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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RI EN AL Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Antonella Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AR EN, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 2 MILANO presso il difensore avv. AR EN
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Via Cristoforo Colombo 16 20822 SEVESO presso lo studio dell'avv.
PA IL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 17 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
326/2025 pubbl. il 18/02/2025 r.n. 3158/2023 emessa dal Tribunale di Monza, e previe le attività istruttorie e le declaratorie opportune e gli accertamenti anche incidentali occorrendi, voler così giudicare e provvedere:
Nel merito:
1) in via preliminare: accertarsi la responsabilità del danno occorso ai beni mobili di proprietà di parte attrice in capo al convenuto Controparte_1
e il conseguente diritto di parte attrice vedersi risarcito il Parte_1
danno subito;
2) in via principale: condannarsi il convenuto Controparte_1
al risarcimento del danno subito da parte attrice per € Parte_1
16.730,00 o quella cifra maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in ogni caso: condannarsi altresì il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre ad accessori tabellari, previdenziali e fiscali e successive occorrende.
Parte appellante insiste, inoltre, per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) nomina di un CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO, il quale, esaminati i documenti prodotti e i beni oggetto del presente giudizio, provveda a quantificare i danni pagina 2 di 17 subiti al mobilio di proprietà dell'odierna attrice, nonché provveda a verificare il nesso di causalità sussistente tra le infiltrazioni d'acqua e il danno dalla stessa subito ai beni di sua proprietà e l'origine e natura delle infiltrazioni. In particolare confermi che le stesse sono diretta conseguenza della scarsa e/o mancata manutenzione del tetto condominiale dell'unità immobiliare condotta in locazione dall'attrice;
B) emissione dell'ORDINE ALL'ESIBIZIONE, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto, , nella persona del l.r.p.t., di tutta la Controparte_1
documentazione relativa alla pratica assicurativa inerente al sinistro del 04/06/2020 e il pagamento ricevuto;
C) ammissione della sui capitoli di narrativa in fatto dell'atto di Parte_2
citazione, che qui si riproducono, preceduti dalle parole “E' vero che”, e sugli ulteriori capitoli di prova avanzati in atto di citazione:
1.“È vero che la società odierna attrice svolge attività di Parte_1
consulenza nel campo delle ristrutturazioni edili e dell'arredamento e nella vendita da catalogo di mobili e complementi d'arredo?”;
2.“È vero che l'odierna attrice in data 29/12/2018 ha stipulato un contratto di locazione con il Sig. , cod. fisc. , nato a [...] Parte_3 C.F._1
UG (MI) il 10/09/1973, residente in [...], Via Sottocorno Pasquale n.
12, locatore e proprietario dell'immobile, di un box/magazzino facente parte dell'edificio costituente il IO , odierno convenuto, Controparte_1
di Via Manzoni n. 8, in SA IL (MB), identificato al foglio 10, part. 127, sub.
1, sup. 68 mq, ad uso esclusivo di deposito?”;
3.“E' vero che tale contratto di locazione, registrato il 07/01/2019 con n. 87 serie 3T, ha avuto durata di anni 4 fino alla data del 28/12/2022, con facoltà di tacito rinnovo per ulteriori 4 anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, con la previsione di un canone di locazione annuale di € 3.600,00, da corrispondersi al pagina 3 di 17 locatore in 4 rate trimestrali uguali anticipate di € 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e ulteriori 4 (quattro) rate trimestrali uguali anticipate, € 57,00 a titolo di spese?”;
4.“È vero che l'odierna attrice, per tutta la durata del contratto di locazione, ha collocato all'interno del magazzino del mobilio di antiquariato e di valore d'epoca, così rispettando la destinazione d'uso a deposito privato e diporto personale di proprietà del conduttore?”;
5.“È vero che in data 04/06/2020, a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del magazzino condotto in locazione dall'odierna attrice, gran parte del mobilio di antiquariato presente all'interno del magazzino si è rovinato e si è ammalorato, causando così a parte attrice un ingente danno economico per la perdita del valore del mobilio, oltre che per le necessarie opere di ripristino dello stesso?”;
6.“È vero che l'evento è stato immediatamente segnalato all'Amministratore del
, odierno convenuto, Sig. Controparte_1 [...]
, e all'assicurazione del Condominio, la quale ha aperto CP_2 Controparte_3
il relativo sinistro n. 1.8101.2020.0336814?”;
7.“È vero che il giorno 20/07/2020 il perito della EXPERTA S.R.L., Sig. Per_1
, con sede in ER EO (MI), via di Vittorio 61, ha comunicato
[...]
tramite mail all'Amministratore Sig. la stima dei danni al tetto Controparte_2
del magazzino e la necessità, per poter risarcire i danni al contenuto del magazzino locato, ossia i danni al mobilio dell'attrice, di aprire un'ulteriore posizione di sinistro presso l'assicurazione del per Garanzia Responsabilità Controparte_4
Civile del Condominio?”;
8.“È vero che l'assicurazione del Condominio, ha corrisposto al Controparte_3
quanto a titolo di risarcimento danni per le Controparte_1
sole spese di riparazione del tetto, ma ha negato la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal contenuto, ossia il mobilio di proprietà dell'odierna attrice custodito all'interno del magazzino?”; pagina 4 di 17 9.“È vero che il 02/03/2021 il precedente difensore di parte attrice, collega Avv.
Alessandra Scerra, ha comunicato a parte convenuta , Controparte_1
nella persona dell'Amministratore Sig. , e al perito tecnico CP_2
dell'assicurazione del Sig. della Controparte_4 Persona_1
EXPERTA S.R.L., la richiesta di risarcimento dei danni occorsi al mobilio di antiquariato di proprietà dell'attrice per complessivi € 16.730,00, come riportato dal preventivo analitico di spesa per il restauro dei mobili danneggiati allegato alla comunicazione?”;
10. “È vero che nelle date del 01/04/2022 e del 26/05/2022 il difensore Avv. Lorenzo
AR ha inviato, mediante pec, all'Amministrazione del Controparte_1
e all'assicurazione e mediante raccomandata a. r. al locatore
[...] Controparte_3
proprietario dell'immobile locato, Sig. , diffida al risarcimento Parte_3
danni subito a causa del sinistro de quo, per un totale di € 16.730,00, oltre € 750,00 per spese legali, ossia complessivamente € 17.480,00?”;
11. “È vero che con e-mail pec del 26/05/2022 l'Amministrazione del Condominio ha comunicato al difensore di parte attrice, Avv. Lorenzo AR, la propria intenzione di attivare un perito tecnico assicurativo per verificare lo stato dei luoghi e la possibilità di una copertura da parte dell'assicurazione?”;
12. “È vero che tale ulteriore sinistro ha preso n. 1.8101.2022.0469414?”;
13. “È vero che dopo una lunghissima serie di mail con cui lo scrivente Avv. Lorenzo
AR ha richiesto un contatto con la compagnia assicuratrice per la definizione del sinistro, e nonostante fosse stato già da tempo dato incarico ad un fiduciario di periziare i beni ammalorati, ha infine negato la copertura assicurativa per Controparte_3
questioni contrattuali, evitando al danneggiato ed odierna parte attrice un risarcimento in via stragiudiziale?”;
14. “È vero che né l'Assicurazione del né il locatore Sig. CP_1 Pt_3
hanno versato alcunché a titolo di risarcimento danni e/o rimborso delle
[...]
pagina 5 di 17 spese di restauro del mobilio ammalorato con il sinistro de quo in favore di parte attrice?”;
15. “È vero che in data 08/06/2022 il locatore Sig. ha Parte_3
comunicato alla conduttrice e odierna attrice la disdetta dal contratto di locazione, il quale si è quindi concluso alla data del 29/12/2022, e in data 16/01/2023 l'attrice ha rilasciato l'immobile?”;
16. “È vero che in data 24/11/2022 parte attrice ha proposto istanza di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Monza (MB), di via De Gradi n. 3, rubricata al n. 792- 566-148-072, al protocollo n. 2739/2022 e alla procedura n.
754/2022, nei confronti dell'odierna parte convenuta e, anche, del locatore Sig. Pt_3
e dell'assicurazione del ”;
[...] Controparte_4
17. “È vero che il tentativo di mediazione si è concluso negativamente per la mancata adesione da parte del e di ”; Controparte_1 CP_5
18. “È vero che alla data del 04/06/2020 i mobili di antiquariato di proprietà della conduttrice e odierna attrice immortalati nelle fotografie Parte_1
prodotte al doc. 3 dell'atto di citazione, erano posti in deposito all'interno del magazzino condotto in locazione dalla stessa e facente parte del Controparte_1
?”;
[...]
19. “È vero che Lei ha effettuato un sopralluogo presso il Controparte_1
, in SA IL (MB), via Manzoni n. 8, per verificare lo stato del tetto
[...]
posto a copertura dell'unità immobiliare, di proprietà del Sig. e Parte_3
condotto in locazione dall'attrice censito al foglio 10, part. Parte_1
127, sub. 1, sup. 68 mq, per verificare lo stato e l'ammaloramento dei beni mobili di proprietà dell'attrice, ivi contenuti, e per verificare il danno occorso sia al tetto che ai beni mobili stessi?”;
20. “È vero che la quantificazione dei danni e delle conseguenti e necessarie operazioni di restauro dei beni mobili ammalorati in occasione del sinistro del 04/06/2020, indicati pagina 6 di 17 nel preventivo di restauro del 02/03/2021, prodotto da parte attrice al doc. 6 dell'atto di citazione, è corretta?”.
Si indicano a testi:
1.Sig. ; Parte_4
2.Sig. , in qualità di Loss Adjuster della società Experta S.r.l.; Persona_1
3.Arch. , dello studio peritale Carmine Consulting;
Testimone_1
4.Geom. , perito che ha effettuato il sopralluogo per la società Persona_2
Experta S.r.l.;
5.Sig. liquidatore dell'Assicurazione del Condominio, CP_6 CP_7
[...]
6.Sig. , liquidatore dell'Assicurazione del Condominio, Controparte_8 [...]
CP_7
Per Controparte_1
Nel merito - Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte appellante inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
- Respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- il tutto anche secondo diversa e/o più opportuna qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria - Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque tardive;
In ogni caso - con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ex art. 11 D.M. 576/80 e IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avanti il Tribunale di Monza, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentire accolte le seguenti Controparte_1
conclusioni: Nel merito: 1) in via preliminare: accertarsi la responsabilità del danno pagina 7 di 17 occorso ai beni mobili di proprietà di parte attrice in capo al convenuto
[...]
e il conseguente diritto di parte attrice Controparte_1 Parte_1
a vedersi risarcito il danno subito;
2) in via principale: condannarsi il convenuto
[...]
al risarcimento del danno subito da parte Controparte_1
attrice per € 16.730,00 o quella cifra maggiore o minore Parte_1
che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in ogni caso: condannarsi altresì il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre ad accessori tabellari, previdenziali e fiscali e successive occorrende. allegava di aver stipulato un contratto di locazione con il Parte_1
Sig. , locatore e proprietario di un box/magazzino facente parte Parte_3
dell'edificio costituente il , di Via Manzoni n. Controparte_1
8, in SA IL (MB). Il contratto di locazione, stipulato in data 29/12/2018 e registrato il 07/01/2019 con n. 87, serie 3T, aveva durata di anni 4 (quattro) fino alla data del 28/12/2022, con facoltà di tacito rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, e prevedeva un canone di locazione annuale di € 3.600,00, da corrispondersi al locatore in 4 (quattro) rate trimestrali uguali anticipate di € 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e ulteriori 4
(quattro) rate trimestrali uguali anticipate, € 57,00 a titolo di spese (cfr. artt. 2 – 3 – 4 del doc. 2). L' attrice in primo grado deduceva che per tutta la durata del contratto di locazione aveva collocato all'interno del magazzino del mobilio di antiquariato e di valore d'epoca.
In data 04/06/2020, a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, seriamente rovinato e decadente poiché vetusto e non sottoposto a regolare manutenzione, del magazzino condotto in locazione dall'odierna attrice, gran parte del mobilio di antiquariato presente all'interno del magazzino si era rovinato e si era pagina 8 di 17 ammalorato, causando così a parte attrice un ingente danno economico per la perdita del valore del mobilio.
L'evento veniva immediatamente comunicato all'Amministratore di
[...]
, e all'assicurazione del Condominio, la quale Controparte_1 Controparte_3
ha aperto il relativo sinistro n. 1.8101.2020.0336814.
