Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA 66Nella causa civile iscritta al numero di RG 2915/2021 avente ad oggetto “ cessione di crediti", vertente
TRA
'in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata Parte 1
e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera, dirigente legale, elettivamente domiciliata presso la propria Sede, come dal procura in atti;
OPPONENTE
[...]
,‚ in persona del Direttore Generale, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avvocati Marco Bellini Bressi ed Elisabetta Lioi, elettivamente domiciliato preso lo studio di quest'ultimo, in Pt_1 giusta procura e delega in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte Con atto di citazione, notificato in data 8.10.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 590/2021, emesso nel procedimento RG 2065/2021e notificato il 6.9.2021, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 35.720,58 oltre interessi legali di cui al D.Lgs.
231/2002 decorrenti come indicato in ricorso al saldo, nonché spese del procedimento monitorio, domandando il rigetto della domanda di pagamento, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. Parte A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva
intervenuto pagamento delle fatture nn. 1010853926, 1010907272 e della n.
10110907666; insussistenza di qualsiasi debito in relazione alle fatture nn. 1010904371 e 1010904372; in relazione alla debenza degli interessi moratori, la mancata ricezione della fatture nn.
1010679096,1010679099,1010679100,1010792534,1010792535.
Nelle note autorizzate in vista dell'udienza cartolare del 6.4.2022 12,Parte contestava le fatture di pagamento in quanto prodotte solo in copia e, nella prima memoria 183 c.p.c. eccepiva il pagamento delle fatture depositando distinte di una serie di pagamenti eseguiti alla cedente nell'anno 2014.
Parte Solo nella comparsa conclusionale, eccepiva la mancata prova della data di verifica ed accettazione delle merci ai fini dell'accertamento della loro conformità, e che la cessionaria non aveva neanche provato la data di ricevimento delle forniture, anche al fine della decorrenza degli interessi moratori.
Si costituiva in giudizio la società creditrice, la quale, contestando gli assunti della opponente, rappresentava che in ogni caso l'accettazione delle cessioni era avvenuta per fatti concludenti, atteso che in data successiva alla notifica delle cessioni aveva eseguito pagamenti alla cessionaria.Parte
Parte In ogni caso, la parte opposta allegava che la contestazione di era circoscritta solo a 2 fatture del
2015 e, a seguito del deposito dei mandati di pagamento, eccepiva come i documenti depositati non recassero alcuna imputazione, né riferimenti a fatture, con conseguente impossibilità di ricollegare i pagamenti al credito oggetto della ingiunzione.
L'opposizione è meritevole di accoglimento, con rideterminazione, in minore somma, del credito vantato dalla società cessionaria.
1. Il difetto della prova scritta del credito.
Asp eccepisce che mancherebbe la prova scritta del credito azionato, come previsto all'art. 634 c.p.c.
L'eccezione è da rigettare, tenuto conto che la cognizione demandata al giudice della fase monitoria è di tipo sommario.
D'altro canto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio sulla validità/invalidità di un atto, ma investe il giudice della cognizione dell'intero rapporto di obbligazione intervenuto tra le parti. (cfr. ex plurimis Cass 14486/2019)
Esaminando i documenti depositati nella fase monitoria, il creditore ha depositato: in contratti in forza dei quali erano state emesse le fatture di pagamento;
fatture in copia;
Parte atti di cessione di credito notificati ad nel 2014 tramite ufficiale giudiziario;
estratto con certificazione notarile dai registri IVA della società cedente relative alle sigole fatture depositate in atti ed oggetto di ingiunzione.
Tale documentazione costituisce prova scritta sufficiente ad ottenere l'ingiunzione di pagamento, ed anche a prescindere dalla mancata allegazione dell'allegato A al contratto di cessione.
2. La disciplina giuridica delle cessioni di credito nei contratti con le Pubbliche Amministrazioni
– L'efficacia delle cessioni di credito.
II contratti rep. 68/2011 e 93/2012, intervenuti tra la cedente Controparte_2 ed
Parte a seguito di procedure di evidenza pubblica, riguardano, rispettivamente il primo l'affidamento in service di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica da destinare ai laboratori analisi dei presidi ospedalieri di Venosa e Melfi, il secondo la fornitura in service dei sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici relativi al settore di immunometria Parte alternativa per i laboratori analisi della
Controparte_3 erano molteplici, dalla esecuzione Le prestazioni a carico della di forniture di materiali di consumo, alla locazione/noleggio di attrezzature dalla prima fornite, alla assistenza e manutenzione, alla formazione del personale.
Non trattandosi di appalti di lavori, ai contratti ed alle cessioni di credito non è applicabile la disciplina di cui alla L.109/1994 e s.m.i.
Parte eccepisce che alle cessioni di credito sarebbe, invece, applicabile la disciplina, vincolistica, di cui alla legge 2248/1965 e segnatamente quella di cui all'art. 9 dell'Allegato E, la quale subordina l'efficacia della cessione alla approvazione da parte della Amministrazione. Parte La norma menzionata dalla e segnatamente l'art. 9 della L. 2248/1865 testualmente recita "Sul
prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
A sua volta, l'art. 70 del RD 2248/1923, recante norme in materia di disciplina del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, all'art. 70 prevede che: «Gli atti considerati nel precedente articolo
69" ovvero le cessioni di credito per le quali viene imposta la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, “debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della
L. 20 marzo 1865, n. 2248".
La norma del 1923, pertanto, stabilisce che, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'amministrazione debitrice della cessione avente ad oggetto il prezzo “dei contratti in corso", è necessaria l'adesione della medesima amministrazione debitrice. Pertanto, la cessione del credito, stipulata senza l'adesione dell'amministrazione interessata, è valida tra le parti, ma non è opponibile alla debitrice ceduta.
La ratio della norma è stata individuata nella necessità di evitare che nel corso della esecuzione del contratto "possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A", con la conseguenza che dette limitazioni operano solo “fino a quando il contatto
è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A". (sul tema cfr. Cass. 11475/2008 in materia di appalti di lavori ante la riforma di cui alla L.109/1994)
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, le norme descritte hanno carattere eccezionale, in quanto devianti rispetto alle regole generali prescritte in materia di cessione di crediti dagli artt. 1260 e segg. c.c., e costituenti espressione di un giudizio di bilanciamento tra l'art. 41 e l'art. 97 Cost., il primo in tema di libertà della iniziativa economica ed il secondo in tema di buon andamento nelle Pubbliche Amministrazioni:
Le norme si riferiscono testualmente alle sole Amministrazioni dello Stato ed in quanto eccezionali non sono suscettibili di interpretazione estensiva od analogica (cfr. Cass. 32788/2019 ma anche nello Parte specifico e per le Cass. n. 30658/2017)
Neanche la disciplina di cui alla precedente legge del 1865 trova applicazione ad Amministrazioni diverse rispetto allo Stato o agli Enti territoriali, stante la chiara individuazione dei suoi destinatari contenuta ad esempio nell'Allegato A e nell'Allegato F della medesima. (sul punto Tribunale di
Milano Sez I n. 7130 dell'11.11.2020 ma anche Cass. in massima n. 33344/2018)
Ad ogni modo, ed anche prescindendo dalle precedenti considerazioni, agli appalti di lavori, forniture e servizi è applicabile la disciplina speciale, cui sono soggette tutte le Pubbliche amministrazioni (che sono i soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 ed all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 oggi art. 3 del D.Lgs. 50/2016) di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti, che ha abrogato l'art. 117 del D.Lg.s 163/206, peraltro sostanzialmente analogo.
In forza dell'art. 106 D.Lgs.50/2016: "....13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato...".
Nel caso di specie non vi è alcuna prova dell'eventuale rifiuto dell'Amministrazione nel termine previsto, considerato che la notifica delle due cessioni risulta avvenuta nel 2014.
Rispetto a quanto innanzi, ovvero alla efficacia della cessione, è ininfluente la circostanza, valorizzata dalla opponente, secondo la quale le cessioni non sarebbero state notificate complete di allegati, depositati solo nell'odierno giudizio, a fronte della contestazione della opposta.
