Versione
26 aprile 1985
26 aprile 1985
Art. 1.
Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.
Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma.
Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' il seguente:
"Art. 1. - L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite societa' finanziarie da esso controllate, e' autorizzato a costituire una societa' a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Alla predetta societa' possono partecipare:
societa' di costruzione e di riparazione navali;
societa' armatoriali;
societa' operanti nel campo della propulsione navale;
Art. 2. - La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:
a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare".
Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.
Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma.
Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' il seguente:
"Art. 1. - L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite societa' finanziarie da esso controllate, e' autorizzato a costituire una societa' a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Alla predetta societa' possono partecipare:
societa' di costruzione e di riparazione navali;
societa' armatoriali;
societa' operanti nel campo della propulsione navale;
Art. 2. - La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:
a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare".
Giurisprudenza • 1
- 1. EUIPO, decisione 08/07/2025, n. 003215268, justgirlProvvedimento: OPPOSITION DIVISION OPPOSIZIONE N. B 3 215 268 ST IT SpA, Via Cologne, 12, 37023 Grezzana, Fraz. Stallavena (VR), IT (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.p.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), IT (rappresentante professionale) c o n t r o Nanjing Mizi Cosmetics Co., Ltd., Room 6a, Sunyu Building, 19 Bailongjiang East Street, Jianye District, 210019 Nanjing, Cina (richiedente), rappresentata da Ákos Süle, Scharnweberstr. 9, 15537 Erkner, Germania (rappresentante professionale). Il 08/07/2025, la Divisione di opposizione adotta la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. B 3 215 268 è parzialmente accolta, segnatamente per i seguenti prodotti e servizi contestati: …Leggi di più...