CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: PA RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/06/2022, il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro contro l'ordinanza del 02/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro (e la successiva integrazione del 04/02/2022) che aveva rigettato la richiesta del predetto pubblico ministero di applicazione, nei confronti di NI AS, degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui al capo k) dell'imputazione provvisoria (truffa pluriaggravata e continuata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nonché del sequestro preventivo di alcune somme di denaro e beni, avendo «negato la sussistenza di un quadro indiziario grave». Penale Sent. Sez. 2 Num. 2141 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2022 Il Tribunale di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per due ragioni concorrenti e autonome. In primo luogo, per difetto di specificità dei motivi di appello, in quanto «il PM, senza sollevare specifiche censure alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice, si limita a riproporre il contenuto della richiesta, perseverando nelle medesime considerazioni esplicitate nella mozione cautelare». In secondo luogo, per difetto di interesse, in quanto, ribadito il principio affermato da Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01, «nel corpo dell'appello cautelare interposto dal pubblico ministero, con riferimento alle contestazioni in esame, alcuna prospettazione in ordine alle esigenze cautelari da ravvisare con l'applicazione delle misure cautelari richieste anche per le fattispecie per cui il primo giudice non ha ravvisato la gravità indiziaria». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con il quale - dopo avere precisato che lo stesso ricorso è proposto limitatamente al menzionato delitto di cui al capo k) dell'imputazione provvisoria e, «in particolare, con riferimento: al sequestro preventivo diretto e per equivalente ai sensi dell'art. 640 quater c.p. per un valore di complessivi euro 486.979,77 nei confronti di IS AR, AS NI e LC RA - lamenta l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, e il «vizio radicale della motivazione». Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che l'argomentazione (trascritta al punto 1) con la quale il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità dei relativi motivi sarebbe: da un lato, «priva di motivazione, in quanto del tutto apodittica»; dall'altro lato, manifestamente illogica, in quanto, considerati i riportati contenuti dell'ordinanza del 02/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'applicazione delle richieste misure cautelari e del proprio appello, il ricorrente «non riesce a comprendere, anche a causa della motivazione apodittica resa dal Tribunale di Catanzaro, quali specifiche censure avrebbe dovuto sollevare». Sotto un secondo profilo, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, il ricorrente deduce: da un lato, l'inapplicabilità alle misure cautelari reali del principio di diritto affermato dalla citata sentenza n. 13284 del 25/02/2021 - secondo cui: «[è] inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della 2 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante» - per essere lo stesso principio relativo alle misure cautelari personali;
dall'altro lato, che, «in materia di appello cautelare reale, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di prospettare alcunché in ordine al periculum in mora, tanto meno a pena di inammissibilità, ricadendo l'onere di motivare sui presupposti della misura reale richiesta sul giudice chiamato a pronunciarsi». 3. Il primo profilo del ricorso, relativo alla contestata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi, è manifestamente infondato. Correttamente il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per essersi lo stesso limitato a riproporre il contenuto della richiesta di misure cautelari. Infatti, anche in materia di misure cautelari, perché l'appello sia ammissibile, occorre enunciare motivi di gravame che, avendo la funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità, il quale richiede non solo che siano indicati i capi e i punti ai quali l'impugnazione si riferisce, ma anche le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Si deve perciò escludere che il predetto requisito di specificità - previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591 cod. proc. pen. - possa essere soddisfatto attraverso il richiamo o la riproposizione, da parte del pubblico ministero appellante, della richiesta di misura cautelare, atteso che tale modalità non consente di individuare il contenuto delle doglianze avanzate in ordine al provvedimento impugnato e, quindi, le questioni devolute al tribunale, così da poter determinare l'oggetto del giudizio di appello. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso per cassazione, non emerge che il pubblico ministero appellante non si fosse limitato alla mera riproposizione degli argomenti sui quali aveva fondato la propria richiesta di misure cautelari rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro e, in particolare, in cosa sarebbero consistite le specifiche critiche, sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti, mosse nei confronti della motivazione dell'ordinanza dello stesso G.i.p. Pertanto, il censurato giudizio di carenza del requisito di specificità dell'appello e di conseguenti inidoneità di questo a introdurre il relativo giudizio e, quindi, di inammissibilità, appare esente dai vizi denunciati con il primo profilo del motivo. 4. La ritenuta correttezza del giudizio di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito della specificità comporta l'assorbimento del secondo profilo di 3 doglianza relativo alla censurata declaratoria di inammissibilità dell'appello per l'ulteriore autonoma ragione del ritenuto difetto di interesse all'impugnazione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/10/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/06/2022, il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro contro l'ordinanza del 02/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro (e la successiva integrazione del 04/02/2022) che aveva rigettato la richiesta del predetto pubblico ministero di applicazione, nei confronti di NI AS, degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui al capo k) dell'imputazione provvisoria (truffa pluriaggravata e continuata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nonché del sequestro preventivo di alcune somme di denaro e beni, avendo «negato la sussistenza di un quadro indiziario grave». Penale Sent. Sez. 2 Num. 2141 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2022 Il Tribunale di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per due ragioni concorrenti e autonome. In primo luogo, per difetto di specificità dei motivi di appello, in quanto «il PM, senza sollevare specifiche censure alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice, si limita a riproporre il contenuto della richiesta, perseverando nelle medesime considerazioni esplicitate nella mozione cautelare». In secondo luogo, per difetto di interesse, in quanto, ribadito il principio affermato da Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01, «nel corpo dell'appello cautelare interposto dal pubblico ministero, con riferimento alle contestazioni in esame, alcuna prospettazione in ordine alle esigenze cautelari da ravvisare con l'applicazione delle misure cautelari richieste anche per le fattispecie per cui il primo giudice non ha ravvisato la gravità indiziaria». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con il quale - dopo avere precisato che lo stesso ricorso è proposto limitatamente al menzionato delitto di cui al capo k) dell'imputazione provvisoria e, «in particolare, con riferimento: al sequestro preventivo diretto e per equivalente ai sensi dell'art. 640 quater c.p. per un valore di complessivi euro 486.979,77 nei confronti di IS AR, AS NI e LC RA - lamenta l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, e il «vizio radicale della motivazione». Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che l'argomentazione (trascritta al punto 1) con la quale il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità dei relativi motivi sarebbe: da un lato, «priva di motivazione, in quanto del tutto apodittica»; dall'altro lato, manifestamente illogica, in quanto, considerati i riportati contenuti dell'ordinanza del 02/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'applicazione delle richieste misure cautelari e del proprio appello, il ricorrente «non riesce a comprendere, anche a causa della motivazione apodittica resa dal Tribunale di Catanzaro, quali specifiche censure avrebbe dovuto sollevare». Sotto un secondo profilo, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, il ricorrente deduce: da un lato, l'inapplicabilità alle misure cautelari reali del principio di diritto affermato dalla citata sentenza n. 13284 del 25/02/2021 - secondo cui: «[è] inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della 2 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante» - per essere lo stesso principio relativo alle misure cautelari personali;
dall'altro lato, che, «in materia di appello cautelare reale, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di prospettare alcunché in ordine al periculum in mora, tanto meno a pena di inammissibilità, ricadendo l'onere di motivare sui presupposti della misura reale richiesta sul giudice chiamato a pronunciarsi». 3. Il primo profilo del ricorso, relativo alla contestata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi, è manifestamente infondato. Correttamente il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per essersi lo stesso limitato a riproporre il contenuto della richiesta di misure cautelari. Infatti, anche in materia di misure cautelari, perché l'appello sia ammissibile, occorre enunciare motivi di gravame che, avendo la funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità, il quale richiede non solo che siano indicati i capi e i punti ai quali l'impugnazione si riferisce, ma anche le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Si deve perciò escludere che il predetto requisito di specificità - previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591 cod. proc. pen. - possa essere soddisfatto attraverso il richiamo o la riproposizione, da parte del pubblico ministero appellante, della richiesta di misura cautelare, atteso che tale modalità non consente di individuare il contenuto delle doglianze avanzate in ordine al provvedimento impugnato e, quindi, le questioni devolute al tribunale, così da poter determinare l'oggetto del giudizio di appello. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso per cassazione, non emerge che il pubblico ministero appellante non si fosse limitato alla mera riproposizione degli argomenti sui quali aveva fondato la propria richiesta di misure cautelari rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro e, in particolare, in cosa sarebbero consistite le specifiche critiche, sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti, mosse nei confronti della motivazione dell'ordinanza dello stesso G.i.p. Pertanto, il censurato giudizio di carenza del requisito di specificità dell'appello e di conseguenti inidoneità di questo a introdurre il relativo giudizio e, quindi, di inammissibilità, appare esente dai vizi denunciati con il primo profilo del motivo. 4. La ritenuta correttezza del giudizio di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito della specificità comporta l'assorbimento del secondo profilo di 3 doglianza relativo alla censurata declaratoria di inammissibilità dell'appello per l'ulteriore autonoma ragione del ritenuto difetto di interesse all'impugnazione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/10/2022.