Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, proposto da
LI VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2051/28612 del 28 giugno 2022 (notificata mediante pec il 29 giugno 2022, doc. n. 8);
- della deliberazione n. 13/33 del 15 aprile 2022 della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, nella parte in cui ha inteso adeguarsi ai principi di diritto enucleati dall'Adunanza Plenaria del 9 novembre 2021, precisando che le concessioni ricadenti nell'ambito applicativo della legge n. 145/2018, sarebbero restate efficaci fino al 31 dicembre 2023 (doc. n. 7);
nonché per l’accoglimento delle seguenti conclusioni, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate:
1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale:
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, l'Autorità concedente a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia del Demanio e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato l’11 dicembre 2025, ha dichiarato - nulla opponendo le altre parti costituite - che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NO | IT AR |
IL SEGRETARIO