Art. 11.
Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 puo' essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.
Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 puo' essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.