Dai contratti si desume come l'operazione compiuta si sostanziasse in un accordo quadro di cessione crediti pro soluto, nel quale erano in particolare ceduti, in blocco, crediti già sorti ovvero che fossero sorti nell'arco di mesi 12 relativamente al debitore ceduto, indicato nell'Allegato A.
Peraltro, risulta che nel 2015 la cessionaria, facendo riferimento alla cessione in precedenza Parte notificata, abbia trasmesso ad l'elenco delle fatture insolute oggetto di cessione che al tempo ammontavano alla cifra di € 460.552,26, diffidando la medesima al pagamento, anche ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.; nell'elenco vi erano anche le fatture di cui alla opposta ingiunzione di pagamento.
Nel 2016 era comunicato nuovo atto di diffida al pagamento delle fatture oggetto di cessione, nell'importo complessivo di € 156.129,97, con elenco in dettaglio della fatture.
Pertanto, le allegazioni della opponente sulla efficacia della comunicazione di cessione non possono che essere rigettate.
Parte Inoltre ed infine, la parte opposta sostiene che alcune fatture siano già state pagate dalla alla cessionaria e tale affermazione – non contestata- parrebbe trovare logica conferma nella sequenza attizia innanzi descritta.
3. Il credito vantato dalla parte opponente e le eccezioni di pagamento della opposta.
Accertata l'efficacia delle intervenute cessioni, vanno ritenute senza alcun dubbio sufficienti a fornire la prova delle forniture le fatture depositate in copia in giudizio. Si rileva come le eccezioni relative alla mancanza di prova delle eseguite forniture ( alcune fatture non si riferiscono a forniture di materiali) siano state- peraltro anche genericamente - sviluppate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e siano, in quanto tali inammissibili. Generico e pertanto ininfluente è anche il disconoscimento delle copie delle fatture depositate in giudizio.
D'altro canto, a parte due fatture che l'Amministrazione contesta in maniera specifica perché relative a forniture non legate ai due contratti depositati in atti e comunque a servizi che essa aveva dismesso, la prima non propone in maniera specifica alcuna contestazione sulla effettiva prestazione dei servizi e delle forniture da parte della cedente.
Generica e non provata è l'eccezione di pagamento, sorretta dal deposito di distinte di eseguiti mandati di pagamento, in favore della cedente, senza alcuna imputazione a contratti od a fatture.
Parte I pagamenti eseguiti da si riferiscono ad un arco temporale esteso che va dal 2012 al 2014, e si osserva come l'eccezione di avere estinto l'obbligazione appare in contrasto, sul piano logico, con la parallela allegazione “di non avere ricevuto le fatture" o meglio di non avere ricevuto 5 delle fatture di cui all'elenco riportato alla pag. 2 dell'atto di citazione. (come avrebbe fatto l'Amministrazione
a pagare l'intero debito se sostiene di non avere ricevuto le fatture?)
In diritto, allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso ma nel caso di specie il dato documentale appare di per sé equivoco), spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, ed in particolare estendendo l'esame al debito complessivo, che nel caso di specie era, al 2014, ed al 2015, ben maggiore rispetto a quello oggetto della odierna ingiunzione. (cfr. Cass. n.26945/2008)
Si osserva inoltre come una delle distinte di accredito depositate sia addirittura anteriore alla data di emissione della prima fattura dell'elenco contenuto nell'atto introduttivo.
L'Amministrazione eccepisce e documenta come la stessa, nel 2016, e segnatamente con ordinativo del 23.2.2016, abbia pagato alla cedente le fatture nn. 1010906129 del 2.10.2015, 1010907272 del
12.10.2015 e 1010907666 del 14.10.2015.
Detti pagamenti risultano effettuati non solo dopo la notifica della cessione crediti -avvenuta nel 2014- ma anche dopo la prima lettera di diffida, ricevuta il 6.7.2015, contenente il riferimento all'avvenuta cessione notificata ed alle fatture che avrebbero dovuto esser pagate alla cessionaria, oggetto delle medesime cessioni. (in ciò volendo valorizzare il mancato invio dell'allegato A nella prima notifica)
Da tanto discende la mancata produzione dell'effetto liberatorio degli eseguiti pagamenti, con riferimento al cessionario giusta art. 1264 c.c. L'Amministrazione eccepisce e documenta, inoltre, come i pagamenti delle fatture nn. 1010904371 del 23.9.2015, e 1010904372 del 23.9.2015 si riferiscano a rapporti diversi rispetto a quelli discendenti dai due contratti depositati in giudizio dall'opposto e, segnatamente, a servizi dismessi ed ad apparecchiature ritirate dalla cedente in forza della chiusura del laboratorio.
