CASS
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di RI RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA NN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia LE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie presentate dall’Avv. Rocco Marsiglia, difensore di fiducia di RO RI, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 15 novembre 2022, con cui RO RI veniva dichiarato Penale Sent. Sez. 6 Num. 6827 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 28/01/2026 2 responsabile del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza RO RI, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di norma processuale, in relazione all’art. 161, comma 4, ed eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato hanno presentato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con un unico motivo, la difesa ha sollevato due questioni: a) la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, disposta presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., precedentemente al tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputato, con una non consentita inversione cronologica dell’ordine delle notifiche degli atti di vocatio in ius;
b) la non conoscenza del processo di appello per avere il difensore perso i contatti con l’imputato, il quale non era mai comparso in udienza. 2. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può — e talora deve necessariamente — accedere all'esame dei relativi atti processuali (così, Sez. Un. n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv 220092). Nel caso di specie, risulta – conformemente a quanto rappresentato nel ricorso - che nonostante l’imputato avesse eletto domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello venne effettuata immediatamente nelle forme contemplate dall’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (i.e. presso lo studio del difensore di fiducia), senza attendere l’esito negativo della notifica al domicilio eletto, che venne comunque spedita e che ebbe, tuttavia, esito negativo. 2.1. L’inversione dell’ordine cronologico delle notifiche rispetto a quello previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - a tenore del quale la notifica al difensore è passaggio successivo ed eventuale, presupponendo che la notifica al 3 domicilio eletto o dichiarato dall’imputato non abbia avuto positivo riscontro- integra, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, una nullità generale a regime intermedio. Ed infatti, la notificazione della citazione dell'imputato, effettuata in modo diverso da quello previsto, deve essere tenuta distinta dalla omessa notifica che integra una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art.179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale “anomalia” procedurale, di regola, in virtù del rapporto fiduciario tra imputato e difensore - rapporto che lascia presumere come tale notifica risulti, comunque, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto – dà luogo ad una nullità di ordine generale e a regime intermedio a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e, soprattutto, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione;
Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505) 3. Nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità dinnanzi alla Corte di appello, nel corso della udienza del 20 novembre 2024. Di tanto se ne dà atto anche in sentenza, avendo i Giudici del merito ritenuto l’eccezione infondata, affermando che la notifica fosse comunque andata a buon fine. Ora, a prescindere dalla correttezza o meno di tale valutazione - è certo – e tanto emerge dal verbale di udienza – che il difensore non ha prospettato ai Giudici del merito la effettiva e concreta lesione al diritto di difesa, conseguente alla dedotta ed accertata inversione cronologica dell’ordine delle notifiche del decreto di citazione. Il difensore, infatti, nel sollevare l’eccezione di nullità, non ha allegato ai Giudici di appello elementi specifici da cui essi avrebbero potuto inferire che l'imputato fosse rimasto all'oscuro della vocatio in ius. 3.1. Né una tale omissione può essere “colmata” lamentando, con il ricorso, la non conoscenza del processo in capo al RI: la questione, peraltro genericamente posta e non chiaramente collegata alla “riscontrata anomalia” procedurale, poggia sull’affermazione difensiva – assertiva e indimostrata – di non avere avuto alcun contatto con l’imputato da circa due anni. Che, poi, l’imputato sia rimasto all’oscuro del processo a suo carico è affermazione ardua da sostenere, avendo egli eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, proposto appello e soprattutto avendo il preciso onere di 4 informarsi dell’andamento del processo a suo carico, per il tramite del proprio difensore. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NN RC PR
udita la relazione svolta dal Consigliere LA NN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia LE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie presentate dall’Avv. Rocco Marsiglia, difensore di fiducia di RO RI, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 15 novembre 2022, con cui RO RI veniva dichiarato Penale Sent. Sez. 6 Num. 6827 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 28/01/2026 2 responsabile del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza RO RI, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di norma processuale, in relazione all’art. 161, comma 4, ed eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato hanno presentato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con un unico motivo, la difesa ha sollevato due questioni: a) la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, disposta presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., precedentemente al tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputato, con una non consentita inversione cronologica dell’ordine delle notifiche degli atti di vocatio in ius;
b) la non conoscenza del processo di appello per avere il difensore perso i contatti con l’imputato, il quale non era mai comparso in udienza. 2. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può — e talora deve necessariamente — accedere all'esame dei relativi atti processuali (così, Sez. Un. n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv 220092). Nel caso di specie, risulta – conformemente a quanto rappresentato nel ricorso - che nonostante l’imputato avesse eletto domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello venne effettuata immediatamente nelle forme contemplate dall’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (i.e. presso lo studio del difensore di fiducia), senza attendere l’esito negativo della notifica al domicilio eletto, che venne comunque spedita e che ebbe, tuttavia, esito negativo. 2.1. L’inversione dell’ordine cronologico delle notifiche rispetto a quello previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - a tenore del quale la notifica al difensore è passaggio successivo ed eventuale, presupponendo che la notifica al 3 domicilio eletto o dichiarato dall’imputato non abbia avuto positivo riscontro- integra, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, una nullità generale a regime intermedio. Ed infatti, la notificazione della citazione dell'imputato, effettuata in modo diverso da quello previsto, deve essere tenuta distinta dalla omessa notifica che integra una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art.179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale “anomalia” procedurale, di regola, in virtù del rapporto fiduciario tra imputato e difensore - rapporto che lascia presumere come tale notifica risulti, comunque, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto – dà luogo ad una nullità di ordine generale e a regime intermedio a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e, soprattutto, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione;
Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505) 3. Nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità dinnanzi alla Corte di appello, nel corso della udienza del 20 novembre 2024. Di tanto se ne dà atto anche in sentenza, avendo i Giudici del merito ritenuto l’eccezione infondata, affermando che la notifica fosse comunque andata a buon fine. Ora, a prescindere dalla correttezza o meno di tale valutazione - è certo – e tanto emerge dal verbale di udienza – che il difensore non ha prospettato ai Giudici del merito la effettiva e concreta lesione al diritto di difesa, conseguente alla dedotta ed accertata inversione cronologica dell’ordine delle notifiche del decreto di citazione. Il difensore, infatti, nel sollevare l’eccezione di nullità, non ha allegato ai Giudici di appello elementi specifici da cui essi avrebbero potuto inferire che l'imputato fosse rimasto all'oscuro della vocatio in ius. 3.1. Né una tale omissione può essere “colmata” lamentando, con il ricorso, la non conoscenza del processo in capo al RI: la questione, peraltro genericamente posta e non chiaramente collegata alla “riscontrata anomalia” procedurale, poggia sull’affermazione difensiva – assertiva e indimostrata – di non avere avuto alcun contatto con l’imputato da circa due anni. Che, poi, l’imputato sia rimasto all’oscuro del processo a suo carico è affermazione ardua da sostenere, avendo egli eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, proposto appello e soprattutto avendo il preciso onere di 4 informarsi dell’andamento del processo a suo carico, per il tramite del proprio difensore. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NN RC PR