L'assicurazione del Condominio, corrispondeva al Controparte_3 [...]
risarcimento danni per le sole spese di riparazione del tetto, ma Controparte_1
negava la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal mobilio di proprietà dell'odierna appellante, contenuto all'interno del magazzino.
Ciò premesso, hiedeva al Tribunale di Monza la condanna Parte_1
del al risarcimento dei danni subiti al proprio Controparte_1
mobilio d'antiquariato, quantificati in € 16.730,00, a seguito delle infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 04/06/2020, provenienti dal tetto del magazzino condotto in locazione dalla società e facente parte del complesso convenuto. CP_9
Si costituiva il convenuto negando la propria responsabilità in quanto, CP_1
trattandosi di complesso suddiviso in più palazzine, ai sensi del regolamento condominiale, le coperture di ciascuna palazzina sarebbero da considerarsi parti comuni tra i soli condomini titolari di unità immobiliari situate all'interno della medesima.
Con Sentenza n. 325/2025 pubblicata il 18/02/2025 nel procedimento avente R.G. n.
3158/2023, notificata in data 28/03/2025, il G.U. del Tribunale Ordinario di Monza, II sezione civile, così statuiva: “Respinge la domanda. - 2) Condanna la parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 9 di 17 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 11/06/2025 proponeva gravame la on i seguenti motivi: Parte_1
Errata/mancante/illogica motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure così argomenta: “La domanda non può trovare accoglimento atteso che, stando all'art. 5 del regolamento condominiale (cfr. doc. 2 di parte convenuta), la copertura del fabbricato è da considerarsi parte comune soltanto tra i condomini di ciascuna delle palazzine di cui è composto il complesso condominiale e non di tutti i condomini di quest'ultimo; disposizione da ritenersi pienamente legittima ai sensi dell'art. 1117 cc. che stabilisce la natura normalmente comune di alcune parti del condominio prevedendo tuttavia che il titolo, ovvero il regolamento condominiale, possa contenere una diversa se non addirittura contraria disciplina. Considerato l'espresso richiamo del regolamento condominiale nel contratto di locazione stipulato dalla parte attrice (cfr. doc. 2 attoreo), la domanda non può che essere rigettata dovendosi ritenere eventuali responsabili del danno i condomini della palazzina in cui è ubicato il box locato dalla Parte_1
e non l'intero condominio…”.
Spiega l'appellante che risulta erronea la motivazione del primo giudice laddove ritiene il carente di legittimazione passiva. Infatti, la figura del condominio CP_1
parziale trova fondamento nell'art. 1123, comma 3, c.c., secondo cui, quando un bene comune è destinato al servizio esclusivo di una parte dell'edificio, le relative spese devono essere sostenute solo dai condomini interessati. Tale previsione normativa, peraltro non può portare a ritenere il convenuto in primo grado, carente di CP_1
legittimazione passiva ma concerne solo la divisione interna delle spese tra i condomini.
Ciò premesso, l'appellante conclude come sopra riportato.
Si costituisce il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 10 di 17 All'udienza del 2.12.2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione, ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda dell'attrice non potesse trovare accoglimento atteso che, stando all'art. 5 del regolamento condominiale (cfr. doc. 2 di parte convenuta), la copertura del fabbricato era da considerarsi parte comune soltanto tra i condomini di ciascuna delle palazzine di cui è composto il complesso condominiale e non di tutti i condomini di quest'ultimo. Il primo giudice, perciò, “rigettava” la domanda dovendosi ritenere eventuali responsabili del danno i condomini della palazzina in cui è ubicato il box condotto in locazione da e non l'intero condominio Parte_1
convenuto.
Parte appellante impugna la motivazione allegando che la comproprietà del tetto di cui è causa, sebbene tra alcuni e non tutti i condomini del oggi appellato, CP_1
accertata dal Giudice e ammessa dallo stesso appellato, è l'elemento che fonda la legittimazione passiva del stesso. Precisa l'appellante che il tetto non è CP_1
comproprietà di un bene privato, ma un bene comune condominiale e come tale legittimante, quale destinatario della richiesta di risarcimento, il condominio.
La Corte osserva: il motivo è fondato.
E' pacifico in atti che il complesso condominiale è suddiviso in più palazzine.
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento condominiale (inserito nel contratto di locazione stipulato dall'appellante (v. doc. 02, fascicolo di prime cure), la copertura di ciascuna palazzina deve essere considerata parte comune.
Infatti, nell'art. 5 del sopramenzionato Regolamento si legge:
pagina 11 di 17 Questa Corte ritiene, perciò, non ci sia dubbio che il tetto debba essere considerato parte comune, come letteralmente indicato nel Regolamento.
In tal senso depone anche l'art. 6 lettera l) del Regolamento ove sotto il titolo “uso delle parti comuni” prevede espressamente che
Conferma la tesi dell'appellante, condivisa da questa Corte, la stessa dichiarazione dell'amministratore del che, a verbale di udienza del 19 ottobre 2023 così CP_1
pagina 12 di 17 ha dichiarato: “il condominio è unico, ci sono solo io come amministratore e i diversi caseggiati non sono organizzati come singoli condomini”
Infine, risulta provato che vi siano state infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, nonché che lo stesso condominio sia stato indennizzato, per la parte di danno coperta dalla polizza condominiale, dalla assicurazione Quest'ultima, infatti, Controparte_3
ha corrisposto al il risarcimento danni per le Controparte_1
spese di riparazione del tetto, negando invece la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal mobilio di proprietà dell'odierna appellante (cfr. doc.
1 - rifiuto risarcimento danni da parte di . Controparte_3
La circostanza che un bene risulti destinato all'uso comune esclusivamente di una parte dei partecipanti al condominio, ai sensi dell'art. 1123, comma 3, c.c., non esclude la legittimazione passiva dell'ente condominiale, in persona dell'amministratore pro tempore, a resistere in giudizio per le obbligazioni insorte in relazione a tale bene. La configurazione del cosiddetto “condominio parziale” assume rilievo esclusivamente sul piano endo-condominiale, limitatamente alla ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione nonché all'imputazione degli oneri risarcitori tra i soli condomini che traggono utilità dal bene, senza tuttavia incidere sulla capacità rappresentativa esterna dell'ente condominiale, quale centro di imputazione di rapporti giuridici.
La Suprema Corte ha da tempo consolidato l'orientamento secondo cui il cosiddetto condominio parziale non può essere considerato un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, né tantomeno un soggetto processuale distinto rispetto al CP_1
nella sua interezza. In particolare, con la sentenza n. 2363 del 2012, la Cassazione ha affermato che esso non dispone di una propria legittimazione passiva, non potendo sostituire l'ente-condominio quale unico soggetto di riferimento nei rapporti esterni.
Ne deriva che, qualora un terzo – o, come nel caso di specie, il conduttore di un'unità immobiliare – agisca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una parte pagina 13 di 17 comune dell'edificio, anche se tale parte sia destinata al servizio esclusivo di un gruppo circoscritto di condomini, l'azione deve necessariamente essere incardinata nei confronti del unitario, in persona dell'amministratore pro tempore. CP_1
La ratio di tale impostazione risiede nella natura stessa del , che, pur CP_1
articolandosi in beni comuni destinati talvolta all'uso di una sola porzione di condomini, rimane un ente di gestione privo di personalità giuridica ma dotato di legittimazione processuale unitaria. L'amministratore, quale rappresentante legale del , è CP_1
dunque il soggetto deputato a stare in giudizio, mentre la ripartizione interna dell'onere economico conseguente alla condanna risarcitoria avverrà in sede di rendiconto, con imputazione del costo ai soli condomini interessati dalla manutenzione di quella specifica parte comune.
In tal modo, la Cassazione ribadisce il principio di unitarietà del nei rapporti CP_1
esterni, evitando la proliferazione di centri di imputazione processuale e garantendo al terzo danneggiato un interlocutore certo e univoco. La distinzione tra condominio generale e condominio parziale rileva, pertanto, esclusivamente sul piano interno della ripartizione delle spese, ma non incide sulla legittimazione passiva in giudizio.
Da quanto premesso consegue, l'accoglimento del motivo d'appello in punto legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Merito
Pur ritenendo la legittimazione passiva del , la sentenza di primo grado che CP_1
ha rigettato la domanda attrice, deve essere confermata, seppure con diversa motivazione.
Con riguardo al danno asseritamente patito dalla parte attrice in primo grado, deve rilevarsi come non sia stata fornita prova alcuna circa la sua effettiva consistenza e riconducibilità causale all'evento meteorico del 3-4 giugno 2020.
pagina 14 di 17 Le fotografie prodotte sub doc. 03 dall'attrice in primo grado, prive di data e di qualsivoglia riferimento temporale, risultano molto generiche e sono state fermamente contestate in giudizio. Non è possibile desumere se esse siano state scattate anteriormente o successivamente all'evento dedotto, né se i danni siano imputabili proprio all'episodio lamentato.
Le stesse immagini raffigurano arredi e mobilio dichiarati di antiquariato che, per loro natura, appaiono vetusti e deteriorati dal tempo e dall'uso, necessitando di ordinari interventi di restauro. Le tracce di umidità visibili sono minime e non consentono di affermare un nesso eziologico con le precipitazioni eccezionali verificatesi. Nulla prova che tali eventi atmosferici abbiano determinato i danni lamentati, ben potendo gli oggetti trovarsi nello stato visibile nelle foto già anteriormente alla data indicata. Anche il preventivo prodotto dall'appellante sub doc. 06 si riferisce ad interventi di restauro tipici per mobili di antiquariato (“consolidamento strutturale, ricostruzione di parti mancanti, lucidatura con gomma lacca”), attività del tutto fisiologiche e non necessariamente conseguenti a un evento dannoso. La mancanza di data, tanto nel preventivo quanto nelle fotografie, esclude la possibilità di stabilire un nesso causale certo tra l'evento meteorico e i danni dedotti.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte attrice l'onere di provare sia l'esistenza del danno, sia la sua riconducibilità causale all'evento dedotto.
Tale prova non è stata fornita. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la mera allegazione di fotografie prive di data e di preventivi generici non sia sufficiente a dimostrare il danno e il nesso eziologico (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1183/2015; Cass. civ., sez. II, n. 2363/2012).
In altre parole, parte appellante né in primo grado, né in appello, allega in atti l'elenco specifico dei beni danneggiati e il loro stato prima del fenomeno infiltrativo.
Le foto prodotte, sub doc. 3, quand'anche confermate dai testi, provano tutt'al più che vi erano nel box/magazzino dei beni mobili (non meglio precisati) in parte coperti da teli, pagina 15 di 17 di valore e specie neppure vagamente indicati, alla data del 4.6.2020. Di tali beni genericamente fotografati non è offerta alcuna valutazione e, soprattutto, alcun elemento neppure indiziario sulle loro condizioni, si ripete, ANTE sinistro.
Solo per completezza di esame, la Corte evidenzia che le foto rappresentano diverse parti “verdi” (verosimilmente muffe) su alcuni mobili (v. per esempio sedia, cassapanca). Ciò consente di ritenere che le foto siano state scattate a distanza di diverso tempo dall'inizio del fenomeno infiltrativo, poiché tali muffe necessitano di tempo tecnico per palesarsi oppure che i suddetti mobili siano stati lasciati a lungo in zone umide e non ventilate.
Il doc. 6 rappresenta un elenco, senza data, che per la prima volta nel giudizio indica quali sono i beni da restaurare e i costi necessari per le operazioni di ripristino dei beni mobili ammalorati. Secondo l'appellante il preventivo di restauro (si ripete senza data) risale al 02/03/2021, nove mesi dopo il sinistro di cui è causa.
Anche tale documento appare privo di valore probatorio;
in primo luogo, perchè di molto successivo all'evento infiltrativo;
in secondo luogo, perché non risulta allegata alcuna corrispondenza diretta tra le foto di cui al doc. 3 e l'elenco di cui al doc. 6; in terzo luogo, perché la valutazione economica fornita dall'elenco non consente alcun riscontro da parte di questo Collegio, né alcuna valutazione rispetto al valore dei beni prima del 4.6.2020.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la parte attrice in primo grado non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e del nesso causale con l'episodio infiltrativo.
SPESE
Le spese del presente procedimento seguono la sostanziale soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (Euro 16.730,00); nulla viene liquidato per la fase istruttoria non tenutasi.
pagina 16 di 17 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
326/2025 pubbl. il 18/02/2025 r.n. 3158/2023 emessa dal Tribunale di Monza, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a pagare in favore di parte appellata Parte_1
le spese processuali del grado, liquidate Controparte_1
in Euro 3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 2.12.2025
Il Presidente rel.
