Sentenza 8 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione avverso la confisca che consegue all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, con il quale venga dedotta la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, senza indicare riferimenti concreti e specifici idonei ad argomentare che il provvedimento non è stato delimitato alle sole aree direttamente interessate dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2019, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2019 |
Testo completo
02278-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.2348 Grazia Lapalorcia UP 08/10/2019 Elisabetta Rosi Gastone Andreazza R.G.N. 21174/2016 Stefano Corbetta Relatore - Antonio Corbo DEPOSITATA IN CAN ha pronunciato la seguente SENTENZA 22 GEN 2020 sui ricorsi proposti da SUCRTO 1. SO GI, nato a [...] il [...] 2. PE AR FL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'avvocato Emanuele Coppola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2015, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI SO e AR FL PE in relazione al reato di lottizzazione abusiva ed ad altri reati concernenti violazioni in materia edilizia per intervenuta estinzione degli stessi per prescrizione, ed ha confermato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, ad eccezione dell'area distinta in catasto al foglio 55/A p.lla 2598. La confisca ha ad oggetto una estesa struttura turistico-ricreativa, realizzata sulle aree distinte in catasto al foglio 55/A p.lle 1878, 2594, 2600 e 2562, nonché p.lle 2595, 2601 e 2603, in territorio del Comune di Giugliano, la quale, in particolare, comprende: -) due campi da tennis con spogliatoi;
-) un campo di calcio ad otto con spogliatoi;
-) un ristorante della superficie di circa 500 metri quadrati con capienza di circa 250 posti ed annessa cucina;
-) una struttura a due piani, ciascuno della superficie di 152 metri quadrati, destinata a direzione, bar, uffici ed abitazione;
-) un'area parcheggio per circa 150 posti auto;
-) due tensostrutture destinate allo svolgimento di attività sportive al coperto;
-) un ulteriore ristorante all'aperto della superficie di circa 300 metri quadrati, insistente su piattaforma in cemento armato piastrellata, con tettoia in legno ed annesso formo per pizze, e capienza per circa 200 persone;
-) un gazebo in legno e cemento per cento posti a sedere;
-) una piscina per bambini di 50 metri quadrati ed una piscina per adulti di 500 metri quadrati su area pavimentata con lettini e ombrelloni;
-) un piazzale di circa 600 metri quadrati con palco in legno per eventi musicali;
-) un solarium di circa 600 metri quadrati con al centro piscina per idromassaggio;
-) un deposito di 33 metri quadrati;
-) una tettoia in legno di circa 45 metri quadrati;
-) strade asfaltate di collegamento tra i vari impianti. L'area di cui alla p.lla 2598, non confiscata perché non intestata agli imputati o a loro familiari, risulta adibita a un centro ippico con stalle attrezzate per ospitare 40 cavalli. Tutta l'indicata struttura risulta realizzata su aree classificate nel locale Piano Regolatore Generale come ricadenti in "zona E1 agricola", sulla quale è una modestissima attività edificabile per realizzare costruzioni consentita necessarie alla conduzione dei fondi.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe gli avvocati Ettore Stravino ed Emanuele Coppola, entrambi quali difensori di fiducia dei due imputati, con un unico atto, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto lo svolgimento di perizia. Si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto completa l'attività istruttoria svolta in primo grado, nonostante il dirigente del settore Assetto del 2 An Territorio del Comune di Giugliano avesse spiegato perché l'intervento edilizio non integrasse alcuna lottizzazione, anche all'esito di uno specifico esame dei profili concernenti la zonizzazione e la localizzazione delle aree interessate, e perché, quindi, lo stesso fosse stato ritenuto sanabile dall'ente locale. Si rappresenta, inoltre, che, sebbene l'atto di appello avesse indicato sia l'esatta estensione del complesso sportivo, pari a 18.300 metri quadrati, e non a 50.000 metri quadrati, pur tenendo conto delle particelle n. 1878, 2602, 2600 e 2954, sia la condizione delle particelle nn. 2595, 2601 e 2603, originariamente di proprietà dei genitori dell'imputato, ed oggetto di espropriazione da parte del Demanio dello Stato con decreto del 23 settembre 2003, la sentenza impugnata ha riproposto, mediante una mera clausola di stile, la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui l'intervento realizzato dagli imputati avrebbe ad oggetto un'area pari a 50.000 metri quadrati.