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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mantelli giusta Email_1
procura depositata nel fascicolo telematico
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dall'avv. Laura S. M. Piscitello alermo.it) giusta procura Email_2 CP_1
generale alle liti del 4.5.2021, in atti
RESISTENTE
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, P.IVA_2 [...]
(CF ), in persona del Direttore pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo Email_3
RESISTENTI r.g. 1774/2024
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_4
RESISTENTE NON COSTITUITO
Avente ad OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 12.2.2024, – Parte_2
premettendo di essere proprietario dell'autovettura KIA, modello Sportage 2WD, targata FL267JF - ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29680202300045003000, notificata in data
15.1.2024 a mezzo del servizio postale, con cui aveva sollecitato il pagamento CP_6
della somma di € 17780,26, comprensiva degli interessi di mora calcolati fino al
18.12.2023, informandolo che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica avrebbe proceduto all'iscrizione al PRA di fermo amministrativo sul predetto veicolo.
L'opposizione è stata proposta limitatamente all'asserito mancato pagamento delle seguenti cartelle:
a. n. 296 2016 0072521723000, asseritamente notificata in data 02.03.17, di importo pari a € 590,00;
b. n. 296 2016 0084111442000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 4155,29;
c. n. 296 2016 0109274212000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 396,75;
d. 296 20170008346446000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 218,95;
e. n. 296 2017 0015385839000, asseritamente notificata in data 14.08.17, di importo pari a € 664,32;
f. n. 296 2018 0012496956000, asseritamente notificata in data 23.05.18, di importo pari a € 2.222,62;
g. n. 296 2018 0023418388000, asseritamente notificata in data 20.06.18, di importo pari a € 2.266,60;
2 r.g. 1774/2024
h. n. 296 2018 0044591559000, asseritamente notificata in data 06.11.18, di importo pari a € 339,89;
i. n. 296 2019 0022860775000, asseritamente notificata in data 06.11.18, di importo pari a € 725,48, per un totale di € 11.579,90.
Premesse l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili e la competenza del Giudice ordinario, l'opponente - precisando di aver inteso proporre il ricorso anche ai sensi dell'art. 19 comma 3 D. Lgs. 546/1992 per vizi propri del ruolo incorporati nell'atto oggetto di impugnazione – ha eccepito l'infondatezza della pretesa tributaria per difetto di notifica degli atti presupposti e difetto di motivazione, e dunque la nullità insanabile del preavviso in quanto non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti essendo maturato, in relazione a ciascuno, il relativo termine di prescrizione nel periodo intercorso tra l'asserita notifica delle cartelle e l'atto impugnato, con conseguente estinzione della pretesa e difetto di legittimazione di decaduta dal diritto di porre in essere l'azione di recupero. CP_6
Si è costituito il eccependo l'incompetenza del tribunale adito Controparte_1
relativamente all'opposizione proposta avverso il procedimento di fermo amministrativo attivato in esecuzione di cartelle esattoriali notificate per sanzioni irrogate a seguito di violazione di norme del Codice della Strada e richiamando al riguardo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11177/2018; contestando, poi,
l'intervenuta prescrizione, per essere stati i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni notificati nei termini di cui all'art. 201 CdS ed avendo l'Ente proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel termine di cinque anni.
Si sono poi separatamente costituite l' Controparte_3
di , eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale e il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, non essendo posta in discussione la legittimità sostanziale del credito erariale ed investendo l'impugnazione l'attività propria dell'Agente della
Riscossione, e – tardivamente - l' deducendo l'irretrattabilità del credito erariale CP_6
e la validità della comunicazione di fermo, munita di motivazione sufficiente, contestando l'asserita prescrizione in ragione della notifica, con effetti interruttivi, di intimazioni di pagamento e della sospensione del termine di prescrizione di tutti i
3 r.g. 1774/2024
termini di pagamento in forza della disciplina emergenziale introdotta in periodo pandemico con effetto dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
In esito alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con ordinanza del
27.11.2024 il Giudice designato ha invitato le parti a dedurre in merito alla giurisdizione del giudice tributario relativamente all'opposizione proposta avverso la parte del preavviso di fermo fondato su pretese di natura tributaria;
ha quindi fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc e assegnato alle parti termini per note conclusive.
