TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5805/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MIOTTO ROBERTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DEL BEL BELLUZ IDA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
6/11/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata in [...] il Parte_1
29/04/1993 e nato in [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
03/01/2013 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MEDUNA DI LIVENZA alle seguenti condizioni del ricorso introduttivo:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e dialogo gli uni nei confronti degli altri e liberi di fissare, ciascuno, la residenza ed il domicilio ove riterranno opportuno, comunicandone ogni variazione all'altro coniuge in ragione del fatto che c'è un figlio minore.
2) Con la presente separazione la sig.ra subentrerà quale unica intestataria del Parte_1
contratto di locazione avente per oggetto l'immobile presso il quale la stessa oggi risiede insieme al
Per_ figlio .
Per_ 3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione
Per prevalente presso la madre, ove il minore già stabilmente risiede. Il figlio avrà con i genitori un rapporto equilibrato e continuativo ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nel
2 rispetto della sua sensibilità e delle sue esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni.
5) Per quanto riguarda le modalità di visita, i genitori continueranno a mantenere quelle attuate durante la separazione di fatto. In particolare, il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio non convivente:
Per_
➢ nel periodo scolastico la sig.ra lascerà dai nonni paterni alle ore 7:30 del Parte_1
mattino per essere da loro accompagnato a scuola. La madre, terminato il turno di lavoro, passerà a
Per_ prendere dai nonni paterni il pomeriggio alle ore 17:00, eccezion fatta per il lunedì allorquando il figlio verrà accompagnato da una sua amica a svolgere l'attività sportiva dopo la scuola, ed ivi ripreso
Per_ al termine della stessa dalla madre, nonché per il giovedì allorquando, terminando la scuola ad orario tardo, sarà sempre accompagnato dall'amica a svolgere l'attività sportiva per poi rincasare con la sig.ra Parte_1
Per_
➢ i fine settimana saranno trascorsi da alternativamente presso la madre ovvero presso il padre
Per_ mantenendo gli orari già usualmente testati;
durante il periodo estivo, salvo il caso in cui sia iscritto ad un centro ricreativo, lo stesso sarà accompagnato dalla madre dai nonni paterni alle ore 7:30 ed ivi ripreso alle 17:00 al termine del turno lavorativo, fermo restando le modalità già descritte per i fine settimana;
Per_
➢ in estate starà inoltre con il padre così come con la madre per quindici giorni consecutivi e anche non consecutivi nel periodo che sarà concordato tra loro, allorquando i genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie;
➢ nel periodo natalizio, il minore trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore, rispettivamente dal 25
Dicembre al I gennaio alle ore 10.00 con l'uno e da qui alla mattina del 7 Gennaio (o del giorno del rientro scolastico) con l'altro, alternandosi negli anni i genitori nei rispettivi periodi. La Vigilia sarà
Per_ trascorsa con il genitore con il quale non trascorrerà il Natale (ed i giorni successivi), salvi diversi accordi tra i genitori;
3 ➢ il periodo pasquale sarà diviso giusta metà tra i genitori, con alternanza negli anni per il giorno di
Pasqua;
Per_
➢ I ponti infrannuali verranno trascorsi da con i genitori in maniera alternata.
I genitori potranno concordare deroghe al calendario dei turni di responsabilità, in considerazione di impegni od altri eventi straordinari, sia del figlio sia dei genitori stessi. In caso di malattia del figlio nel corso della settimana lavorativa, i coniugi si impegnano sin d'ora a rendersi disponibili a tenerlo con sé anche in deroga al diritto di visita stabilito e concordato.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
Per_ del figlio minore , la somma di euro 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente dalla madre, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, come individuate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori. Il genitore non anticipatario provvederà al rimborso entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.
8) L'intero importo dell'assegno unico e universale attualmente riconosciuto al sig. Parte_2
verrà percepito dalla sig.ra e il sig. si impegna a porre in essere tutti Parte_1 Parte_2
gli adempimenti che dovessero rendersi necessari per permetterne la liquidazione di detto emolumento a favore della madre.
9) Le detrazioni fiscali relative al figlio minore a carico dei ricorrenti saranno ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra.
11) i ricorrenti si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, della CIE o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio del figlio minore.
4 Quanto sopra indicato vale anche come piano genitoriale.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
5