Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38417 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38417-25
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GI De AR - Presidente - Francesco Centofanti
ET Di GI
-Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 3438/25
CC-26/11/2025
R.G.N. 36070/2025
sul ricorso proposto da
HI TU, nato in [...] il [...], CUI 01DPCC3, difeso dall'avv. Simona IA Virginia Brambilla del foro di Milano, avverso il decreto del 28/10/2025 del Giudice di pace di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ET Di GI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che richiama la memoria depositata dal proprio Ufficio, nella quale il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola insiste per l'inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. HI TU risulta essere stato trattenuto, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 presso il CPR Corelli di Milano, con decreto del Questore di Alessandria in data 25 ottobre 2025. In data 28 ottobre 2025 il Giudice di pace di Milano, all'esito di rituale udienza (con la presenza del suddetto da remoto e di interprete e difesa in aula), ha convalidato detto provvedimento.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, HI, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in merito al trattenimento presso il CPR e alle questioni di legittimità dello stesso. Rileva il difensore che il Giudice di pace, nel convalidare il trattenimento, non solo ometteva di motivare in merito allo stesso (come si evince a p. 3 del verbale di udienza, in cui non risulterebbero apposte crocette alle caselle), ma in merito, altresì, alle questioni sollevate in udienza tramite il richiamo alle note difensive depositate, nelle quali si era fatto leva sulla illegittimità dell'espulsione disposta e, comunque, dei provvedimenti amministrativi adottati, in ragione della sussistenza di legami familiari, di un valido domicilio e di un regolare reddito di sostentamento offerto dall'ospitante, e, infine, della cessazione dell'attualità della pericolosità sociale per l'opera di rieducazione svolta in carcere. Il difensore insiste per l'annullamento del decreto impugnato.
3. L'avv. Brambilla deposita note difensive di replica, in cui, confrontandosi con la requisitoria scritta del P.g., insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va rilevato che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Invero, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere disposto il trattenimento
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senza ancorarlo a limiti temporali rigidi e a condizioni legislativamente imposte (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 6064 del 28/02/2019, Rv. 653101). Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri «è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura». Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. in chiave costituzionalmente orientata, con la sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e della mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida;
e che fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. <va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...] intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito [...]". Ciò risulta evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, la quale richiama a tale riguardo Cass. pen., Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, che sottolinea come la motivazione inesistente o meramente apparente integri violazione di legge (in termini Cass. pen., Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, [...]). Il Giudice di pace nel decreto in esame, lungi dal dare vita ad una motivazione apparente e, quindi, censurabile in questa sede, dà atto del trattenimento dello straniero «ex art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 poiché straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 D.P.R. citato, nonché del fatto che è privo di permesso di soggiorno, che la domanda di asilo politico è stata rigettata dalla Commissione Territoriale e che è stato ritenuto socialmente pericoloso (con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria), e, in ultimo, dell'assenza di prova a) della proposizione di impugnazione in Tribunale avverso la pronuncia di rigetto della suddetta domanda, b) della sussistenza di redditi, c) di un idoneo domicilio e d) di rapporti significativi con i parenti che vivono in Italia (risultando, invero, HI, che ammetteva di non possedere redditi, avere riferito, all'udienza di convalida, di avere quattro figli in Italia, ma di non sapere dove fossero attualmente residenti, e solo
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genericamente - senza documentarlo di avere impugnato il rigetto della richiesta di asilo politico). Il titolo espulsivo è, quindi, rappresentato, come rilevato dal provvedimento impugnato, dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 gennaio 2016, che ha fatto applicazione del suddetto art. 86, cui ha fatto seguito l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 23 settembre 2025, la quale ha accertato l'attuale pericolosità sociale del ricorrente. Non avendo, ai sensi dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen., l'appello eventualmente proposto avverso detta ordinanza effetto sospensivo, il provvedimento è efficace. Ciò posto, rispetto alla misura di sicurezza dell'espulsione, il controllo sui presupposti di legittimità della decisione è affidato al circuito di controllo delle impugnazioni e non può realizzarsi mediante una verifica incidentale tipica del sindacato sui provvedimenti amministrativi suscettibili di disapplicazione. Sono, pertanto, infondati i rilievi difensivi sull'espulsione disposta. A fronte di un iter argomentativo sul trattenimento, come quello sopra riportato, è, invece, manifestamente infondata e generica la doglianza di una apparenza motivazionale, per quanto evidenziato insussistente.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore ET Di GI
Il Presidente
GI De AR
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cane oggi 26/11/2025
Roma, li...
L'ASSISTIUDIZIARIO ER LU