In difetto di prova della sussistenza di detto credito, il decreto ingiuntivo quantomeno in parte qua, va revocato.
4. Gli interessi di mora.
L'Amministrazione sostiene che non avrebbe ricevuto alcune fatture, e da tanto fa discendere la mancata debenza degli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.
La parte opponente sostiene di non avere ricevuto le fatture nn.
1010679096,1010679099,1010679100,1010792534,1010792535; nell'odierno giudizio la parte opposta non ha fornito prova che esse siano state effettivamente ricevute dal debitore.
Nel primo dei contratti, rep. 68 che fa riferimento alla deliberazione di approvazione degli atti di gara n. 397/2011, quanto agli interessi sui pagamenti si fa integrale riferimento al D.Lgs.231/2002 senza prevedere alcuna deroga pattizia alle predette norme.
Nel secondo contratto, rep. 93 che fa riferimento alla deliberazione di approvazione atti n. 1077 del
2011 all'art. 11 si dispone che i pagamenti debbano avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, con pattuizione (questa di dubbia legittimità in quanto in contrasto con il D.Lgs. 231/2002 che
è norma imperativa cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 469/2010 parte motiva) di decorrenza dei soli interessi legali ex art. 1284 c.c. tra ricevimento fattura ed emissione del mandato di pagamento.
Nella odierna controversia, effettivamente, il creditore non ha fornito prova del ricevimento della fattura.
L'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente a seguito della L. 24/2014 norma di interpretazione autentica del primo, testualmente prevede:
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini :
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data....
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto .
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.....".
Parte Orbene, pure accertata la mancata prova della data di invio e ricezione della fattura alla nondimeno la Corte di Cassazione ha precisato che: "Il debitore è tenuto al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, a meno che dimostri che al momento dell'emissione o ricezione della fattura la prestazione non era stata ancora eseguita.
Inoltre, è equiparata la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento come termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori quando non sono predefiniti termini di pagamento. La condanna al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nella liquidazione non è esclusa per la Pubblica Amministrazione, qualora si accerti l'inadempimento colposo della stessa...". (cfr.
Cass. n. 19825/2024)
Parte Nel caso concreto, risulta che la cessionaria, con missiva ricevuta da il 6.7.2015, abbia inoltrato alla odierna opponente una diffida al pagamento di una serie di fatture, tra le quali anche quelle che l'Amministrazione allega di non avere ricevuto.
Pertanto, si può ritenere che gli interessi moratori, legittimamente richiesti, decorrano, in forza di una norma, quale quella di cui al D.Lgs. 231/2002 che è norma imperativa ed a prescindere dalla maggiore tempistica prevista in uno dei contratti, nulla per contrasto con una norma imperativa, allo scadere del sessantesimo giorno dal ricevimento della diffida, ovvero dal 4.9.2015.
5. Conclusioni.
Conclusivamente, e nei soli limiti di cui sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, per Parte l'effetto, la condannata al pagamento della minore somma di € 33.470,58, differenza tra l'importo ingiunto e le fatture emesse per servizi dismessi come da precedente paragrafo, oltre interessi moratori dal 4.9.2015 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella quota di 5/6, ritenendo che il riconoscimento del minore credito integri gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese in quota di 1/6.
Le spese sono pertanto liquidate in € 6.347,00 al netto della disposta compensazione, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in valori medi, adeguati al livello di difficoltà delle questioni tutte esaminate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte 1
[...] di Pt 1 al decreto ingiuntivo n. 590/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il minor credito in capo alla società opposta, Parte condanna al pagamento della somma di € 33.470,58, oltre ad interessi moratori di cui al
D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. dal 4.9.2015 al saldo;
2. Condanna l'opponente al pagamento di 5/6 delle spese di lite, quota che liquida in € 6.347,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota.
Potenza, 12.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro