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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 51155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51155 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo L.,e. yfi CO4 .Tt L.1,-(40 Penale Sent. Sez. 1 Num. 51155 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 21/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 20:I.6 il GUP del Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di Di AT EL in riferimento alle contestazioni di duplice tentato omicidio (aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso) commesso in danno di NN NI e CA NZ il 6 maggio del 2007 e di detenzione e porto dell'arma utilizzata nella occasione. 1.1 Concessa la circostanza attenuante di cui all'art.8 d.l. n.152 del 1991, in ragione della collaborazione prestata dal Di AT, e riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena è stata determinata in anni sei di reclusione. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 ha confermato la affermazione di responsabilità, con riduzione della pena (quantificata in anni quattro e mesi otto di reclusione). 2.1 I temi trattati nella decisione di secondo grado sono i seguenti: a) la qualificazione giuridica del fatto, che la Corte di secondo grado mantiene nei termini del tentativo di omicidio. Depongono in tale direzione l'avvenuto utilizzo di uno strumento idoneo (arma da fuoco) a cagionare la morte delle persone prese di mira e la sede delle zone corporee attinte (zona pelvica per il NN, il dorso, l'addome e la coscia per il Di CA), sì da determinare la considerazione della esistenza di un dolo diretto di tipo alternativo (di morte o gravi lesioni); b) la ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione. Sul punto si conferma la particolare qualità e connotazione del dolo, posto che l'azione di fuoco era stata previamente decisa - in un contesto di contrapposizione tra gruppi camorristici - allo scopo di vendicare la morte di un soggetto affiliato al medesimo clan del Di AT;
c) il trattamento sanzionatorio. Sul tema la Corte di secondo grado conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche ma, al contempo, opera una riduzione del quantum di pena, sia in riferimento al delitto di tentato omicidio che In rapporto alla incidenza dei reati-satellite. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di AT EL. 3.1 Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente la decisione impugnata erroneamente ha mantenuto la qualificazione giuridica del fatto 'principale' in termini di tentato omicidio. Come emerge dalle modalità di realizzazione del fatto, il Di AT non era portatore di una volontà omicidiaria nei confronti del NN e del CA, volutamente colpiti (da distanza ravvicinata) in punti del corpo non contenenti organi vitali. Il reale obiettivo della spedizione 'vendicativa' era un altro soggetto (tal Mercedulo) che non venne reperito, sicchè l'azione compiuta nei confronti del NN era finalizzata solo al suo ferimento. Al più poteva dirsi sussistente il dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato. Inoltre, si rappresenta che la decisione è solo apparentemente motivata in punto di ricorrenza della premeditazione e che illogicamente è stata disattesa la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento alla evoluzione positiva della personalità del ricorrente. Si sostiene, in ogni caso, che l'avvenuta applicazione dell'art.8 c1.1. n.152 del 1991 (attuale art. 416 bis.1) ha come effetto la inapplicabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, con conseguente prescrizione dei reati contestati. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, in una con la genericità, dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, il ricorrente ripropone le doglianze formulate in secondo grado senza reale confronto con il tessuto argomentativo della decisione impugnata, il che determina il vizio di genericità. 4.1.1 In particolare, quanto al tema della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a), va rilevato che sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno correttamente e logicamente valorizzato le modalità concrete di commissione del fatto, indicative della ricorrenza del dolo alternativo (morte o gravi lesioni dei soggetti presi di mira). Ciò in ragione della avvenuta esplosione di più colpi di arma da fuoco (almeno tre) che ebbero ad attingere le vittime in zone corporee la cui vicinanza ad organi vitali è del tutto palese, il che rende del tutto logiche le conclusioni cui si è pervenuti in sede di merito. La prospettazione difensiva (particolare abilità di tiro del Di AT, che avrebbe comportato la direzione dei colpi in punti non vitali delle vittime) non 3 solo è del tutto assertiva ma è smentita dal dato obiettivo - valorizzato in sede di merito - rappresentato dal fatto che tanto il NN che il Capri° non vennero certo colpiti alle gambe ma in distretti corporei di ben maggiore pericolosità (in particolare la zona pelvica per il NN e l'addome per il CA) data l'alta probabilità di recidere grossi vasi sanguigni. 4.1.2 Analogamente, del tutto esaustiva e logica risulta essere la motivazione espressa in sede di merito sulla ricorrenza della premeditazione, essendo emerso il radicamento del proposito criminoso in un momento antecedente al fatto, in ragione di vendicare l'avvenuto omicidio del IL, e ciò sulla base dello stesso contributo dimostrativo fornito dal Di AT. Sul punto, le doglianze difensive sono del tutto generiche. 4.1.3 Anche sul profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente ripropone temi già vagliati in modo esaustivo, atteso che la scelta collaborativa (e il correlato mutamento di condizione relazionale) ha trovato ampio riconoscimento nell'avvenuta applicazione della circostanza attenuante speciale (peraltro nella sua massima estensione) di cui all'art.416 bis.1 comma 3. Resta, pertanto, immutato il particolare disvalore del fatto commesso, in una con l' assenza di autonomi ed ulteriori fattori di possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio. 4.1.4 Anche la doglianza in tema di estinzione dei reati per prescrizione è manifestamente infondata, posto che - pur escludendo l'incidenza della aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso la confermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione comporta per il tentato omicidio la individuazione della pena edittale massima in anni 24. Quanto ai delitti in tema di armi va rilevato, peraltro, che l'attenuante della collaborazione non comporta anche l'elisione della particolare aggravante ad effetto speciale (oggetto di contestazione) dell'aver commesso il fatto durante la sottoposizione a misura di prevenzione personale. Detta aggravante va computata a fini prescrizionali e comporta l'aumento di pena della metà (come previsto, ratione temporis dall'art.7 della legge n.575 del 1965), il che comporta la mancata estinzione dei reati al momento di emissione della sentenza impugnata (al 27 ottobre del 2022, in ragione della inammissibilità del ricorso). 4 Il Preside Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo L.,e. yfi CO4 .Tt L.1,-(40 Penale Sent. Sez. 1 Num. 51155 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 21/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 20:I.6 il GUP del Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di Di AT EL in riferimento alle contestazioni di duplice tentato omicidio (aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso) commesso in danno di NN NI e CA NZ il 6 maggio del 2007 e di detenzione e porto dell'arma utilizzata nella occasione. 1.1 Concessa la circostanza attenuante di cui all'art.8 d.l. n.152 del 1991, in ragione della collaborazione prestata dal Di AT, e riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena è stata determinata in anni sei di reclusione. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 ha confermato la affermazione di responsabilità, con riduzione della pena (quantificata in anni quattro e mesi otto di reclusione). 2.1 I temi trattati nella decisione di secondo grado sono i seguenti: a) la qualificazione giuridica del fatto, che la Corte di secondo grado mantiene nei termini del tentativo di omicidio. Depongono in tale direzione l'avvenuto utilizzo di uno strumento idoneo (arma da fuoco) a cagionare la morte delle persone prese di mira e la sede delle zone corporee attinte (zona pelvica per il NN, il dorso, l'addome e la coscia per il Di CA), sì da determinare la considerazione della esistenza di un dolo diretto di tipo alternativo (di morte o gravi lesioni); b) la ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione. Sul punto si conferma la particolare qualità e connotazione del dolo, posto che l'azione di fuoco era stata previamente decisa - in un contesto di contrapposizione tra gruppi camorristici - allo scopo di vendicare la morte di un soggetto affiliato al medesimo clan del Di AT;
c) il trattamento sanzionatorio. Sul tema la Corte di secondo grado conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche ma, al contempo, opera una riduzione del quantum di pena, sia in riferimento al delitto di tentato omicidio che In rapporto alla incidenza dei reati-satellite. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di AT EL. 3.1 Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente la decisione impugnata erroneamente ha mantenuto la qualificazione giuridica del fatto 'principale' in termini di tentato omicidio. Come emerge dalle modalità di realizzazione del fatto, il Di AT non era portatore di una volontà omicidiaria nei confronti del NN e del CA, volutamente colpiti (da distanza ravvicinata) in punti del corpo non contenenti organi vitali. Il reale obiettivo della spedizione 'vendicativa' era un altro soggetto (tal Mercedulo) che non venne reperito, sicchè l'azione compiuta nei confronti del NN era finalizzata solo al suo ferimento. Al più poteva dirsi sussistente il dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato. Inoltre, si rappresenta che la decisione è solo apparentemente motivata in punto di ricorrenza della premeditazione e che illogicamente è stata disattesa la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento alla evoluzione positiva della personalità del ricorrente. Si sostiene, in ogni caso, che l'avvenuta applicazione dell'art.8 c1.1. n.152 del 1991 (attuale art. 416 bis.1) ha come effetto la inapplicabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, con conseguente prescrizione dei reati contestati. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, in una con la genericità, dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, il ricorrente ripropone le doglianze formulate in secondo grado senza reale confronto con il tessuto argomentativo della decisione impugnata, il che determina il vizio di genericità. 4.1.1 In particolare, quanto al tema della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a), va rilevato che sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno correttamente e logicamente valorizzato le modalità concrete di commissione del fatto, indicative della ricorrenza del dolo alternativo (morte o gravi lesioni dei soggetti presi di mira). Ciò in ragione della avvenuta esplosione di più colpi di arma da fuoco (almeno tre) che ebbero ad attingere le vittime in zone corporee la cui vicinanza ad organi vitali è del tutto palese, il che rende del tutto logiche le conclusioni cui si è pervenuti in sede di merito. La prospettazione difensiva (particolare abilità di tiro del Di AT, che avrebbe comportato la direzione dei colpi in punti non vitali delle vittime) non 3 solo è del tutto assertiva ma è smentita dal dato obiettivo - valorizzato in sede di merito - rappresentato dal fatto che tanto il NN che il Capri° non vennero certo colpiti alle gambe ma in distretti corporei di ben maggiore pericolosità (in particolare la zona pelvica per il NN e l'addome per il CA) data l'alta probabilità di recidere grossi vasi sanguigni. 4.1.2 Analogamente, del tutto esaustiva e logica risulta essere la motivazione espressa in sede di merito sulla ricorrenza della premeditazione, essendo emerso il radicamento del proposito criminoso in un momento antecedente al fatto, in ragione di vendicare l'avvenuto omicidio del IL, e ciò sulla base dello stesso contributo dimostrativo fornito dal Di AT. Sul punto, le doglianze difensive sono del tutto generiche. 4.1.3 Anche sul profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente ripropone temi già vagliati in modo esaustivo, atteso che la scelta collaborativa (e il correlato mutamento di condizione relazionale) ha trovato ampio riconoscimento nell'avvenuta applicazione della circostanza attenuante speciale (peraltro nella sua massima estensione) di cui all'art.416 bis.1 comma 3. Resta, pertanto, immutato il particolare disvalore del fatto commesso, in una con l' assenza di autonomi ed ulteriori fattori di possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio. 4.1.4 Anche la doglianza in tema di estinzione dei reati per prescrizione è manifestamente infondata, posto che - pur escludendo l'incidenza della aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso la confermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione comporta per il tentato omicidio la individuazione della pena edittale massima in anni 24. Quanto ai delitti in tema di armi va rilevato, peraltro, che l'attenuante della collaborazione non comporta anche l'elisione della particolare aggravante ad effetto speciale (oggetto di contestazione) dell'aver commesso il fatto durante la sottoposizione a misura di prevenzione personale. Detta aggravante va computata a fini prescrizionali e comporta l'aumento di pena della metà (come previsto, ratione temporis dall'art.7 della legge n.575 del 1965), il che comporta la mancata estinzione dei reati al momento di emissione della sentenza impugnata (al 27 ottobre del 2022, in ragione della inammissibilità del ricorso). 4 Il Preside Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore