, per i cittadini dei territori ceduti all'Italia, la possibilità, per un anno, di spostarsi, con i propri beni mobili, in territorio austriaco, così mantenendo la qualità di “sudditi austriaci”.
Nel caso di specie non risultava che avesse esercitato tale opzione. Persona_1
4.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, gli appellati hanno richiamato l'efficacia probatoria del certificato negativo di naturalizzazione prodotto in causa, con la conseguenza che doveva ritenersi provato che pur trasferitosi in Persona_1
Brasile, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e, quindi, non aveva perso quella italiana.
5. Le udienze del procedimento di appello sono state tutte sostituite con il deposito di note scritte e, da ultimo, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
***
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
6.1. E' pacifico che l'avo di riferimento, fosse nato il [...] a Persona_1
Prata di RD (PN), in territorio del Regno Lombardo Veneto, ed è noto che i territori del Veneto furono annessi al Regno d'Italia con il Trattato di Vienna del 3.10.1866.
6.2. Rileva, nel caso di specie, l'art.14 primo comma, del trattato appena citato, che, per comodità e per completezza, si riporta di seguito.
pag. 4/6 Gli Stati contraenti, con tale disposizione hanno stabilito che gli abitanti, o gli originari del territorio ceduto, godranno, per un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche del trattato e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, della facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati rimasti sotto il dominio asburgico, nel qual caso, gli stessi, manterranno la qualità di sudditi austriaci. Saranno anche liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
In altri termini, gli Stati parte del trattato hanno concordato che gli abitanti o gli originari dei territori in questione avrebbero mantenuto la qualità di sudditi austriaci nel caso in cui, nella finestra temporale di un anno, avessero formulato apposita istanza e trasferito le proprie famiglie e i propri beni mobili in territorio austriaco.
6.3. Nulla di tutto ciò avvenne per quanto riguarda il sig. o la sua Persona_1 famiglia dell'epoca, sicchè, automaticamente, egli è divenuto, per acquisizione territoriale e accordi tra Stati, cittadino del Regno d'Italia e ha, quindi, trasmesso, iure sanguinis, tale diritto ai suoi discendenti.
6.4. L'ampio significato dei termini utilizzati dal trattato (gli abitanti o gli originari) non può non ricomprendere anche indipendentemente dal fatto che egli, Persona_1 alla data del 1866, fosse minorenne ed anche del fatto che, a quella data, fosse materialmente presente nel Comune di nascita, essendo egli, in ogni caso, di quel luogo
“originario”.
6.5. Oltre, e in conseguenza di quanto evidenziato, non incombe sugli appellati l'onere di provare – quale elemento costitutivo della domanda accertativa formulata - le vicende di vita dei genitori dell'avo ma, grava sulla controparte Persona_1
l'allegazione e prova di eventuali fatti aventi una qualche efficacia impeditiva o decadenziale, si tratterebbe di eccezioni che, nel caso di specie, sono rimaste prive elementi di riscontro.
7. Anche il secondo motivo di appello risulta logicamente superato da quanto appena constatato, essendo, ogni questione relativa al padre dell'avo, irrilevante nel momento in cui l'avo stesso ha acquisito direttamente la cittadinanza italiana.
8. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, per la soccombenza, di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.345/2024 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.7089/24, pubblicata e notificata il 18.9.2024);
pag. 5/6
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_7 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 345/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 345/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.10.2024 e iscritto a ruolo il 28.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2 appellante
contro
1. nato a [...] – Sao Paulo - Brasile il 31.08.1959, Parte_2 brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale Numer_1 Num_2 brasiliano n. , c.f.italiano , residente alla città di C.F._1 C.F._2
Americana (SP), all'indirizzo Rua Primo Piccoli n.500, apto 21 , CAP 13465-640, SP;
2. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il 20.08.1966, brasiliana, Parte_3 titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale NumeroD_3 Num_2 brasiliano n. , c.f.italiano , residente nella città C.F._3 C.F._4 di Americana (SP), all'indirizzo Rua Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
3. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il Parte_4
04.08.2005, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. NumeroDiCa_4
, codice fiscale brasiliano n. , c.f.italiano
[...] C.F._5
, residente nella città di Americana (SP), all'indirizzo Rua C.F._6
Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP;
1 4. nata a [...], Sao Paulo – Brasile, il Parte_5
18.12.2001, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. NumeroDiC_5
, codice fiscale brasiliano n. , c.f.italiano Num_2 C.F._7
residente nella città di Americana (SP), all'indirizzo Rua C.F._8
Giuseppe Garibaldi n.231, PQ Res.Nardini, CAP 13468-301, SP, tutti rappresentati e difesi, come da procure allegate alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Maurizio Falcone (C.F.: – Pec: C.F._9
presso il cui Studio in San Severo (FG) Email_1 via Jannarelli n. 38, sono elettivamente domiciliati;
appellati
e con l'intervento del PM, in persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Appello;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.7089/24, pubblicata e notificata il 18.9.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3924/22 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3924/2022 e registrata con n./ cronologico 7089/2024 e Repert. n. 1868/2024 del 18/09/2024, notificata in pari dagli appellati rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da memoria depositata l'11.7.2024: che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia confermare l'ordinanza di primo grado impugnata e rigettare l'appello proposto ex adverso, con vittoria delle spese di causa tutte, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In via gradata, si chiede la compensazione delle spese di causa tutte.
Per il PM: con atto in data 14.1.2025: accogliersi l'appello e rigettare la domanda di riconoscimento.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 2/6 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2022, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti (nati negli anni compresi tra il 1959 e il 2005) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato il [...] a [...] Persona_1
RD (PN), emigrato in Brasile (ivi coniugatosi il 24.5.1890), e non naturalizzatosi cittadino brasiliano.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, moduli di richiesta di riconoscimento della cittadinanza debitamente compilati e trasmessi alle competenti autorità, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il , pur convenuto, non si è costituito nel primo grado di Parte_1 giudizio e il Tribunale di Trieste, a seguito di istruttoria documentale, ritenuti correttamente allegati e provati i presupposti, ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con argomenti sui quali, per economia nell'esposizione, si tornerà nei limiti di quanto necessario per l'esame dei motivi di impugnazione.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha impugnato la Parte_1 sentenza di cui sopra, chiedendone l'integrale riforma, con rigetto delle domande di controparte, per i seguenti motivi.
3.1. In primo luogo, il ha sostenuto non fosse provato il Parte_1 presupposto della cittadinanza dell'avo.
Ciò in quanto era nato non solo prima della nascita del Regno Persona_1
d'Italia, ma in territorio che, all'epoca (20.8.1985), faceva parte del Regno Lombardo – Veneto). In seguito, com'è noto, detto territorio era entrato a far parte del Regno d'Italia, nel 1866, ma non in virtù del fenomeno della successione degli Stati Preunitari, e, quindi, per incorporazione, ma a seguito del diverso fenomeno della cessione pattizia di territori, all'esito della Terza Guerra d'Indipendenza.
Conseguentemente, i ricorrenti avrebbero dovuto provare che l'avo era rimasto in Italia al momento del passaggio del territorio al Regno d'Italia.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che, secondo le leggi all'epoca vigenti, il figlio minorenne di soggetto emigrato all'estero seguiva le medesime vicende della cittadinanza del genitore. Nel caso di specie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare anche le vicende riguardanti i genitori dell'avo e, in particolare, di padre di Non avendolo fatto, la domanda principale Persona_2 Persona_1 non avrebbe potuto essere accolta.
4. Con comparsa depositata il 3.1.2025 si sono costituiti in questo grado di giudizio i ricorrenti, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 3/6 4.1. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, gli appellati hanno, primariamente, contestato che il di RD facesse parte, il 4.11.1866, dell'Impero Parte_6
Austriaco e, in particolare, della provincia di Venezia. In ogni caso hanno evidenziato che la cittadinanza italiana dell'avo doveva desumersi:
- dal fatto che l'art. 1 del R.D. 3300 del 1866 avesse stabilito, con disposizione generale, che “Le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia”, e tale disposizione sarebbe stata incompatibile con la permanenza, in tali territori, di cittadini austriaci;
- dal fatto che l'art. 14 del Trattato di Vienna prevedeva, per i cittadini dei territori ceduti all'Italia, la possibilità, per un anno, di spostarsi, con i propri beni mobili, in territorio austriaco, così mantenendo la qualità di “sudditi austriaci”.
Nel caso di specie non risultava che avesse esercitato tale opzione. Persona_1
4.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, gli appellati hanno richiamato l'efficacia probatoria del certificato negativo di naturalizzazione prodotto in causa, con la conseguenza che doveva ritenersi provato che pur trasferitosi in Persona_1
Brasile, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e, quindi, non aveva perso quella italiana.
5. Le udienze del procedimento di appello sono state tutte sostituite con il deposito di note scritte e, da ultimo, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
***
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
6.1. E' pacifico che l'avo di riferimento, fosse nato il [...] a Persona_1
Prata di RD (PN), in territorio del Regno Lombardo Veneto, ed è noto che i territori del Veneto furono annessi al Regno d'Italia con il Trattato di Vienna del 3.10.1866.
6.2. Rileva, nel caso di specie, l'art.14 primo comma, del trattato appena citato, che, per comodità e per completezza, si riporta di seguito.
pag. 4/6 Gli Stati contraenti, con tale disposizione hanno stabilito che gli abitanti, o gli originari del territorio ceduto, godranno, per un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche del trattato e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, della facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati rimasti sotto il dominio asburgico, nel qual caso, gli stessi, manterranno la qualità di sudditi austriaci. Saranno anche liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
In altri termini, gli Stati parte del trattato hanno concordato che gli abitanti o gli originari dei territori in questione avrebbero mantenuto la qualità di sudditi austriaci nel caso in cui, nella finestra temporale di un anno, avessero formulato apposita istanza e trasferito le proprie famiglie e i propri beni mobili in territorio austriaco.
6.3. Nulla di tutto ciò avvenne per quanto riguarda il sig. o la sua Persona_1 famiglia dell'epoca, sicchè, automaticamente, egli è divenuto, per acquisizione territoriale e accordi tra Stati, cittadino del Regno d'Italia e ha, quindi, trasmesso, iure sanguinis, tale diritto ai suoi discendenti.
6.4. L'ampio significato dei termini utilizzati dal trattato (gli abitanti o gli originari) non può non ricomprendere anche indipendentemente dal fatto che egli, Persona_1 alla data del 1866, fosse minorenne ed anche del fatto che, a quella data, fosse materialmente presente nel Comune di nascita, essendo egli, in ogni caso, di quel luogo
“originario”.
6.5. Oltre, e in conseguenza di quanto evidenziato, non incombe sugli appellati l'onere di provare – quale elemento costitutivo della domanda accertativa formulata - le vicende di vita dei genitori dell'avo ma, grava sulla controparte Persona_1
l'allegazione e prova di eventuali fatti aventi una qualche efficacia impeditiva o decadenziale, si tratterebbe di eccezioni che, nel caso di specie, sono rimaste prive elementi di riscontro.
7. Anche il secondo motivo di appello risulta logicamente superato da quanto appena constatato, essendo, ogni questione relativa al padre dell'avo, irrilevante nel momento in cui l'avo stesso ha acquisito direttamente la cittadinanza italiana.
8. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, per la soccombenza, di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.345/2024 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.7089/24, pubblicata e notificata il 18.9.2024);
pag. 5/6
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_7 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 6/6