RI EN AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RI EN AL Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Antonella Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AR EN, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 2 MILANO presso il difensore avv. AR EN
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Via Cristoforo Colombo 16 20822 SEVESO presso lo studio dell'avv.
PA IL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 17 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
326/2025 pubbl. il 18/02/2025 r.n. 3158/2023 emessa dal Tribunale di Monza, e previe le attività istruttorie e le declaratorie opportune e gli accertamenti anche incidentali occorrendi, voler così giudicare e provvedere:
Nel merito:
1) in via preliminare: accertarsi la responsabilità del danno occorso ai beni mobili di proprietà di parte attrice in capo al convenuto Controparte_1
e il conseguente diritto di parte attrice vedersi risarcito il Parte_1
danno subito;
2) in via principale: condannarsi il convenuto Controparte_1
al risarcimento del danno subito da parte attrice per € Parte_1
16.730,00 o quella cifra maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in ogni caso: condannarsi altresì il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre ad accessori tabellari, previdenziali e fiscali e successive occorrende.
Parte appellante insiste, inoltre, per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) nomina di un CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO, il quale, esaminati i documenti prodotti e i beni oggetto del presente giudizio, provveda a quantificare i danni pagina 2 di 17 subiti al mobilio di proprietà dell'odierna attrice, nonché provveda a verificare il nesso di causalità sussistente tra le infiltrazioni d'acqua e il danno dalla stessa subito ai beni di sua proprietà e l'origine e natura delle infiltrazioni. In particolare confermi che le stesse sono diretta conseguenza della scarsa e/o mancata manutenzione del tetto condominiale dell'unità immobiliare condotta in locazione dall'attrice;
B) emissione dell'ORDINE ALL'ESIBIZIONE, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto, , nella persona del l.r.p.t., di tutta la Controparte_1
documentazione relativa alla pratica assicurativa inerente al sinistro del 04/06/2020 e il pagamento ricevuto;
C) ammissione della sui capitoli di narrativa in fatto dell'atto di Parte_2
citazione, che qui si riproducono, preceduti dalle parole “E' vero che”, e sugli ulteriori capitoli di prova avanzati in atto di citazione:
1.“È vero che la società odierna attrice svolge attività di Parte_1
consulenza nel campo delle ristrutturazioni edili e dell'arredamento e nella vendita da catalogo di mobili e complementi d'arredo?”;
2.“È vero che l'odierna attrice in data 29/12/2018 ha stipulato un contratto di locazione con il Sig. , cod. fisc. , nato a [...] Parte_3 C.F._1
UG (MI) il 10/09/1973, residente in [...], Via Sottocorno Pasquale n.
12, locatore e proprietario dell'immobile, di un box/magazzino facente parte dell'edificio costituente il IO , odierno convenuto, Controparte_1
di Via Manzoni n. 8, in SA IL (MB), identificato al foglio 10, part. 127, sub.
1, sup. 68 mq, ad uso esclusivo di deposito?”;
3.“E' vero che tale contratto di locazione, registrato il 07/01/2019 con n. 87 serie 3T, ha avuto durata di anni 4 fino alla data del 28/12/2022, con facoltà di tacito rinnovo per ulteriori 4 anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, con la previsione di un canone di locazione annuale di € 3.600,00, da corrispondersi al pagina 3 di 17 locatore in 4 rate trimestrali uguali anticipate di € 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e ulteriori 4 (quattro) rate trimestrali uguali anticipate, € 57,00 a titolo di spese?”;
4.“È vero che l'odierna attrice, per tutta la durata del contratto di locazione, ha collocato all'interno del magazzino del mobilio di antiquariato e di valore d'epoca, così rispettando la destinazione d'uso a deposito privato e diporto personale di proprietà del conduttore?”;
5.“È vero che in data 04/06/2020, a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del magazzino condotto in locazione dall'odierna attrice, gran parte del mobilio di antiquariato presente all'interno del magazzino si è rovinato e si è ammalorato, causando così a parte attrice un ingente danno economico per la perdita del valore del mobilio, oltre che per le necessarie opere di ripristino dello stesso?”;
6.“È vero che l'evento è stato immediatamente segnalato all'Amministratore del
, odierno convenuto, Sig. Controparte_1 [...]
, e all'assicurazione del Condominio, la quale ha aperto CP_2 Controparte_3
il relativo sinistro n. 1.8101.2020.0336814?”;
7.“È vero che il giorno 20/07/2020 il perito della EXPERTA S.R.L., Sig. Per_1
, con sede in ER EO (MI), via di Vittorio 61, ha comunicato
[...]
tramite mail all'Amministratore Sig. la stima dei danni al tetto Controparte_2
del magazzino e la necessità, per poter risarcire i danni al contenuto del magazzino locato, ossia i danni al mobilio dell'attrice, di aprire un'ulteriore posizione di sinistro presso l'assicurazione del per Garanzia Responsabilità Controparte_4
Civile del Condominio?”;
8.“È vero che l'assicurazione del Condominio, ha corrisposto al Controparte_3
quanto a titolo di risarcimento danni per le Controparte_1
sole spese di riparazione del tetto, ma ha negato la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal contenuto, ossia il mobilio di proprietà dell'odierna attrice custodito all'interno del magazzino?”; pagina 4 di 17 9.“È vero che il 02/03/2021 il precedente difensore di parte attrice, collega Avv.
Alessandra Scerra, ha comunicato a parte convenuta , Controparte_1
nella persona dell'Amministratore Sig. , e al perito tecnico CP_2
dell'assicurazione del Sig. della Controparte_4 Persona_1
EXPERTA S.R.L., la richiesta di risarcimento dei danni occorsi al mobilio di antiquariato di proprietà dell'attrice per complessivi € 16.730,00, come riportato dal preventivo analitico di spesa per il restauro dei mobili danneggiati allegato alla comunicazione?”;
10. “È vero che nelle date del 01/04/2022 e del 26/05/2022 il difensore Avv. Lorenzo
AR ha inviato, mediante pec, all'Amministrazione del Controparte_1
e all'assicurazione e mediante raccomandata a. r. al locatore
[...] Controparte_3
proprietario dell'immobile locato, Sig. , diffida al risarcimento Parte_3
danni subito a causa del sinistro de quo, per un totale di € 16.730,00, oltre € 750,00 per spese legali, ossia complessivamente € 17.480,00?”;
11. “È vero che con e-mail pec del 26/05/2022 l'Amministrazione del Condominio ha comunicato al difensore di parte attrice, Avv. Lorenzo AR, la propria intenzione di attivare un perito tecnico assicurativo per verificare lo stato dei luoghi e la possibilità di una copertura da parte dell'assicurazione?”;
12. “È vero che tale ulteriore sinistro ha preso n. 1.8101.2022.0469414?”;
13. “È vero che dopo una lunghissima serie di mail con cui lo scrivente Avv. Lorenzo
AR ha richiesto un contatto con la compagnia assicuratrice per la definizione del sinistro, e nonostante fosse stato già da tempo dato incarico ad un fiduciario di periziare i beni ammalorati, ha infine negato la copertura assicurativa per Controparte_3
questioni contrattuali, evitando al danneggiato ed odierna parte attrice un risarcimento in via stragiudiziale?”;
14. “È vero che né l'Assicurazione del né il locatore Sig. CP_1 Pt_3
hanno versato alcunché a titolo di risarcimento danni e/o rimborso delle
[...]