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla legittimità della confisca. Si deduce che la confisca non poteva essere disposta perché, anche a voler ritenere avvenuta una lottizzazione abusiva, la stessa si era perfezionata nel novembre 2003, data di rilascio della concessione in sanatoria a norma della legge n. 326 del 2003, e non certo il 31 agosto 2007, data del sequestro del complesso edilizio ed indicata in imputazione. Si rappresenta che lo stato dei luoghi riscontrato al momento del sequestro era sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto nella pratica di condono, in quanto le opere realizzate successivamente alla definizione di questa - precisamente una pedana in legno con sovrastante vasca idromassaggio ed un deposito di 33 metri quadrati non sono qualificabili come di trasformazione del territorio, perché non incidono sull'assetto urbanistico, non hanno funzione di urbanizzazione e non compromettono ulteriormente le scelte di destinazione dell'area. Si rileva, poi, che l'azione penale è stata esercitata nel maggio 2008, e quindi dopo il decorso del termine di prescrizione, e che, secondo la giurisprudenza tale vicenda preclude l'ammissibilità di provvedimenti di confisca (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 5857 del 06/10/2010, del 2011, Grova). Si segnala, ancora, che la sentenza impugnata non ha risposto alle puntuali censure proposte in relazione a tale profilo con l'atto di appello. Si precisa, inoltre, che la piattaforma in cemento piastrellato di 300 metri quadrati con copertura in legno era già presente nel 2004, come dimostrato dalle fotografie acquisite nel giudizio di appello, e, quindi, solo per errore è stata ritenuta M realizzata il 31 agosto 2007. 3 Si osserva, infine, che, secondo la giurisprudenza, consumazione del reato di lottizzazione abusiva materiale cessa alla data di completamento dell'intervento lottizzatorio, sicché le opere realizzate successivamente al 2003, anche per la loro autonomia rispetto al complesso sportivo, potevano al più integrare il reato di costruzione senza permesso di costruire.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con tutti gli elementi richiamati nell'atto di appello ed acquisiti agli atti da cui emergeva la non riconducibilità della situazione di fatto alla fattispecie di lottizzazione abusiva, come configurabile anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale (si cita Sez. 3, n. 15931 del 2013). In particolare, si rappresenta che la Corte d'appello ha omesso di considerare che: a) l'area nel cui ambito ricade l'intervento in contestazione risultava dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria più che sufficienti, quali strade, svincoli autostradali, pubblica illuminazione, rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, plessi scolastici, fermate di linea del trasporto pubblico, chiesa, caserma dei carabinieri, come documentato dalle aerofotogrammetrie in atti e dalla consulenza tecnica della difesa a firma dell'ingegnere Mollo, sebbene la fattispecie di lottizzazione non sia configurabile in relazione a zone completamente urbanizzate (si citano Sez. 3, n. 12426 del 20/03/2008 e Sez. 3, n. 1678 del 29/04/2011); b) l'intervento non ha comportato un frazionamento del terreno né è consistito nella realizzazione di edifici a scopo residenziale, produttivo o industriale, salvo l'appartamento adibito ad abitazione dei proprietari, ma in una struttura sportiva, ossia in un'opera ritenuta compatibile dalla giurisprudenza amministrativa con la destinazione agricola del lotto;
c) l'area in cui rientra la superficie interessata dall'intervento, nel Piano Regolatore Generale del 1985 era destinata alla realizzazione di insediamenti residenziali, turistico-alberghieri, zone sportive private per uso collettivo e zone direzionali dell'area costiera, e, con delibera di giunta comunale del 10 giugno 2004, era stata inserita nel perimetro del centro abitato;
d) gli interventi in contestazione non hanno realizzato alcuna trasformazione urbanistica, né hanno reso necessaria la realizzazione o il potenziamento di opere urbanizzazione primaria o secondaria, secondo la valutazione dell'Autorità amministrativa istituzionalmente competente, allorché ha esaminato la richiesta di sanatoria, come rappresentato dal responsabile del settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 CEDU e 1 protocollo addizionale n. 1 CEDU, a norma dell'art. 606, comma An 4 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità della confisca nonostante la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che, nella giurisprudenza della Corte EDU (il richiamo è alla sentenza Varvara), si ravvisa una violazione del principio di legalità previsto dall'art. 7 CEDU quando la confisca, costituente sanzione penale, è inflitta nonostante l'estinzione del reato. Si deduce, inoltre, che la confisca urbanistica, nella giurisprudenza della Corte EDU (si cita la seconda sentenza Sud Fondi), deve essere connotata da una ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e fine perseguito, e non può quindi estendersi a terreni non costruiti, senza alcuna previsione di indennizzo, in violazione dell'art. 1 protocollo addizionale n. 1 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento alla perizia. Costituisce, infatti, principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ribadito recentemente anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (così, per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01). Deve aggiungersi che la Corte d'appello ha anche puntualmente esposto ragioni idonee ad escludere la necessità di procedere a perizia. Ha infatti evidenziato che la ricostruzione dello stato di fatto dell'area interessata dalle condotte ritenute di lottizzazione illegale era chiaramente evincibile innanzitutto dai rilievi aerofotogrammetrici relativi alla stessa per il periodo dal 1997 al 2007, e poi anche dall'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa.
3. Infondate e in parte diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel secondo motivo e che contestano la legittimità della confisca, in quanto 5 M l'asserita condotta lottizzatoria si sarebbe comunque esaurita nel novembre 2003, data di rilascio della concessione in sanatoria, e non il 31 agosto 2007, sicché l'azione penale, esercitata nel maggio 2008, deve ritenersi proposta dopo il decorso del termine di prescrizione.
3.1. Indubbiamente, l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene preclusa la confisca quando l'azione penale non può essere esercitata per essere già maturata la prescrizione del reato (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534-01). Tuttavia, nella specie, la questione da esaminare preliminarmente attiene alla individuazione del momento in cui deve ritenersi verificata la consumazione del reato di lottizzazione abusiva. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, da cui inizia a decorrere il termine per la prescrizione, si individua nella data del compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, evidentemente nel solo caso di lottizzazione negoziale, ovvero nell'esecuzione di opere di urbanizzazione ovvero ancora nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330-01, e Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483-01, ma anche Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752-01). In particolare, nella più compiuta elaborazione in argomento, si è osservato: «La contravvenzione di lottizzazione abusiva è "reato progressivo nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa;
in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio 6 riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliari). Nella specie risultano realizzati ulteriori manufatti abusivi tra il 2006 ed il 9 aprile 2009 e, nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (vedi Cass., Sez. 3, 8 novembre 2000, Petrachi). Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della lottizzazione abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. >> (così Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, cit., in motivazione, spec. § 8.).
3.2. La sentenza impugnata ha puntualmente indicato perché i lavori relativi al completamento dei manufatti che compongono l'insediamento sottoposto a confisca sono proseguiti non solo ben oltre la data di rilascio della concessione in sanatoria nel 2003, ma, addirittura, fino al gennaio 2008. La Corte d'appello, in particolare, nell'evidenziare che il provvedimento di condono adottato dal Comune di Giugliano in relazione alle opere interessanti la lottizzazione era incontrovertibilmente illegittimo, ha osservato non solo che la legge invocata a fondamento della richiesta di sanatoria, la n. 326 del 2003, non è riferibile alle costruzioni non residenziali, ma anche, e dettagliatamente, che i lavori sono proseguiti molto oltre il 31 marzo 2003, termine entro il quale dovevano essere necessariamente ultimate le opere per poter fruire del condono. Nell'illustrare questo secondo profilo, i giudici di secondo grado non rappresentano soltanto che, come emerge dai verbali di sequestro e dalla documentazione fotografica allegata, l'ultimazione delle due piscine, del gazebo e dei servizi igienici avvenne solo nel novembre 2003, quindi successivamente al 31 marzo 2003, tanto da essere oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune il 28 gennaio 2004. I medesimi giudici, infatti, per quanto specificamente interessa ai fini in esame, segnalano che i rilievi aerofotogrammetrici presenti in atti consentono di datare al gennaio 2008 la realizzazione: a) del deposito;
b) della tettoia-ristorante con superficie di 360 metri quadrati;
c) della tettoia con superficie di 45 metri quadrati;
d) della pedana con superficie di 335 metri quadrati;
e) del solarium con superficie di 680 metri quadrati.
3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono motivate in modo non か censurabile. 7 Invero, posto che il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, da cui inizia a decorrere il termine per la prescrizione, si individua nella data del compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, il quale può consistere anche nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, nella specie, l'illecito penale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, si sia consumato non prima del 31 agosto 2007, come indica la contestazione. In proposito, infatti, è sufficiente considerare che, secondo la Corte d'appello, la quale argomenta sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici acquisiti all'incarto processuale, solo nel mese di gennaio 2008 possono dirsi realizzate le seguenti opere facenti parte del complesso funzionale ad attività ricettive a fini ricreativi: a) un deposito;
b) la tettoia-ristorante con superficie di 360 metri quadrati;
c) la tettoia con superficie di 45 metri quadrati;
d) la pedana con superficie di 335 metri quadrati;
e) il solarium con superficie di 680 metri quadrati. Né questa ricostruzione è posta in crisi dalle censure formulate nel ricorso. Da un lato, infatti, le obiezioni secondo cui alcune di queste opere, come la piattaforma di cemento piastrellato con superficie di 300 metri quadrati, sarebbero state completate già nel 2004, non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, ma, sostanzialmente, costituiscono una richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza neanche confrontarsi compiutamente con il richiamo della sentenza impugnata ai rilievi aerofotogrammetrici quale fondamento probatorio delle conclusioni raggiunte. Dall'altro, e in ogni caso, infondate sono le critiche prospettanti che le attività edificatorie ultimate dopo il 2003, sarebbero irrilevanti ai fini della consumazione del reato di lottizzazione abusiva, perché non avrebbero funzione di urbanizzazione, non sarebbero qualificabili come forme di trasformazione del territorio, non comprometterebbero ulteriormente le scelte di destinazione dell'area e sarebbero del tutto autonome rispetto al complesso sportivo. Occorre considerare, in proposito, che le opere in questione, anche solo quelle la cui data di ultimazione non è nei fatti contestata, risultano funzionali alla realizzazione ed alla implementazione di un'unica struttura per attività ricettive a fini ricreativi, capace di un'offerta articolata di servizi, relativi allo svolgimento tanto di attività sportive quanto di spettacoli ed eventi, ed oggetto di gestione unitaria da parte dei due ricorrenti. È pertanto correttamente motivata la conclusione secondo cui anche le opere ultimate nel 2007/2008 erano parte dell'unitario insediamento a fini commerciali-ricreativi, nonché funzionali a tale attività. Se ne può inferire, allora, che legittimamente la data di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, dalla quale inizia il decorso del termine di prescrizione, è individuabile, così come indicato in contestazione, al 31 agosto 8 2007, e che, quindi, legittimamente il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza nel merito di condanna penale degli imputati. È perciò superata ogni questione concernente l'inammissibilità della confisca per essere stata l'azione penale esercitata dopo la maturazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. 4. Infondate, e in parte diverse da quelle consentite nonché prive di specificità, sono le censure esposte nel terzo motivo e che contestano la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, deducendo, in particolare, che l'area era urbanizzata e che gli interventi realizzati non hanno comportato la realizzazione di edifici a scopo residenziale, produttivo o industriale, sono compatibili con le previsioni del Piano Regolatore del 1985 e non hanno comportato la necessità di realizzare o potenziare opere di urbanizzazione, in quanto ritenute sanabili dall'autorità amministrativa.
4.1. La «lottizzazione abusiva» che costituisce reato, a norma dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e che, in forza di quanto dispone il comma 2 dello stesso art. 44, impone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, si individua, quanto al suo contenuto, secondo quanto dispone l'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. cit., alla luce della previsione di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo testo normativo. L'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabiliti dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.». La prima ipotesi, quella costituita dalla realizzazione di opere comportanti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni, è definita "lottizzazione materiale"; l'altra, quella integrata dal frazionamento dei suoli, è invece definita "lottizzazione negoziale". Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ossia la "lottizzazione materiale", si ha quando l'intervento è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale (così Sez. 3, n. 9 M 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811-01), presupponendo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340-01), o comunque quando si verifica un mutamento dell'assetto territoriale che implica la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti (V., per questa puntualizzazione, Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475-01, e Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017 Giacobone, Rv. 271788-01). Va rilevato, inoltre, che diverse decisioni hanno affermato la configurabilità della lottizzazione abusiva anche in caso di sola modifica dell'originaria destinazione d'uso (cfr. Sez. 3, n. 22038 del 11/04/2019, Tosi, Rv. 275794-01, e Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, De Paola, Rv. 264717-01, con riguardo al frazionamento di un complesso immobiliare originariamente destinato ad albergo per attribuire alle singole unità destinazione residenziale), ovvero di realizzazione di un unico fabbricato (v., di nuovo, Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811-01, relativamente ad un fabbricato di quattro piani frazionato in undici unità immobiliari). Ancora, è utile ricordare che, secondo una pronuncia, il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche dalla realizzazione, in zona classificata agricola, di impianti fotovoltaici (Sez. 3, n. 15988 del 06/03/2013, Rubino, Rv. 255481-01). In linea con le disposizioni normative, ed in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali, sembra ragionevole concludere che anche la realizzazione in zona a destinazione agricola di un insediamento con finalità ricettive e ricreative integra la fattispecie di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, quando determina lo stravolgimento dell'assetto attribuito all'area dagli strumenti urbanistici, e pone la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti.
