Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
La valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l'esercizio, o il mancato esercizio, del potere di riunione è insindacabile in sede di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2002, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALGHERO, in persona del sindaco pro tempore prof. Antonio Baldino elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso STUDIO DI MAIO, difeso dall'avvocato SPANU GIULIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SU TA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 15/99 del Giudice di pace di ALGHERO, emessa e depositata il 15/02/99; RG.296/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Alghero ricorre per cassazione, articolando due motivi di censura, avverso la sentenza n. 15/99 del giudice di pace di Alghero che, in accoglimento della domanda di NI SU, ha dichiarato prescritto il credito del comune relativo al canone per la somministrazione di acqua potabile effettuata nell'anno 1992. Ha ritenuto il giudice di pace, per quanto in questa sede ancora interessa, che il termine della prescrizione quinquennale decorresse dall'1.7.1992 per il credito afferente al primo semestre e dall'1.1.1993 per quello concernente il secondo semestre del 1992 e che esso, già trascorso alla data della notificazione dell'avviso di mora (26.5.1998), era comunque scaduto ancora prima dell'emissione della cartella di pagamento.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Si duole il comune ricorrente che il giudice di pace abbia disatteso l'istanza volta all'emissione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di un ordine di esibizione dell'intimazione di pagamento ai contribuenti morosi alla società OR, che gestiva il servizio di acquedotto e che provvedeva per conto del comune alla riscossione ordinaria dei canoni relativi all'acqua potabile, con ordinanza fondata sull'illogico assunto che "... non veniva dimostrata l'esistenza del documento e ... il documento non poteva esistere in quanto la OR non era abilitata, per legge, alla emissione di intimazioni...".
Assunto in contrasto col principio secondo il quale la prova richiesta può essere anche di tipo congetturale in relazione alla verosimile possibilità dell'invio di sollecitazioni di pagamento secondo un criterio di normalità, nella specie posto a fondamento di un diniego risoltosi nella frustrazione della possibilità del comune di provare la ricorrenza di fatti interruttivì della prescrizione.
1.2. Innanzi al giudice di pace il comune ricorrente, in quella sede convenuto, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
"Ogni contraria istanza e deduzione respinta voglia: 1) dichiarare corretta la procedura di riscossione in relazione alla domanda in via principale e per l'effetto respingere la domanda;
2) respingere, altresì nel merito la domanda in quanto infondata anche ai fini dell'invocata prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., non applicabile al caso in esame;
3) in via subordinata dichiarare non applicabile al caso in esame la prescrizione quinquennale per mancata decorrenza del termine individuato al 23.6.1999. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
L'istanza volta all'emissione dell'ordine di esibizione al terzo non è stata dunque reiterata in sede di conclusioni specificamente precisate, con la conseguenza che l'atto che ha definito il processo - costituito dalla sentenza contro la quale è proposto il ricorso per cassazione e non anche dall'ordinanza avverso la quale il ricorrente indirizza in realtà le sue censure - legittimamente non ha statuito, per non essere stato il giudicante in tal senso sollecitato, sulle questioni in questa sede proposte. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto pone una questione non sottoposta in sede decisoria al giudice che ha emesso la sentenza gravata.
E tanto assorbe l'ulteriore motivo di inammissibilità costituito dal rilievo che la mancata riproposizione nelle conclusioni finali di un'istanza istruttoria comporta un'implicita rinuncia alla stessa (cfr., in relazione al disposto dell'art. 189 c.p.c, Cass. 5.3.1999, n. 1874 e, con argomento a contrario, Cass.,
24.5.1991, n. 5908), sicché difetta l'interesse della parte a contestare le ragioni che avevano indotto il giudice a rigettarla in sede istruttoria.
Va per completezza osservato che quand'anche, in ipotesi, fosse stato possibile desumere dalla condotta processuale della parte l'intenzione di tener ferma l'istanza in quanto connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate (Cass., 18.12.1997, n. 12814), il mancato accoglimento dell'istanza non sarebbe stato comunque censurabile in sede di legittimità per omessa motivazione, in quanto, vertendosi in ipotesi di prova rimessa alla discrezionalità del giudice, avrebbe dovuto dedursi per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità (Cass., 18.3.2000, n. 3241).
2.1. Col secondo motivo è denunciata "violazione dell'art. 274 c.p.c. in relazione ai principi di carattere generale di certezza del diritto e di economia e minor costo dei giudizi, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." per essere stata disattesa l'istanza di riunione per connessione oggettiva di più procedimenti nei quali le questioni controverse erano identiche.
2.2. Anche tale censura è inammissibile in quanto la valutazione dell'opportunità di trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché l'esercizio o il mancato esercizio del potere di riunione è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 16.7.1991, n. 7855; 14.6.1988, n. 4033; 11.2.1985, n. 1133).
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002