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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1353/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1353 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba, per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Rep n. 80974 del 21.07/2015, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana, Via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato riconosceva la ricorrente quale “portatrice di una minorazione fisica pari al 52%”, la stessa ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali CP_1 risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito, hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e CP_1 servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, la CTU espletata ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, che la ricorrente è affetta da un complesso di patologie tale da renderlo invalido nella misura del 60% e che pertanto non si trova nelle condizioni di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971. Ne consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1353/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1353 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba, per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Rep n. 80974 del 21.07/2015, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana, Via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato riconosceva la ricorrente quale “portatrice di una minorazione fisica pari al 52%”, la stessa ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali CP_1 risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito, hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e CP_1 servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, la CTU espletata ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, che la ricorrente è affetta da un complesso di patologie tale da renderlo invalido nella misura del 60% e che pertanto non si trova nelle condizioni di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971. Ne consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci