TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00317 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00346/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore di Cremona pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 00346/2021 REG.RIC.
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per casi speciali n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Cremona in data 5.03.2021 e notificato all'interessato in data
17.03.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Angelo
CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-, cittadino camerunense entrato irregolarmente in Italia, non ottenne nel 2017 il riconoscimento della protezione internazionale dalla competente
Commissione territoriale, e presentò allora ricorso, accolto dal Tribunale di Bologna in data 19 ottobre 2018, che gli attribuì protezione umanitaria.
1.2. Il conseguente permesso di soggiorno per motivi umanitari fu poi trasformato in permesso “per casi speciali” rilasciato dal Questore di Forlì in data 24 ottobre 2018, con scadenza 30 ottobre 2020, e lo straniero, in data 2 novembre 2020, ne chiese alla
Questura di Cremona l'ulteriore conversione in permesso per motivi di lavoro.
1.3. Nel frattempo, tuttavia, il Ministero aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di
Bologna la riforma della decisione del Tribunale, confermando così il provvedimento negativo della Commissione, per cui la Questura di Cremona annullò il permesso di soggiorno per casi speciali con il provvedimento qui impugnato, e rigettò la richiesta di rinnovo del permesso senza valutare l'istanza di conversione. N. 00346/2021 REG.RIC.
2.1. Il primo motivo è rubricato nella violazione di legge/eccesso di potere in quanto la questura non avrebbe valutato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno posseduto in un permesso per motivi di lavoro, limitandosi ad annullare il precedente permesso di soggiorno posseduto.
2.2. Il ricorrente assume che la decisione del Tribunale di Bologna era immediatamente esecutiva, e in applicazione di tale sentenza era stato rilasciato un permesso, per “motivi umanitari” prima e per “casi speciali” poi, e poiché la richiesta di conversione era stata effettuata quando il titolo posseduto era perfettamente valido si ritiene che la Questura avrebbe dovuto quantomeno valutare la richiesta di conversione, “non potendosi ritenere che il venir meno dell'originario titolo vieti la possibilità di conversione posto che la stessa veniva proposta quando il ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
2.3.1. L'art. 5, V comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede il rifiuto del soggiorno qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel Territorio dello Stato sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio come nel caso di specie.
2.3.2. Per il successivo IX comma, in sede di rinnovo del titolo, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originale rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per motivo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine: detta possibilità sarebbe poi ribadita dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 che fa espresso riferimento al permesso per motivi umanitari all'art. 14 comma 1 lettera c).
3.1. In ogni caso – II motivo - la questura non avrebbe tenuto conto del mutamento del quadro normativo intervenuto successivamente alla pronuncia della Corte
d'appello che accoglieva l'appello del Ministero. N. 00346/2021 REG.RIC.
3.2.1. Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la protezione umanitaria, poi abolita dal d.l. 113/2018, per cui poteva essere rilasciato un permesso per protezione speciale,
e venivano inoltre introdotti nuovi permessi per casi speciali.
3.2.2. Con il successivo d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, venne modificato il permesso di protezione speciale previsto dall'art. 32, III comma, del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, esteso anche ai casi in cui l'allontanamento dello straniero comportasse una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare, valutata tenendo conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché del suo effettivo inserimento sociale e della durata del soggiorno in Italia.
3.2.3. Tale fattispecie, secondo parte ricorrente, sarebbe applicabile alla situazione del
-OMISSIS-, e la Questura avrebbe dovuto “valutare d'ufficio la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per protezione speciale al ricorrente pur in presenza di una decisione sfavorevole della Corte d'Appello sull'originaria istanza di protezione”, anche se lo straniero aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo.
3.2.4. In conclusione, il provvedimento applicato sarebbe illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per mancata valutazione officiosa della possibilità di rilascio di un permesso per protezione speciale.
4.1. Orbene, è anzitutto dubbia la persistenza dell'interesse alla decisione di merito, poiché, secondo quanto comunicato recentemente dall'Amministrazione, il ricorrente avrebbe lasciato l'Italia il 10 gennaio 2023 per fare ritorno in Camerun in ottemperanza a quanto previsto dal decreto di espulsione emesso dal prefetto di
Piacenza il precedente 3 giugno 2021.
4.2. Comunque, il secondo motivo è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione, giusta art. 11 c.p.a.
Nello stesso si censura il mancato rilascio da parte dell'Amministrazione resistente di un permesso di soggiorno per protezione speciale: tenuto conto della consistenza di N. 00346/2021 REG.RIC.
diritto soggettivo dell'interesse ad ottenere la protezione speciale di cui si chiede tutela, ogni valutazione sul punto rientra certamente nella sfera di giurisdizione dell'A.G.O. innanzi alla quale il ricorso potrebbe in astratto essere riassunto nelle forme e nei termini prescritti.
4.3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è infondato.
4.3.2. La Corte d'appello riformò la decisione del Tribunale con la sentenza 28 gennaio 2020, pubblicata il successivo 15 aprile, stabilendo il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
4.3.3. La decisione del giudice di secondo grado ha senz'altro immediatamente travolto anche il permesso “per casi speciali” rilasciato allo straniero, permesso che aveva come unico fondamento la riformata sentenza del Tribunale di Bologna: per cui, quando colui presentò domanda di conversione nel successivo mese di novembre, mancava già il titolo da convertire, sebbene formalmente revocato con il provvedimento qui impugnato, né poteva dunque essere rinnovato, anche ad altro titolo, un permesso ormai cessato, e, dunque mai divenuto valido, avendo la sentenza della Corte efficacia ex tunc, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
5. In conclusione, il ricorso va respinto, ma sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ex art. 11 c.p.a., e in parte infondato, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00346/2021 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CI, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00317 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00346/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore di Cremona pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 00346/2021 REG.RIC.
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per casi speciali n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Cremona in data 5.03.2021 e notificato all'interessato in data
17.03.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Angelo
CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-, cittadino camerunense entrato irregolarmente in Italia, non ottenne nel 2017 il riconoscimento della protezione internazionale dalla competente
Commissione territoriale, e presentò allora ricorso, accolto dal Tribunale di Bologna in data 19 ottobre 2018, che gli attribuì protezione umanitaria.
1.2. Il conseguente permesso di soggiorno per motivi umanitari fu poi trasformato in permesso “per casi speciali” rilasciato dal Questore di Forlì in data 24 ottobre 2018, con scadenza 30 ottobre 2020, e lo straniero, in data 2 novembre 2020, ne chiese alla
Questura di Cremona l'ulteriore conversione in permesso per motivi di lavoro.
1.3. Nel frattempo, tuttavia, il Ministero aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di
Bologna la riforma della decisione del Tribunale, confermando così il provvedimento negativo della Commissione, per cui la Questura di Cremona annullò il permesso di soggiorno per casi speciali con il provvedimento qui impugnato, e rigettò la richiesta di rinnovo del permesso senza valutare l'istanza di conversione. N. 00346/2021 REG.RIC.
2.1. Il primo motivo è rubricato nella violazione di legge/eccesso di potere in quanto la questura non avrebbe valutato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno posseduto in un permesso per motivi di lavoro, limitandosi ad annullare il precedente permesso di soggiorno posseduto.
2.2. Il ricorrente assume che la decisione del Tribunale di Bologna era immediatamente esecutiva, e in applicazione di tale sentenza era stato rilasciato un permesso, per “motivi umanitari” prima e per “casi speciali” poi, e poiché la richiesta di conversione era stata effettuata quando il titolo posseduto era perfettamente valido si ritiene che la Questura avrebbe dovuto quantomeno valutare la richiesta di conversione, “non potendosi ritenere che il venir meno dell'originario titolo vieti la possibilità di conversione posto che la stessa veniva proposta quando il ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
2.3.1. L'art. 5, V comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede il rifiuto del soggiorno qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel Territorio dello Stato sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio come nel caso di specie.
2.3.2. Per il successivo IX comma, in sede di rinnovo del titolo, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originale rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per motivo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine: detta possibilità sarebbe poi ribadita dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 che fa espresso riferimento al permesso per motivi umanitari all'art. 14 comma 1 lettera c).
3.1. In ogni caso – II motivo - la questura non avrebbe tenuto conto del mutamento del quadro normativo intervenuto successivamente alla pronuncia della Corte
d'appello che accoglieva l'appello del Ministero. N. 00346/2021 REG.RIC.
3.2.1. Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la protezione umanitaria, poi abolita dal d.l. 113/2018, per cui poteva essere rilasciato un permesso per protezione speciale,
e venivano inoltre introdotti nuovi permessi per casi speciali.
3.2.2. Con il successivo d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, venne modificato il permesso di protezione speciale previsto dall'art. 32, III comma, del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, esteso anche ai casi in cui l'allontanamento dello straniero comportasse una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare, valutata tenendo conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché del suo effettivo inserimento sociale e della durata del soggiorno in Italia.
3.2.3. Tale fattispecie, secondo parte ricorrente, sarebbe applicabile alla situazione del
-OMISSIS-, e la Questura avrebbe dovuto “valutare d'ufficio la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per protezione speciale al ricorrente pur in presenza di una decisione sfavorevole della Corte d'Appello sull'originaria istanza di protezione”, anche se lo straniero aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo.
3.2.4. In conclusione, il provvedimento applicato sarebbe illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per mancata valutazione officiosa della possibilità di rilascio di un permesso per protezione speciale.
4.1. Orbene, è anzitutto dubbia la persistenza dell'interesse alla decisione di merito, poiché, secondo quanto comunicato recentemente dall'Amministrazione, il ricorrente avrebbe lasciato l'Italia il 10 gennaio 2023 per fare ritorno in Camerun in ottemperanza a quanto previsto dal decreto di espulsione emesso dal prefetto di
Piacenza il precedente 3 giugno 2021.
4.2. Comunque, il secondo motivo è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione, giusta art. 11 c.p.a.
Nello stesso si censura il mancato rilascio da parte dell'Amministrazione resistente di un permesso di soggiorno per protezione speciale: tenuto conto della consistenza di N. 00346/2021 REG.RIC.
diritto soggettivo dell'interesse ad ottenere la protezione speciale di cui si chiede tutela, ogni valutazione sul punto rientra certamente nella sfera di giurisdizione dell'A.G.O. innanzi alla quale il ricorso potrebbe in astratto essere riassunto nelle forme e nei termini prescritti.
4.3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è infondato.
4.3.2. La Corte d'appello riformò la decisione del Tribunale con la sentenza 28 gennaio 2020, pubblicata il successivo 15 aprile, stabilendo il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
4.3.3. La decisione del giudice di secondo grado ha senz'altro immediatamente travolto anche il permesso “per casi speciali” rilasciato allo straniero, permesso che aveva come unico fondamento la riformata sentenza del Tribunale di Bologna: per cui, quando colui presentò domanda di conversione nel successivo mese di novembre, mancava già il titolo da convertire, sebbene formalmente revocato con il provvedimento qui impugnato, né poteva dunque essere rinnovato, anche ad altro titolo, un permesso ormai cessato, e, dunque mai divenuto valido, avendo la sentenza della Corte efficacia ex tunc, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
5. In conclusione, il ricorso va respinto, ma sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ex art. 11 c.p.a., e in parte infondato, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00346/2021 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CI, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.