4.2. La sentenza impugnata ritiene che, nella specie, si sia verificata una lottizzazione materiale. Per quanto attiene allo stato di fatto della zona di interesse nel periodo indicato in contestazione, si osserva, innanzitutto, che i rilievi aerofotogrammetrici evidenziano sia la mancanza di una completa urbanizzazione dell'area nell'arco di tempo 1997/2007, sia, anzi, nel 2007, in prossimità dell'insediamento di cui è stata disposta la confisca, la presenza di vaste aree verdi, prive di opere di urbanizzazione. Si segnala, poi, che, secondo quanto indicato a dibattimento dal consulente tecnico della difesa, geometra Daniele, ancora nel 2011 non esisteva nella zona in questione un impianto fognario per le acque nere, ed anzi i complessi immobiliari insistenti su quelle superfici erano dotati di vasche a tenuta per lo smaltimento delle acque nere (la sentenza di primo grado specifica che il precisato consulente ha aggiunto come tale sistema fosse completato dall'onere per il 10 SM privato di stipulare un contratto per l'espurgo con una ditta privata). Si rappresenta, inoltre, che, secondo le dichiarazioni dei responsabili dell'ufficio tecnico del comune di Giugliano, buona parte degli insediamenti residenziali realizzati nella zona interessata erano abusivi. Per quanto concerne la destinazione impressa di fatto dagli imputati alla porzione di territorio di cui si discute, si sottolinea che su questa superficie, almeno a partire dal 2004, era esercitata sia attività di ristorazione, indicata anche nell'insegna posta all'esterno della struttura, sia attività relativa a manifestazioni e serate danzanti. In particolare, si espone che, come ammesso anche dal ricorrente SO, l'attività di ristorazione era svolta tanto in un'area coperta di circa 500 metri quadrati, capace di ospitare circa 200 persone, quanto in un'area esterna, idonea a ricevere fino a 300 persone, e che gli spazi destinati ad altre manifestazioni e a serate danzanti era cospicua, posta la presenza di circa 700 persone nella zona all'aperto adibita a discoteca in occasione di un controllo della Guardia di Finanza nel 2007. Si rileva, ancora, che il provvedimento con il quale l'autorità comunale aveva accolto l'istanza di condono dei ricorrenti, riferiva esplicitamente la sanatoria ad un «complesso turistico-ricettivo a piano terra e appartamento per civile abitazione al primo piano del corpo n. 2». Per quanto riguarda la destinazione dell'area negli strumenti urbanistici, si sottolinea, innanzitutto, che il certificato di destinazione urbanistica acquisito all'incarto processuale descrive la stessa come «zona agricola con possibilità di costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi come case coloniche, fienili, stalle, capannoni per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli», e le riconosce un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq, ossia pari a quello previsto per le aree seminative e frutteto. Si aggiunge, poi, che la destinazione agricola della zona, contenuta nel Piano Regolatore Generale, non risulta mai mutata, per cui inconferente è il richiamo della difesa a delibere comunali le quali avrebbero inserito l'area nel perimetro urbano, e che, secondo la giurisprudenza amministrativa (si cita Cons. Stato, Sez. V, n. 56566 del 17/10/2002), è preclusa la realizzazione di attività commerciali in zone a destinazione agricola, stante l'incompatibilità tra le due qualificazioni. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello conclude che le opere realizzate non hanno alcun collegamento con una attività agricola, hanno compromesso le esigenze di mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree edificare e spazi liberi, ed implicano un necessario adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Di conseguenza, ad avviso dei giudici di secondo grado, le indicate opere hanno conferito ad una porzione di territorio comunale un assetto diverso da quello stabilito in sede di programmazione dall'autorità amministrativa, con significativa trasformazione dell'organizzazione M complessiva prevista per detta zona dagli strumenti urbanistici. 11 4.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi logici o giuridici. Si è detto che la realizzazione in zona a destinazione agricola di un insediamento con finalità ricettive e ricreative di rilevanti dimensioni integra la fattispecie di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, quando determina lo stravolgimento dell'assetto attribuito all'area dagli strumenti urbanistici e la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti. Ora, la Corte d'appello ha evidenziato che: a) l'area sulla quale insistono le opere oggetto di confisca, nella pianificazione del territorio, era a destinazione agricola;
b) le strutture complessivamente realizzate dai ricorrenti hanno una funzione non agricola, ma ricettiva e ricreativa, sono di rilevanti dimensioni ed hanno comportato una incisiva modifica del vincolo di destinazione del territorio previsto dalla programmazione urbanistica, nonché la necessità di significativi interventi di urbanizzazione, a iniziare da quelli concernenti la realizzazione o l'ampliamento di un impianto fognario per lo scarico di acque nere. Tali conclusioni sono correttamente motivate, e non sono infirmate dai rilievi evidenziati nel ricorso. Invero, tali rilievi ivi compresi quelli concernenti - l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la mancata realizzazione di edifici a scopo residenziale, produttivo o industriale, la compatibilità delle strutture realizzate con il Piano Regolatore Generale del 1985, l'inserimento della zona nel perimetro urbano con delibera del 10 giugno 2004, l'assenza di rilievi di insanabilità da parte degli organi comunale investiti di richiesta di condono sono meramente assertivi nonché privi di sufficiente specificità, non si confrontano con le puntuali ed analitiche indicazioni della sentenza impugnata, e non evidenziano manifeste illogicità, contraddittorietà o lacune nella ricostruzione in questa esposta.
5. In parte infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel quarto motivo, e che deducono l'inammissibilità della confisca in caso di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, nonché, in ogni caso, la sua estensione a terreni non edificati.
5.1. Infondata è la doglianza concernente il divieto di confisca per essere il reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione. Ed infatti, dopo la pronuncia della Corte EDU, GC, 28(06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, è ormai univocamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di reato di lottizzazione abusiva, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, 12 la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756-01, nonché Sez. 3, n. 5936 del 08/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860-01). Nella specie, la condotta di lottizzazione abusiva è stata accertata all'esito di compiuta istruttoria e con pieno approfondimento di tutte le questioni concernenti gli elementi costitutivi dell'illecito penale. Invero, non solo in primo grado è stata pronunciata sentenza di condanna, ma anche in appello, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, l'accertamento dei fatti è stato approfondito e completo;
la Corte d'appello, anzi, proprio per rispettare il principio di cui all'art. 7 della CEDU, ha ritenuto di precisare formalmente che, allo svolgimento dell'istruttoria e dei motivi di appello, «consegue l'affermazione - sia pure solo formale - della colpevolezza degli appellanti.»>.
5.2. Prive di specificità sono le doglianze relative alla mancata delimitazione della confisca alle sole aree direttamente interessate dalla lottizzazione. La sentenza impugnata ha precisato che l'insediamento aziendale a fini ricettivi e ricreativi, per come ricostruito dalle deposizioni testimoniali assunte nel dibattimento, insisteva: a) sulla particella catastale n. 3229 del foglio 55/A, derivante dall'accorpamento delle particelle nn. 1878, 2602, 2600 e 2594, della complessiva superficie di 18.302 metri quadrati;
b) sulle particelle nn. 2595, 2601 e 2603, di una complessiva superficie pari a circa 10.000 metri quadrati;
c) sulla particella n. 2598, della superficie di 20.952 metri quadrati. Ha inoltre specificato che la particella n. 2598, sulla quale insistevano una scuderia, un maneggio e circa 40 box per cavalli, non è stata oggetto di confisca perché non intestata agli imputati o a loro familiari. A fronte di dati così puntualmente indicati dalla Corte d'appello, del tutto assertiva e priva di riferimenti concreti e specifici è l'affermazione esposta nei ricorsi secondo cui la confisca si estende anche a terreni non costruiti e si presenta priva del requisito della proporzione tra mezzi impiegati e fine perseguito.
6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Acton Th Corbo ufoore 13