All'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, al termine della discussione orale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
***
In via preliminare va dato atto della nullità della notifica telematica nei confronti del non costituitosi in giudizio, in quanto eseguita ad indirizzo che – come Controparte_5
risulta dalla relata di notificazione – sarebbe stato tratto dal sito web ufficiale dell'ente essendo risultate vane le ricerche eseguite presso altri Pubblici Registri.
L'art. 16 ter DL 179/2012 elenca i pubblici registri ai quali attingere gli indirizzi pec ai fini delle notificazioni di atti processuali e, per effetto della modifica introdotta dall'art. 28 DL 76/2020, l'indirizzo della PA destinataria deve essere estratto dal Registro
PP.AA e, in via residuale, ove l'amministrazione non risulti censita nel predetto registro, sarà considerata valida la notifica effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 – ter D. Lgs. 82/2005 (Indice IPA).
La mancata costituzione del ha peraltro impedito qualsiasi effetto Controparte_5
sanante. Non essendo stato il vizio rilevato in precedenza, sarebbe stato tuttavia superfluo disporre la rinnovazione della notifica nulla all'udienza di discussione, avendo carattere assorbente l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal e la declinatoria della giurisdizione in seguito al rilievo officioso CP_5 CP_1
di cui alla richiamata ordinanza.
Ed invero, come osservato nell'ordinanza emessa il 27.11.2024 le cartelle n. 296 2016
0072521723000, n. 296 2016 0109274212000, n. 296 20170008346446000, n. 296 2018
0023418388000, n. 296 2019 0022860775000, riguardano pretese tributarie (sulla natura di tributo delle tasse automobilistiche si veda per tutte la sentenza della Corte
4 r.g. 1774/2024
Costituzionale n. 152/2018) per cui il preavviso di fermo emesso ai sensi dell'art. 86
DPR 602/73 avrebbe dovuto essere impugnato – relativamente alle pretese creditorie fondate sulle indicate cartelle – dinanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente la corrispondente pretesa tributaria.
Il ricorrente si è peraltro espressamente avvalso della facoltà concessagli dall'art. 19 co. 3 D. Lgs. 546/1992 di impugnare cumulativamente anche gli atti presupposti che assume non essergli stati notificati, al fine di far valere “i vizi propri del ruolo” incorporati nell'atto oggetto di impugnazione, impugnazione che quindi investe non soltanto la nullità dell'atto consequenziale ma l'esistenza stessa della pretesa tributaria (Cass. sez. 5, n.
1144/2018; ord. 33526/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (sent. 14.4.2020 n.
7822).
A tali conclusioni il Supremo Collegio è pervenuto valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. E' stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei seguenti termini: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di
5 r.g. 1774/2024
ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma
e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass. SU 1394/2022).
Ebbene, poiché con l'ordinanza n. 15354/2015, le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte hanno affermato che il fermo si colloca temporalmente tra la notificazione della cartella di pagamento ed il pignoramento, è atto discrezionale del concessionario, oggi agente della riscossione, e non è un passaggio necessario per l'avvio della procedura esecutiva, e poiché le contestazioni dell'opponente investono l'esistenza della pretesa creditoria oggetto delle cartelle di pagamento che si assumono non notificate, la controversia deve ritenersi riservata alla cognizione del giudice tributario.
Difetta quindi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, per cui trattandosi di preavviso di fermo di bene mobile concernente una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria ed essendo stata proposta l'impugnazione non già separatamente, innanzi ai giudici diversamente competenti in
6 r.g. 1774/2024
relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, bensì unicamente dinanzi al GO, la causa dovrebbe essere trattenuta dal Tribunale soltanto in relazione ai crediti non tributari.
Rispetto a questi ultimi è però fondata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal e dall' . Controparte_1 Controparte_3
Come statuito nella già citata ordinanza n. 15354/2015, quantomeno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può che essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione. In sostanza decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta ,o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, oppure disporre il fermo dei beni mobili registrati.
Sicché quella in oggetto è una misura puramente afflittiva in quanto volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione e come tale impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. La corrispondente iniziativa giudiziaria si configura di fatto come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa, in base agli ordinari criteri di riparto di competenza per valore, materia territorio (vds. anche Cass.
SU 959/2017; 28509/2022, 6790/2024).
La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo e l'ipoteca resta fermo sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardo l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla riscossione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista formale della regolarità formale dell'atto.
Nel caso di specie, in cui le cartelle di pagamento relative a crediti non tributari scaturiscono da violazioni del Codice della Strada, vale il principio – anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – per cui spetta al Giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza per materia e territorio riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,
7 r.g. 1774/2024
sia se formulate ai sensi dell'art- 615 c.p.c., sia se volte contrastare con azione di accertamento negativo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 (Cass. sez. 3, ord. 14328/2023) o l'iscrizione di fermo amministrativo, che dell'iscrizione di ipoteca condivide la natura cautelare e di coazione all'adempimento.
Tale principio è valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza – ingiunzione
(opposizione c.d. recuperatoria), sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso (opposizione c.d. preventiva) (come nel caso in cui si eccepisca la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella) (Cass.
14328/2023).
Si è osservato in proposito che la modulazione della ripartizione della competenza c.d. verticale, nell'ambito della categoria delle opposizioni a sanzioni amministrative appartenenti in generale alla competenza del giudice di pace, prevede che il Tribunale sia competente per materia per le controversie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f del comma
4. Per le ipotesi previste dal comma 5, lettere a) e b), la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale con riferimento ad un criterio di competenza per materia con limite di valore (vds. Corte Cost. 370/2007), dove il valore come limite di ripartizione è inteso con riferimento alla sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo ad € 15.493,00 o sanzione pecuniaria edittale proporzionale senza previsione di limite massimo per cui è stata applicata una sanzione superiore ad € 15.493,00.
L'ipotesi di cui alla lettera a) determina quindi la competenza in base al criterio normativo di previsione della sanzione nel massimo, indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata e, quindi, indipendentemente dal valore concreto della controversia (Cass. SU 10261/2018).
Non è allora evidentemente condivisibile neppure l'assunto del ricorrente secondo cui poiché, nel caso specifico, è stata impugnata una comunicazione preventiva di fermo amministrativo del valore complessivo di € 17.780.26 (e il valore del giudizio, ai fini del
T.U. spese di giustizia è stato dichiarato pari a € 16.484,85) è assolutamente pacifico che, per individuare il Giudice competente a conoscere e a decidere della causa, si debba tener conto
8 r.g. 1774/2024
del disposto di cui all'art. 7 c.p.c. E, pertanto, l'odierna domanda giudiziale, correttamente, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è stata proposta innanzi al Tribunale Civile di
Palermo.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in passato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 bis comma 3 legge 689/81
(di cui l'art. 6 D. Lgs. 150/2011 riproduce il contenuto) in riferimento all'art. 3 Cost nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetta al tribunale anzichè al giudice di pace quando, per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva, il valore della causa di opposizione ordinanza ingiunzione superi il complessivo importo di lire 30 milioni.
Con la sentenza n. 370,2007 si è affermato, quanto al merito della censura, che l'art. 22-bis, terzo comma, lettera a), della legge n. 689 del 1981 - norma speciale sia rispetto a quella dell'art. 10, secondo comma, cpc, sia rispetto a quella di cui all'art. 7 cpc - ancora la competenza del Tribunale, in luogo di quella del Giudice di Pace, al fatto che per la singola violazione sia «prevista» una sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo a lire trenta milioni;
per cui la circostanza che il giudizio abbia ad oggetto una molteplicità di sanzioni, tutte opposte con ricorso cumulativo innanzi al giudice di pace
(al pari che se le sanzioni stesse fossero state singolarmente contestate con altrettante opposizioni, poi riunite dal giudice), non vale a superare la circostanza, dirimente, che la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore (il dictum del giudice costituzionale è stato richiamato dalle SU nella sentenza n. 10261/2018).
La questione è stata affrontata expressis verbis nella sentenza n. 7460/2019 con cui si
è sancito, da parte dell'organo di nomofilachia, che poiché la competenza del giudice di pace in tema di opposizione a preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria ha natura di competenza per materia - non per valore, la stessa non risente dell'eventuale cumulo delle domande (che avrebbe rilievo solamente nel caso in cui si fosse in presenza di un'ipotesi di competenza per valore). Consegue che l'opposizione proposta, con unico atto,
9 r.g. 1774/2024
avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale. Ciò posto, laddove le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.
