Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 1016
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge in relazione all’accertamento incidentale della pericolosità sociale qualificata e in relazione alla perimetrazione temporale della stessa

    La Corte ha ritenuto che la pericolosità sociale fosse stata correttamente accertata e delimitata temporalmente, basandosi sulla sentenza di condanna per associazione mafiosa e sulla cessazione della sorveglianza speciale. Ha inoltre affermato che i beni confiscati sono stati acquistati nell'arco temporale di accertata pericolosità o successivamente, ma riconducibili a proventi illeciti accumulati in quel periodo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, essendo la motivazione omessa e apparente in punto di prognosi della pericolosità

    La Corte ha ritenuto che la pericolosità sociale fosse stata correttamente accertata e delimitata temporalmente, basandosi sulla sentenza di condanna per associazione mafiosa e sulla cessazione della sorveglianza speciale. Ha inoltre affermato che i beni confiscati sono stati acquistati nell'arco temporale di accertata pericolosità o successivamente, ma riconducibili a proventi illeciti accumulati in quel periodo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, essendo meramente apparente la motivazione in relazione al giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi e in punto di valutazione delle specifiche allegazioni difensive

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla sproporzione non fosse apparente, avendo considerato le obiezioni difensive e la consulenza di parte. Ha spiegato che i costi di sostentamento del nucleo familiare sono stati correttamente valutati secondo indici ISTAT, escludendo la rilevanza del fatto che i ricorrenti avessero vissuto in un'abitazione di proprietà dei genitori della moglie. La vincita al lotto è stata ritenuta insufficiente a sanare il bilancio familiare. I costi di costruzione degli immobili sono stati attribuiti correttamente al proposto, non essendovi riscontro documentale che li attribuisse alla società GE.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge in relazione all’accertamento incidentale della pericolosità sociale qualificata e in relazione alla perimetrazione temporale della stessa

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso proposto dalla terza interessata NA DR, i quali deducono unicamente questioni concernenti la pericolosità del proposto e la sua delimitazione temporale, in quanto il terzo interessato può rivendicare solo l'effettiva titolarità dei beni, non potendo prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, essendo la motivazione omessa e apparente in punto di prognosi della pericolosità

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso proposto dalla terza interessata NA DR, i quali deducono unicamente questioni concernenti la pericolosità del proposto e la sua delimitazione temporale, in quanto il terzo interessato può rivendicare solo l'effettiva titolarità dei beni, non potendo prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura.

  • Rigettato
    Violazione di legge, essendo meramente apparente la motivazione in relazione al giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi e in punto di valutazione delle specifiche allegazioni difensive

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla sproporzione non fosse apparente, avendo considerato le obiezioni difensive e la consulenza di parte. Ha spiegato che i costi di sostentamento del nucleo familiare sono stati correttamente valutati secondo indici ISTAT, escludendo la rilevanza del fatto che i ricorrenti avessero vissuto in un'abitazione di proprietà dei genitori della moglie. La vincita al lotto è stata ritenuta insufficiente a sanare il bilancio familiare. I costi di costruzione degli immobili sono stati attribuiti correttamente al proposto, non essendovi riscontro documentale che li attribuisse alla società GE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1016
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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