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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CC, AT
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 379/2025 depositato il 24/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IVA-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRAP 2006
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRAP 2007
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST ENTI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST. ENTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST.ENTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST.ENTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRAP 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: Per parte Resistente nessuno è presente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09384202500003958/000 emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito del mancato pagamento dell'avviso di intimazione n.
093202590012695226/0000 relativo a varie cartelle e avvisi di pagamento rimasti insoluti.
Il ricorrente eccepisce che il provvedimento impugnato non consente di capire se le iscrizioni a ruolo lo riguardano a titolo personale oppure, come appare più probabile dagli importi delle somme pretese, quale socio della Società_1 Srl, società della quale era partecipe col 51% del capitale;
quota interamente ceduta con atto notarile del 26 giugno 2006. Se vale tale seconda ipotesi è di tutta evidenza che in una società a responsabilità limitata non vi può essere responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e, a maggior ragione, per situazioni debitorie sorte dopo l'uscita dalla società. L'atto di pignoramento è comunque illegittimo perché le notifiche delle cartelle sono viziate da irregolarità e le loro date testimoniano dell'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita e deduce una carenza di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria perché il provvedimento impugnato è un atto di esecuzione forzata e come tale di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In subordine l'incompetenza del Giudice tributario è anche riferibile ad alcune cartelle relative ad iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali. In ogni caso il ricorso è tardivo e quindi inammissibile per i numerosi avvisi di intimazione regolarmente notificati e non impugnati e perché per gran parte delle cartelle è stata chiesta la definizione agevolata ex legge 145/2018.
Con successiva istanza del 29 gennaio 2026 il ricorrente dichiara di rinunciare agli atti del procedimento e alla relativa opposizione al pignoramento.
MOTIVAZIONI
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso e della relativa opposizione all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 09384202500003958/000 emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
All'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente consegue comunque l'addebito delle spese.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art 44 dlg. 546 del 1992, dichiara estinto il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00.
Così deciso in Ravenna, li 2 febbraio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CC, AT
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 379/2025 depositato il 24/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IVA-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRAP 2006
- PIGNORAMENTO CR n. 093842025000039580 IRAP 2007
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST ENTI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST. ENTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST.ENTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IMP.SOST.ENTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259001269526/000 IRAP 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: Per parte Resistente nessuno è presente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09384202500003958/000 emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito del mancato pagamento dell'avviso di intimazione n.
093202590012695226/0000 relativo a varie cartelle e avvisi di pagamento rimasti insoluti.
Il ricorrente eccepisce che il provvedimento impugnato non consente di capire se le iscrizioni a ruolo lo riguardano a titolo personale oppure, come appare più probabile dagli importi delle somme pretese, quale socio della Società_1 Srl, società della quale era partecipe col 51% del capitale;
quota interamente ceduta con atto notarile del 26 giugno 2006. Se vale tale seconda ipotesi è di tutta evidenza che in una società a responsabilità limitata non vi può essere responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e, a maggior ragione, per situazioni debitorie sorte dopo l'uscita dalla società. L'atto di pignoramento è comunque illegittimo perché le notifiche delle cartelle sono viziate da irregolarità e le loro date testimoniano dell'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita e deduce una carenza di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria perché il provvedimento impugnato è un atto di esecuzione forzata e come tale di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In subordine l'incompetenza del Giudice tributario è anche riferibile ad alcune cartelle relative ad iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali. In ogni caso il ricorso è tardivo e quindi inammissibile per i numerosi avvisi di intimazione regolarmente notificati e non impugnati e perché per gran parte delle cartelle è stata chiesta la definizione agevolata ex legge 145/2018.
Con successiva istanza del 29 gennaio 2026 il ricorrente dichiara di rinunciare agli atti del procedimento e alla relativa opposizione al pignoramento.
MOTIVAZIONI
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso e della relativa opposizione all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 09384202500003958/000 emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
All'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente consegue comunque l'addebito delle spese.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art 44 dlg. 546 del 1992, dichiara estinto il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00.
Così deciso in Ravenna, li 2 febbraio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri