TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3987 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nicola Murineddu, con studio in C.F._1
Alghero (SS) alla via Oristano 7 giusta procura in atti;
attrice
contro
con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E. P.I. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, in persona della procuratrice P.IVA_1
speciale con sede legale in Messina, via Antonio Bonsignore, P.I. , in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Sassari, via Savoia
54/c presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiore;
convenuta
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni pagina 1 di 4 nell'interesse dell'attrice come da atto di citazione del 06.04.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 05.07.2022 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: Controparte_1
- con decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 218/2022, notificato in data 16 febbraio 2022, veniva intimato a di pagare la somma di € 11,939,57, nonché gli interessi e spese del Parte_1
procedimento in favore di in persona della procuratrice Controparte_1
speciale in virtù del contratto di prestito personale n. 14673749 stipulato in data Parte_2
08.02.2019;
- che nel contratto di finanziamento il TAEG non sia stato calcolato nel modo corretto, impendendo alla cliente di comprendere gli effettivi costi da affrontare;
- che vi sarebbero diversi indici che segnalerebbero l'obbligatorietà della polizza assicurativa, ovvero la contestualità dei contratti stipulati con il medesimo soggetto giuridico la medesima durata, e CP_1
la circostanza, che il costo dell'assicurazione sarebbe stato corrisposto direttamente all'assicurazione dalla società finanziatrice (la quale avrebbe percepito anche dei compensi per l'intermediazione);
- che ne conseguirebbe che il TAEG dovrebbe ricomprendere anche il costo dell'assicurazione (pari ad
€. 1.349,70), che pertanto non corrisponde a quello indicato nel contratto pari al 10,21%, ma sarebbe in realtà pari al 13,08%.
Concludeva chiedendo accertare l'errata determinazione del TAEG contrattuale, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari e, previa applicazione il tasso sostitutivo ex art. 121bis Tub rideterminare la somma dovuta. Con vittoria di spese di lite. Solo nelle pagina 2 di 4 Pt_ note conclusionali contestava la legittimazione attiva di per mancato perfezionamento della cessione del credito.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice Controparte_1 Pt_2
, contestando che il costo dell'assicurazione fosse imposto e conteggiato nel costo del
[...]
finanziamento, e ha esposto:
- quanto alla errata indicazione del Taeg, contestava la ricostruzione dell'attrice, rilevando che la funzione perseguita dal Taeg sarebbe solo la trasparenza bancaria e non inciderebbe sui termini del rapporto negoziale, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale,
non può essere considerato quale “condizione contrattuale” rilevante ex art. 117, 8° comma,
Tub;
- che, anche a voler ammettere eccepita erroneità/difformità del Taeg indicato in contratto,
ciò potrebbe determinare il solo contenimento degli oneri connessi al finanziamento nei limiti del Taeg contrattualmente convenuto.
Concludeva chiedendo dichiarare infondate e inammissibili le domande dell'opponente e,
per l'effetto, confermare il D.I. n. 61/22 opposto;
in subordine, dichiarare comunque dovute le somme a qualsiasi titolo richieste nel ricorso per D.I. e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle stesse oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è inammissibile perché formulata solo nelle memorie conclusionali, tenuto conto che la memoria di costituzione di nella CP_1
Pt_ procuratrice è avvenuta con medesimo atto e nella medesima data del 05.07.2022 prima del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. pagina 3 di 4 Nel merito, il Tribunale rileva che è sufficiente la lettura del contratto per verificare che l'importo a protezione del credito di €. 1.349,70 risulta essere stato addebitato in base al contratto di assicurazione, la cui stipulazione è avvenuta a titolo volontario e non obbligatorio da parte della cliente. In tal senso, infatti, nel contratto è espressamente escluso che l'ottenimento del credito fosse condizionato alla sottoscrizione di un'assicurazione (cfr.
punto 3 “costi del credito” e 3.1 “costi connessi”), come ribadito alla pag. 7 delle
Condizioni Generali sottoscritte dalla cliente e anche nell'adesione alla polizza punto B) (il cliente conferma di “essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto
facoltativa e non indispensabile ai fini dell'ottenimento del finanziamento alle condizioni
proposte”. Non è sufficiente l'adesione a una polizza proposta dal medesimo finanziatore nella stessa data per provare che la stipulazione dell'assicurazione del credito fosse obbligatoria e dunque da inserire nel tasso.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, stante l'infondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 61/2022 deve essere confermato, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 oltre Parte_1
rimborso spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3987 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nicola Murineddu, con studio in C.F._1
Alghero (SS) alla via Oristano 7 giusta procura in atti;
attrice
contro
con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E. P.I. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, in persona della procuratrice P.IVA_1
speciale con sede legale in Messina, via Antonio Bonsignore, P.I. , in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Sassari, via Savoia
54/c presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiore;
convenuta
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni pagina 1 di 4 nell'interesse dell'attrice come da atto di citazione del 06.04.2022; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 05.07.2022 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: Controparte_1
- con decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 218/2022, notificato in data 16 febbraio 2022, veniva intimato a di pagare la somma di € 11,939,57, nonché gli interessi e spese del Parte_1
procedimento in favore di in persona della procuratrice Controparte_1
speciale in virtù del contratto di prestito personale n. 14673749 stipulato in data Parte_2
08.02.2019;
- che nel contratto di finanziamento il TAEG non sia stato calcolato nel modo corretto, impendendo alla cliente di comprendere gli effettivi costi da affrontare;
- che vi sarebbero diversi indici che segnalerebbero l'obbligatorietà della polizza assicurativa, ovvero la contestualità dei contratti stipulati con il medesimo soggetto giuridico la medesima durata, e CP_1
la circostanza, che il costo dell'assicurazione sarebbe stato corrisposto direttamente all'assicurazione dalla società finanziatrice (la quale avrebbe percepito anche dei compensi per l'intermediazione);
- che ne conseguirebbe che il TAEG dovrebbe ricomprendere anche il costo dell'assicurazione (pari ad
€. 1.349,70), che pertanto non corrisponde a quello indicato nel contratto pari al 10,21%, ma sarebbe in realtà pari al 13,08%.
Concludeva chiedendo accertare l'errata determinazione del TAEG contrattuale, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari e, previa applicazione il tasso sostitutivo ex art. 121bis Tub rideterminare la somma dovuta. Con vittoria di spese di lite. Solo nelle pagina 2 di 4 Pt_ note conclusionali contestava la legittimazione attiva di per mancato perfezionamento della cessione del credito.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice Controparte_1 Pt_2
, contestando che il costo dell'assicurazione fosse imposto e conteggiato nel costo del
[...]
finanziamento, e ha esposto:
- quanto alla errata indicazione del Taeg, contestava la ricostruzione dell'attrice, rilevando che la funzione perseguita dal Taeg sarebbe solo la trasparenza bancaria e non inciderebbe sui termini del rapporto negoziale, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale,
non può essere considerato quale “condizione contrattuale” rilevante ex art. 117, 8° comma,
Tub;
- che, anche a voler ammettere eccepita erroneità/difformità del Taeg indicato in contratto,
ciò potrebbe determinare il solo contenimento degli oneri connessi al finanziamento nei limiti del Taeg contrattualmente convenuto.
Concludeva chiedendo dichiarare infondate e inammissibili le domande dell'opponente e,
per l'effetto, confermare il D.I. n. 61/22 opposto;
in subordine, dichiarare comunque dovute le somme a qualsiasi titolo richieste nel ricorso per D.I. e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle stesse oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è inammissibile perché formulata solo nelle memorie conclusionali, tenuto conto che la memoria di costituzione di nella CP_1
Pt_ procuratrice è avvenuta con medesimo atto e nella medesima data del 05.07.2022 prima del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. pagina 3 di 4 Nel merito, il Tribunale rileva che è sufficiente la lettura del contratto per verificare che l'importo a protezione del credito di €. 1.349,70 risulta essere stato addebitato in base al contratto di assicurazione, la cui stipulazione è avvenuta a titolo volontario e non obbligatorio da parte della cliente. In tal senso, infatti, nel contratto è espressamente escluso che l'ottenimento del credito fosse condizionato alla sottoscrizione di un'assicurazione (cfr.
punto 3 “costi del credito” e 3.1 “costi connessi”), come ribadito alla pag. 7 delle
Condizioni Generali sottoscritte dalla cliente e anche nell'adesione alla polizza punto B) (il cliente conferma di “essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto
facoltativa e non indispensabile ai fini dell'ottenimento del finanziamento alle condizioni
proposte”. Non è sufficiente l'adesione a una polizza proposta dal medesimo finanziatore nella stessa data per provare che la stipulazione dell'assicurazione del credito fosse obbligatoria e dunque da inserire nel tasso.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, stante l'infondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 61/2022 deve essere confermato, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 oltre Parte_1
rimborso spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 4 di 4