Art. 6.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente articolo 1.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente articolo 1.