pagina 5 di 17 spese di restauro del mobilio ammalorato con il sinistro de quo in favore di parte attrice?”;
15. “È vero che in data 08/06/2022 il locatore Sig. ha Parte_3
comunicato alla conduttrice e odierna attrice la disdetta dal contratto di locazione, il quale si è quindi concluso alla data del 29/12/2022, e in data 16/01/2023 l'attrice ha rilasciato l'immobile?”;
16. “È vero che in data 24/11/2022 parte attrice ha proposto istanza di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Monza (MB), di via De Gradi n. 3, rubricata al n. 792- 566-148-072, al protocollo n. 2739/2022 e alla procedura n.
754/2022, nei confronti dell'odierna parte convenuta e, anche, del locatore Sig. Pt_3
e dell'assicurazione del ”;
[...] Controparte_4
17. “È vero che il tentativo di mediazione si è concluso negativamente per la mancata adesione da parte del e di ”; Controparte_1 CP_5
18. “È vero che alla data del 04/06/2020 i mobili di antiquariato di proprietà della conduttrice e odierna attrice immortalati nelle fotografie Parte_1
prodotte al doc. 3 dell'atto di citazione, erano posti in deposito all'interno del magazzino condotto in locazione dalla stessa e facente parte del Controparte_1
?”;
[...]
19. “È vero che Lei ha effettuato un sopralluogo presso il Controparte_1
, in SA IL (MB), via Manzoni n. 8, per verificare lo stato del tetto
[...]
posto a copertura dell'unità immobiliare, di proprietà del Sig. e Parte_3
condotto in locazione dall'attrice censito al foglio 10, part. Parte_1
127, sub. 1, sup. 68 mq, per verificare lo stato e l'ammaloramento dei beni mobili di proprietà dell'attrice, ivi contenuti, e per verificare il danno occorso sia al tetto che ai beni mobili stessi?”;
20. “È vero che la quantificazione dei danni e delle conseguenti e necessarie operazioni di restauro dei beni mobili ammalorati in occasione del sinistro del 04/06/2020, indicati pagina 6 di 17 nel preventivo di restauro del 02/03/2021, prodotto da parte attrice al doc. 6 dell'atto di citazione, è corretta?”.
Si indicano a testi:
1.Sig. ; Parte_4
2.Sig. , in qualità di Loss Adjuster della società Experta S.r.l.; Persona_1
3.Arch. , dello studio peritale Carmine Consulting;
Testimone_1
4.Geom. , perito che ha effettuato il sopralluogo per la società Persona_2
Experta S.r.l.;
5.Sig. liquidatore dell'Assicurazione del Condominio, CP_6 CP_7
[...]
6.Sig. , liquidatore dell'Assicurazione del Condominio, Controparte_8 [...]
CP_7
Per Controparte_1
Nel merito - Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte appellante inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
- Respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- il tutto anche secondo diversa e/o più opportuna qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria - Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque tardive;
In ogni caso - con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ex art. 11 D.M. 576/80 e IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avanti il Tribunale di Monza, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentire accolte le seguenti Controparte_1
conclusioni: Nel merito: 1) in via preliminare: accertarsi la responsabilità del danno pagina 7 di 17 occorso ai beni mobili di proprietà di parte attrice in capo al convenuto
[...]
e il conseguente diritto di parte attrice Controparte_1 Parte_1
a vedersi risarcito il danno subito;
2) in via principale: condannarsi il convenuto
[...]
al risarcimento del danno subito da parte Controparte_1
attrice per € 16.730,00 o quella cifra maggiore o minore Parte_1
che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in ogni caso: condannarsi altresì il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre ad accessori tabellari, previdenziali e fiscali e successive occorrende. allegava di aver stipulato un contratto di locazione con il Parte_1
Sig. , locatore e proprietario di un box/magazzino facente parte Parte_3
dell'edificio costituente il , di Via Manzoni n. Controparte_1
8, in SA IL (MB). Il contratto di locazione, stipulato in data 29/12/2018 e registrato il 07/01/2019 con n. 87, serie 3T, aveva durata di anni 4 (quattro) fino alla data del 28/12/2022, con facoltà di tacito rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, e prevedeva un canone di locazione annuale di € 3.600,00, da corrispondersi al locatore in 4 (quattro) rate trimestrali uguali anticipate di € 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e ulteriori 4
(quattro) rate trimestrali uguali anticipate, € 57,00 a titolo di spese (cfr. artt. 2 – 3 – 4 del doc. 2). L' attrice in primo grado deduceva che per tutta la durata del contratto di locazione aveva collocato all'interno del magazzino del mobilio di antiquariato e di valore d'epoca.
In data 04/06/2020, a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, seriamente rovinato e decadente poiché vetusto e non sottoposto a regolare manutenzione, del magazzino condotto in locazione dall'odierna attrice, gran parte del mobilio di antiquariato presente all'interno del magazzino si era rovinato e si era pagina 8 di 17 ammalorato, causando così a parte attrice un ingente danno economico per la perdita del valore del mobilio.
L'evento veniva immediatamente comunicato all'Amministratore di
[...]
, e all'assicurazione del Condominio, la quale Controparte_1 Controparte_3
ha aperto il relativo sinistro n. 1.8101.2020.0336814.
L'assicurazione del Condominio, corrispondeva al Controparte_3 [...]
risarcimento danni per le sole spese di riparazione del tetto, ma Controparte_1
negava la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal mobilio di proprietà dell'odierna appellante, contenuto all'interno del magazzino.
Ciò premesso, hiedeva al Tribunale di Monza la condanna Parte_1
del al risarcimento dei danni subiti al proprio Controparte_1
mobilio d'antiquariato, quantificati in € 16.730,00, a seguito delle infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 04/06/2020, provenienti dal tetto del magazzino condotto in locazione dalla società e facente parte del complesso convenuto. CP_9
Si costituiva il convenuto negando la propria responsabilità in quanto, CP_1
trattandosi di complesso suddiviso in più palazzine, ai sensi del regolamento condominiale, le coperture di ciascuna palazzina sarebbero da considerarsi parti comuni tra i soli condomini titolari di unità immobiliari situate all'interno della medesima.
Con Sentenza n. 325/2025 pubblicata il 18/02/2025 nel procedimento avente R.G. n.
3158/2023, notificata in data 28/03/2025, il G.U. del Tribunale Ordinario di Monza, II sezione civile, così statuiva: “Respinge la domanda. - 2) Condanna la parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 9 di 17 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 11/06/2025 proponeva gravame la on i seguenti motivi: Parte_1
Errata/mancante/illogica motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure così argomenta: “La domanda non può trovare accoglimento atteso che, stando all'art. 5 del regolamento condominiale (cfr. doc. 2 di parte convenuta), la copertura del fabbricato è da considerarsi parte comune soltanto tra i condomini di ciascuna delle palazzine di cui è composto il complesso condominiale e non di tutti i condomini di quest'ultimo; disposizione da ritenersi pienamente legittima ai sensi dell'art. 1117 cc. che stabilisce la natura normalmente comune di alcune parti del condominio prevedendo tuttavia che il titolo, ovvero il regolamento condominiale, possa contenere una diversa se non addirittura contraria disciplina. Considerato l'espresso richiamo del regolamento condominiale nel contratto di locazione stipulato dalla parte attrice (cfr. doc. 2 attoreo), la domanda non può che essere rigettata dovendosi ritenere eventuali responsabili del danno i condomini della palazzina in cui è ubicato il box locato dalla Parte_1
e non l'intero condominio…”.
Spiega l'appellante che risulta erronea la motivazione del primo giudice laddove ritiene il carente di legittimazione passiva. Infatti, la figura del condominio CP_1
parziale trova fondamento nell'art. 1123, comma 3, c.c., secondo cui, quando un bene comune è destinato al servizio esclusivo di una parte dell'edificio, le relative spese devono essere sostenute solo dai condomini interessati. Tale previsione normativa, peraltro non può portare a ritenere il convenuto in primo grado, carente di CP_1
legittimazione passiva ma concerne solo la divisione interna delle spese tra i condomini.
Ciò premesso, l'appellante conclude come sopra riportato.
Si costituisce il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 10 di 17 All'udienza del 2.12.2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione, ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda dell'attrice non potesse trovare accoglimento atteso che, stando all'art. 5 del regolamento condominiale (cfr. doc. 2 di parte convenuta), la copertura del fabbricato era da considerarsi parte comune soltanto tra i condomini di ciascuna delle palazzine di cui è composto il complesso condominiale e non di tutti i condomini di quest'ultimo. Il primo giudice, perciò, “rigettava” la domanda dovendosi ritenere eventuali responsabili del danno i condomini della palazzina in cui è ubicato il box condotto in locazione da e non l'intero condominio Parte_1
convenuto.
Parte appellante impugna la motivazione allegando che la comproprietà del tetto di cui è causa, sebbene tra alcuni e non tutti i condomini del oggi appellato, CP_1
accertata dal Giudice e ammessa dallo stesso appellato, è l'elemento che fonda la legittimazione passiva del stesso. Precisa l'appellante che il tetto non è CP_1
comproprietà di un bene privato, ma un bene comune condominiale e come tale legittimante, quale destinatario della richiesta di risarcimento, il condominio.
La Corte osserva: il motivo è fondato.
E' pacifico in atti che il complesso condominiale è suddiviso in più palazzine.
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento condominiale (inserito nel contratto di locazione stipulato dall'appellante (v. doc. 02, fascicolo di prime cure), la copertura di ciascuna palazzina deve essere considerata parte comune.
Infatti, nell'art. 5 del sopramenzionato Regolamento si legge:
pagina 11 di 17 Questa Corte ritiene, perciò, non ci sia dubbio che il tetto debba essere considerato parte comune, come letteralmente indicato nel Regolamento.
In tal senso depone anche l'art. 6 lettera l) del Regolamento ove sotto il titolo “uso delle parti comuni” prevede espressamente che
Conferma la tesi dell'appellante, condivisa da questa Corte, la stessa dichiarazione dell'amministratore del che, a verbale di udienza del 19 ottobre 2023 così CP_1
pagina 12 di 17 ha dichiarato: “il condominio è unico, ci sono solo io come amministratore e i diversi caseggiati non sono organizzati come singoli condomini”
Infine, risulta provato che vi siano state infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, nonché che lo stesso condominio sia stato indennizzato, per la parte di danno coperta dalla polizza condominiale, dalla assicurazione Quest'ultima, infatti, Controparte_3
ha corrisposto al il risarcimento danni per le Controparte_1
spese di riparazione del tetto, negando invece la copertura assicurativa per quanto riguarda i danni subiti dal mobilio di proprietà dell'odierna appellante (cfr. doc.
1 - rifiuto risarcimento danni da parte di . Controparte_3
La circostanza che un bene risulti destinato all'uso comune esclusivamente di una parte dei partecipanti al condominio, ai sensi dell'art. 1123, comma 3, c.c., non esclude la legittimazione passiva dell'ente condominiale, in persona dell'amministratore pro tempore, a resistere in giudizio per le obbligazioni insorte in relazione a tale bene. La configurazione del cosiddetto “condominio parziale” assume rilievo esclusivamente sul piano endo-condominiale, limitatamente alla ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione nonché all'imputazione degli oneri risarcitori tra i soli condomini che traggono utilità dal bene, senza tuttavia incidere sulla capacità rappresentativa esterna dell'ente condominiale, quale centro di imputazione di rapporti giuridici.
La Suprema Corte ha da tempo consolidato l'orientamento secondo cui il cosiddetto condominio parziale non può essere considerato un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, né tantomeno un soggetto processuale distinto rispetto al CP_1
nella sua interezza. In particolare, con la sentenza n. 2363 del 2012, la Cassazione ha affermato che esso non dispone di una propria legittimazione passiva, non potendo sostituire l'ente-condominio quale unico soggetto di riferimento nei rapporti esterni.
Ne deriva che, qualora un terzo – o, come nel caso di specie, il conduttore di un'unità immobiliare – agisca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una parte pagina 13 di 17 comune dell'edificio, anche se tale parte sia destinata al servizio esclusivo di un gruppo circoscritto di condomini, l'azione deve necessariamente essere incardinata nei confronti del unitario, in persona dell'amministratore pro tempore. CP_1
La ratio di tale impostazione risiede nella natura stessa del , che, pur CP_1
articolandosi in beni comuni destinati talvolta all'uso di una sola porzione di condomini, rimane un ente di gestione privo di personalità giuridica ma dotato di legittimazione processuale unitaria. L'amministratore, quale rappresentante legale del , è CP_1
dunque il soggetto deputato a stare in giudizio, mentre la ripartizione interna dell'onere economico conseguente alla condanna risarcitoria avverrà in sede di rendiconto, con imputazione del costo ai soli condomini interessati dalla manutenzione di quella specifica parte comune.
In tal modo, la Cassazione ribadisce il principio di unitarietà del nei rapporti CP_1
esterni, evitando la proliferazione di centri di imputazione processuale e garantendo al terzo danneggiato un interlocutore certo e univoco. La distinzione tra condominio generale e condominio parziale rileva, pertanto, esclusivamente sul piano interno della ripartizione delle spese, ma non incide sulla legittimazione passiva in giudizio.
Da quanto premesso consegue, l'accoglimento del motivo d'appello in punto legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Merito
Pur ritenendo la legittimazione passiva del , la sentenza di primo grado che CP_1
ha rigettato la domanda attrice, deve essere confermata, seppure con diversa motivazione.
Con riguardo al danno asseritamente patito dalla parte attrice in primo grado, deve rilevarsi come non sia stata fornita prova alcuna circa la sua effettiva consistenza e riconducibilità causale all'evento meteorico del 3-4 giugno 2020.
pagina 14 di 17 Le fotografie prodotte sub doc. 03 dall'attrice in primo grado, prive di data e di qualsivoglia riferimento temporale, risultano molto generiche e sono state fermamente contestate in giudizio. Non è possibile desumere se esse siano state scattate anteriormente o successivamente all'evento dedotto, né se i danni siano imputabili proprio all'episodio lamentato.
Le stesse immagini raffigurano arredi e mobilio dichiarati di antiquariato che, per loro natura, appaiono vetusti e deteriorati dal tempo e dall'uso, necessitando di ordinari interventi di restauro. Le tracce di umidità visibili sono minime e non consentono di affermare un nesso eziologico con le precipitazioni eccezionali verificatesi. Nulla prova che tali eventi atmosferici abbiano determinato i danni lamentati, ben potendo gli oggetti trovarsi nello stato visibile nelle foto già anteriormente alla data indicata. Anche il preventivo prodotto dall'appellante sub doc. 06 si riferisce ad interventi di restauro tipici per mobili di antiquariato (“consolidamento strutturale, ricostruzione di parti mancanti, lucidatura con gomma lacca”), attività del tutto fisiologiche e non necessariamente conseguenti a un evento dannoso. La mancanza di data, tanto nel preventivo quanto nelle fotografie, esclude la possibilità di stabilire un nesso causale certo tra l'evento meteorico e i danni dedotti.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte attrice l'onere di provare sia l'esistenza del danno, sia la sua riconducibilità causale all'evento dedotto.
Tale prova non è stata fornita. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la mera allegazione di fotografie prive di data e di preventivi generici non sia sufficiente a dimostrare il danno e il nesso eziologico (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1183/2015; Cass. civ., sez. II, n. 2363/2012).
In altre parole, parte appellante né in primo grado, né in appello, allega in atti l'elenco specifico dei beni danneggiati e il loro stato prima del fenomeno infiltrativo.
Le foto prodotte, sub doc. 3, quand'anche confermate dai testi, provano tutt'al più che vi erano nel box/magazzino dei beni mobili (non meglio precisati) in parte coperti da teli, pagina 15 di 17 di valore e specie neppure vagamente indicati, alla data del 4.6.2020. Di tali beni genericamente fotografati non è offerta alcuna valutazione e, soprattutto, alcun elemento neppure indiziario sulle loro condizioni, si ripete, ANTE sinistro.
Solo per completezza di esame, la Corte evidenzia che le foto rappresentano diverse parti “verdi” (verosimilmente muffe) su alcuni mobili (v. per esempio sedia, cassapanca). Ciò consente di ritenere che le foto siano state scattate a distanza di diverso tempo dall'inizio del fenomeno infiltrativo, poiché tali muffe necessitano di tempo tecnico per palesarsi oppure che i suddetti mobili siano stati lasciati a lungo in zone umide e non ventilate.
Il doc. 6 rappresenta un elenco, senza data, che per la prima volta nel giudizio indica quali sono i beni da restaurare e i costi necessari per le operazioni di ripristino dei beni mobili ammalorati. Secondo l'appellante il preventivo di restauro (si ripete senza data) risale al 02/03/2021, nove mesi dopo il sinistro di cui è causa.
Anche tale documento appare privo di valore probatorio;
in primo luogo, perchè di molto successivo all'evento infiltrativo;
in secondo luogo, perché non risulta allegata alcuna corrispondenza diretta tra le foto di cui al doc. 3 e l'elenco di cui al doc. 6; in terzo luogo, perché la valutazione economica fornita dall'elenco non consente alcun riscontro da parte di questo Collegio, né alcuna valutazione rispetto al valore dei beni prima del 4.6.2020.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la parte attrice in primo grado non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e del nesso causale con l'episodio infiltrativo.
SPESE
Le spese del presente procedimento seguono la sostanziale soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (Euro 16.730,00); nulla viene liquidato per la fase istruttoria non tenutasi.
pagina 16 di 17 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
326/2025 pubbl. il 18/02/2025 r.n. 3158/2023 emessa dal Tribunale di Monza, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a pagare in favore di parte appellata Parte_1
le spese processuali del grado, liquidate Controparte_1
in Euro 3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 2.12.2025
Il Presidente rel.
RI EN AL
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