***
La fondatezza delle questioni oggetto di rilievo officioso – oggetto di indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio – preclude l'esame del merito delle contestazioni mosse dal ricorrente avverso la comunicazione preventiva dell'iscrizione di fermo amministrativo.
Tenuto conto che il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario è stato oggetto di rilievo officioso e della tardiva costituzione di ricorrono giusti motivi CP_6
per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'Agente della riscossione e per disporne la compensazione parziale in ragione di metà nei confronti degli altri resistenti costituiti in giudizio. Al ricorrente va pertanto fatto carico di rifondere a questi ultimi la frazione residua, liquidata in dispositivo applicando, per le prime due fasi, i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad €
26.000,00 e riducendo del 50% i compensi tabellari delle altre due fasi, stante la natura documentale del giudizio e la sua breve durata.
Nulla sulle spese nei confronti del non costituitosi. Controparte_5
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sulle domande proposte da con il ricorso depositato Parte_2
il 12.2.2024 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29680202300045003000, notificato in data 15.1.2024 , così decide: dichiara nulla la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del Controparte_5
10 r.g. 1774/2024
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'impugnazione proposta in relazione alle pretese tributarie di cui alle cartelle n. 296 2016
0072521723000, n. 296 2016 0109274212000, n. 296 20170008346446000, n. 296 2018
0023418388000, n. 296 2019 0022860775000; dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in relazione alle pretese non tributarie oggetto delle cartelle di pagamento n. 296 2016 0084111442000, n. 296 2017
0015385839000; n. 296 2018 0012496956000, n. 296 2018 0044591559000, essendo competenti i giudici di Pace dei luoghi in cui sono state accertate le violazioni del Codice della Strada;
dichiara le spese di lite interamente compensate nel rapporto tra il ricorrente e
, le compensa in ragione di metà nel rapporto tra il Controparte_4
ricorrente, il e e condanna il ricorrente a Controparte_1 Controparte_3
pagare ai resistenti la frazione residua che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi
€ 1.693,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mantelli giusta Email_1
procura depositata nel fascicolo telematico
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dall'avv. Laura S. M. Piscitello alermo.it) giusta procura Email_2 CP_1
generale alle liti del 4.5.2021, in atti
RESISTENTE
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, P.IVA_2 [...]
(CF ), in persona del Direttore pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo Email_3
RESISTENTI r.g. 1774/2024
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_4
RESISTENTE NON COSTITUITO
Avente ad OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 12.2.2024, – Parte_2
premettendo di essere proprietario dell'autovettura KIA, modello Sportage 2WD, targata FL267JF - ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29680202300045003000, notificata in data
15.1.2024 a mezzo del servizio postale, con cui aveva sollecitato il pagamento CP_6
della somma di € 17780,26, comprensiva degli interessi di mora calcolati fino al
18.12.2023, informandolo che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica avrebbe proceduto all'iscrizione al PRA di fermo amministrativo sul predetto veicolo.
L'opposizione è stata proposta limitatamente all'asserito mancato pagamento delle seguenti cartelle:
a. n. 296 2016 0072521723000, asseritamente notificata in data 02.03.17, di importo pari a € 590,00;
b. n. 296 2016 0084111442000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 4155,29;
c. n. 296 2016 0109274212000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 396,75;
d. 296 20170008346446000, asseritamente notificata in data 16.06.17, di importo pari a € 218,95;
e. n. 296 2017 0015385839000, asseritamente notificata in data 14.08.17, di importo pari a € 664,32;
f. n. 296 2018 0012496956000, asseritamente notificata in data 23.05.18, di importo pari a € 2.222,62;
g. n. 296 2018 0023418388000, asseritamente notificata in data 20.06.18, di importo pari a € 2.266,60;
2 r.g. 1774/2024
h. n. 296 2018 0044591559000, asseritamente notificata in data 06.11.18, di importo pari a € 339,89;
i. n. 296 2019 0022860775000, asseritamente notificata in data 06.11.18, di importo pari a € 725,48, per un totale di € 11.579,90.
Premesse l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili e la competenza del Giudice ordinario, l'opponente - precisando di aver inteso proporre il ricorso anche ai sensi dell'art. 19 comma 3 D. Lgs. 546/1992 per vizi propri del ruolo incorporati nell'atto oggetto di impugnazione – ha eccepito l'infondatezza della pretesa tributaria per difetto di notifica degli atti presupposti e difetto di motivazione, e dunque la nullità insanabile del preavviso in quanto non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti essendo maturato, in relazione a ciascuno, il relativo termine di prescrizione nel periodo intercorso tra l'asserita notifica delle cartelle e l'atto impugnato, con conseguente estinzione della pretesa e difetto di legittimazione di decaduta dal diritto di porre in essere l'azione di recupero. CP_6
Si è costituito il eccependo l'incompetenza del tribunale adito Controparte_1
relativamente all'opposizione proposta avverso il procedimento di fermo amministrativo attivato in esecuzione di cartelle esattoriali notificate per sanzioni irrogate a seguito di violazione di norme del Codice della Strada e richiamando al riguardo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11177/2018; contestando, poi,
l'intervenuta prescrizione, per essere stati i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni notificati nei termini di cui all'art. 201 CdS ed avendo l'Ente proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel termine di cinque anni.
Si sono poi separatamente costituite l' Controparte_3
di , eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale e il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, non essendo posta in discussione la legittimità sostanziale del credito erariale ed investendo l'impugnazione l'attività propria dell'Agente della
Riscossione, e – tardivamente - l' deducendo l'irretrattabilità del credito erariale CP_6
e la validità della comunicazione di fermo, munita di motivazione sufficiente, contestando l'asserita prescrizione in ragione della notifica, con effetti interruttivi, di intimazioni di pagamento e della sospensione del termine di prescrizione di tutti i
3 r.g. 1774/2024
termini di pagamento in forza della disciplina emergenziale introdotta in periodo pandemico con effetto dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
In esito alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con ordinanza del
27.11.2024 il Giudice designato ha invitato le parti a dedurre in merito alla giurisdizione del giudice tributario relativamente all'opposizione proposta avverso la parte del preavviso di fermo fondato su pretese di natura tributaria;
ha quindi fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc e assegnato alle parti termini per note conclusive.
All'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, al termine della discussione orale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
***
In via preliminare va dato atto della nullità della notifica telematica nei confronti del non costituitosi in giudizio, in quanto eseguita ad indirizzo che – come Controparte_5
risulta dalla relata di notificazione – sarebbe stato tratto dal sito web ufficiale dell'ente essendo risultate vane le ricerche eseguite presso altri Pubblici Registri.
L'art. 16 ter DL 179/2012 elenca i pubblici registri ai quali attingere gli indirizzi pec ai fini delle notificazioni di atti processuali e, per effetto della modifica introdotta dall'art. 28 DL 76/2020, l'indirizzo della PA destinataria deve essere estratto dal Registro
PP.AA e, in via residuale, ove l'amministrazione non risulti censita nel predetto registro, sarà considerata valida la notifica effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 – ter D. Lgs. 82/2005 (Indice IPA).
La mancata costituzione del ha peraltro impedito qualsiasi effetto Controparte_5
sanante. Non essendo stato il vizio rilevato in precedenza, sarebbe stato tuttavia superfluo disporre la rinnovazione della notifica nulla all'udienza di discussione, avendo carattere assorbente l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal e la declinatoria della giurisdizione in seguito al rilievo officioso CP_5 CP_1
di cui alla richiamata ordinanza.
Ed invero, come osservato nell'ordinanza emessa il 27.11.2024 le cartelle n. 296 2016
0072521723000, n. 296 2016 0109274212000, n. 296 20170008346446000, n. 296 2018
0023418388000, n. 296 2019 0022860775000, riguardano pretese tributarie (sulla natura di tributo delle tasse automobilistiche si veda per tutte la sentenza della Corte
4 r.g. 1774/2024
Costituzionale n. 152/2018) per cui il preavviso di fermo emesso ai sensi dell'art. 86
DPR 602/73 avrebbe dovuto essere impugnato – relativamente alle pretese creditorie fondate sulle indicate cartelle – dinanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente la corrispondente pretesa tributaria.
Il ricorrente si è peraltro espressamente avvalso della facoltà concessagli dall'art. 19 co. 3 D. Lgs. 546/1992 di impugnare cumulativamente anche gli atti presupposti che assume non essergli stati notificati, al fine di far valere “i vizi propri del ruolo” incorporati nell'atto oggetto di impugnazione, impugnazione che quindi investe non soltanto la nullità dell'atto consequenziale ma l'esistenza stessa della pretesa tributaria (Cass. sez. 5, n.
1144/2018; ord. 33526/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (sent. 14.4.2020 n.
7822).
A tali conclusioni il Supremo Collegio è pervenuto valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. E' stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei seguenti termini: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di
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ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma
e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass. SU 1394/2022).
Ebbene, poiché con l'ordinanza n. 15354/2015, le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte hanno affermato che il fermo si colloca temporalmente tra la notificazione della cartella di pagamento ed il pignoramento, è atto discrezionale del concessionario, oggi agente della riscossione, e non è un passaggio necessario per l'avvio della procedura esecutiva, e poiché le contestazioni dell'opponente investono l'esistenza della pretesa creditoria oggetto delle cartelle di pagamento che si assumono non notificate, la controversia deve ritenersi riservata alla cognizione del giudice tributario.
Difetta quindi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, per cui trattandosi di preavviso di fermo di bene mobile concernente una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria ed essendo stata proposta l'impugnazione non già separatamente, innanzi ai giudici diversamente competenti in
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relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, bensì unicamente dinanzi al GO, la causa dovrebbe essere trattenuta dal Tribunale soltanto in relazione ai crediti non tributari.
Rispetto a questi ultimi è però fondata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal e dall' . Controparte_1 Controparte_3
Come statuito nella già citata ordinanza n. 15354/2015, quantomeno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può che essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione. In sostanza decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta ,o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, oppure disporre il fermo dei beni mobili registrati.
Sicché quella in oggetto è una misura puramente afflittiva in quanto volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione e come tale impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. La corrispondente iniziativa giudiziaria si configura di fatto come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, con conseguente devoluzione al giudice adito della cognizione sia della misura che del merito della pretesa, in base agli ordinari criteri di riparto di competenza per valore, materia territorio (vds. anche Cass.
SU 959/2017; 28509/2022, 6790/2024).
La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo e l'ipoteca resta fermo sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardo l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla riscossione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista formale della regolarità formale dell'atto.
Nel caso di specie, in cui le cartelle di pagamento relative a crediti non tributari scaturiscono da violazioni del Codice della Strada, vale il principio – anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – per cui spetta al Giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza per materia e territorio riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,
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sia se formulate ai sensi dell'art- 615 c.p.c., sia se volte contrastare con azione di accertamento negativo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 (Cass. sez. 3, ord. 14328/2023) o l'iscrizione di fermo amministrativo, che dell'iscrizione di ipoteca condivide la natura cautelare e di coazione all'adempimento.
Tale principio è valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza – ingiunzione
(opposizione c.d. recuperatoria), sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso (opposizione c.d. preventiva) (come nel caso in cui si eccepisca la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella) (Cass.
14328/2023).
Si è osservato in proposito che la modulazione della ripartizione della competenza c.d. verticale, nell'ambito della categoria delle opposizioni a sanzioni amministrative appartenenti in generale alla competenza del giudice di pace, prevede che il Tribunale sia competente per materia per le controversie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f del comma
4. Per le ipotesi previste dal comma 5, lettere a) e b), la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale con riferimento ad un criterio di competenza per materia con limite di valore (vds. Corte Cost. 370/2007), dove il valore come limite di ripartizione è inteso con riferimento alla sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo ad € 15.493,00 o sanzione pecuniaria edittale proporzionale senza previsione di limite massimo per cui è stata applicata una sanzione superiore ad € 15.493,00.
L'ipotesi di cui alla lettera a) determina quindi la competenza in base al criterio normativo di previsione della sanzione nel massimo, indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata e, quindi, indipendentemente dal valore concreto della controversia (Cass. SU 10261/2018).
Non è allora evidentemente condivisibile neppure l'assunto del ricorrente secondo cui poiché, nel caso specifico, è stata impugnata una comunicazione preventiva di fermo amministrativo del valore complessivo di € 17.780.26 (e il valore del giudizio, ai fini del
T.U. spese di giustizia è stato dichiarato pari a € 16.484,85) è assolutamente pacifico che, per individuare il Giudice competente a conoscere e a decidere della causa, si debba tener conto
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del disposto di cui all'art. 7 c.p.c. E, pertanto, l'odierna domanda giudiziale, correttamente, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è stata proposta innanzi al Tribunale Civile di
Palermo.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in passato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 bis comma 3 legge 689/81
(di cui l'art. 6 D. Lgs. 150/2011 riproduce il contenuto) in riferimento all'art. 3 Cost nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetta al tribunale anzichè al giudice di pace quando, per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva, il valore della causa di opposizione ordinanza ingiunzione superi il complessivo importo di lire 30 milioni.
Con la sentenza n. 370,2007 si è affermato, quanto al merito della censura, che l'art. 22-bis, terzo comma, lettera a), della legge n. 689 del 1981 - norma speciale sia rispetto a quella dell'art. 10, secondo comma, cpc, sia rispetto a quella di cui all'art. 7 cpc - ancora la competenza del Tribunale, in luogo di quella del Giudice di Pace, al fatto che per la singola violazione sia «prevista» una sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo a lire trenta milioni;
per cui la circostanza che il giudizio abbia ad oggetto una molteplicità di sanzioni, tutte opposte con ricorso cumulativo innanzi al giudice di pace
(al pari che se le sanzioni stesse fossero state singolarmente contestate con altrettante opposizioni, poi riunite dal giudice), non vale a superare la circostanza, dirimente, che la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore (il dictum del giudice costituzionale è stato richiamato dalle SU nella sentenza n. 10261/2018).
La questione è stata affrontata expressis verbis nella sentenza n. 7460/2019 con cui si
è sancito, da parte dell'organo di nomofilachia, che poiché la competenza del giudice di pace in tema di opposizione a preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria ha natura di competenza per materia - non per valore, la stessa non risente dell'eventuale cumulo delle domande (che avrebbe rilievo solamente nel caso in cui si fosse in presenza di un'ipotesi di competenza per valore). Consegue che l'opposizione proposta, con unico atto,
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avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale. Ciò posto, laddove le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.
***
La fondatezza delle questioni oggetto di rilievo officioso – oggetto di indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio – preclude l'esame del merito delle contestazioni mosse dal ricorrente avverso la comunicazione preventiva dell'iscrizione di fermo amministrativo.
Tenuto conto che il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario è stato oggetto di rilievo officioso e della tardiva costituzione di ricorrono giusti motivi CP_6
per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'Agente della riscossione e per disporne la compensazione parziale in ragione di metà nei confronti degli altri resistenti costituiti in giudizio. Al ricorrente va pertanto fatto carico di rifondere a questi ultimi la frazione residua, liquidata in dispositivo applicando, per le prime due fasi, i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad €
26.000,00 e riducendo del 50% i compensi tabellari delle altre due fasi, stante la natura documentale del giudizio e la sua breve durata.
Nulla sulle spese nei confronti del non costituitosi. Controparte_5
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sulle domande proposte da con il ricorso depositato Parte_2
il 12.2.2024 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 29680202300045003000, notificato in data 15.1.2024 , così decide: dichiara nulla la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del Controparte_5
10 r.g. 1774/2024
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'impugnazione proposta in relazione alle pretese tributarie di cui alle cartelle n. 296 2016
0072521723000, n. 296 2016 0109274212000, n. 296 20170008346446000, n. 296 2018
0023418388000, n. 296 2019 0022860775000; dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in relazione alle pretese non tributarie oggetto delle cartelle di pagamento n. 296 2016 0084111442000, n. 296 2017
0015385839000; n. 296 2018 0012496956000, n. 296 2018 0044591559000, essendo competenti i giudici di Pace dei luoghi in cui sono state accertate le violazioni del Codice della Strada;
dichiara le spese di lite interamente compensate nel rapporto tra il ricorrente e
, le compensa in ragione di metà nel rapporto tra il Controparte_4
ricorrente, il e e condanna il ricorrente a Controparte_1 Controparte_3
pagare ai resistenti la frazione residua che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi
€ 1.693,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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