Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2026, proposto da
Hotel America S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 70890 del 12.11.2025 di diniego dell'istanza di pdc in sanatoria del 20.06.2025 prot.n. 39834 ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 380/01 per l'intervento di ampliamento pertinenziale a servizio di n. 2 edifici adibiti a struttura turistico - ricettiva, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ditta ricorrente impugna il provvedimento n. 70890 del 12.11.2025, che ha respinto l’istanza prot. n. 39834 del 20.06.2025, di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento ad un manufatto in legno di circa mc. 420,00 destinato a locale deposito e di sgombero e ad una piscina di circa mc. 80,00, posti a servizio di una struttura turistica composta da due fabbricati, di cui:
- il primo è stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 847 dell’01.04.2003, di permesso di costruire in sanatoria n. 17 del 28.09.2022 e di SCIA alternativa n. 54048 del 30.09.2022 per il cambio d’uso a destinazione turistica;
- il secondo è stato oggetto di permesso di costruire in sanatoria n. 152 del 14.02.2022, di permesso di costruire in sanatoria n. 156 del 01.06.2022 e di SCIA alternativa a permesso di costruire prot. n. 64825 del 25.11.2022 per la demolizione e ricostruzione.
L’istanza prevede anche la demolizione di parti non sanabili per mc. 129.
Resiste il Comune di Scafati.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, stante la natura vincolata dell’atto impugnato.
L’istanza andata respinta riguarda, come detto, la sanatoria di due manufatti mediante rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001 e la contestuale demolizione di altre volumetrie.
La norma invocata impone, ai fini del permesso di costruire, che gli abusi siano configurabili come interventi realizzati in parziale difformità od in variante essenziale rispetto ad un permesso di costruire precedentemente rilasciato (cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 16689).
Gli abusi in esame non sono tali, trattandosi di interventi eseguiti in carenza di permesso di costruire.
Essi, infatti, non possono essere stati realizzati in parziale difformità od in variante essenziale ai titoli rilasciati in sanatoria (che, in quanto tali, hanno legittimato uno stato di fatto interamente realizzato prima del rilascio del titolo stesso), né tampoco possono costituire parziale difformità o variante essenziale rispetto ai titoli che hanno assentito il cambio di destinazione d’uso del primo fabbricato, ovvero la demolizione e ricostruzione del secondo, trattandosi di opere fisicamente slegate dai fabbricati oggetto degli interventi autorizzati.
In mancanza del presupposto applicativo della fattispecie legale astratta fatta valere nella richiesta di sanatoria, risulta inutile, ai fini dell’accoglimento del ricorso, sia classificare le opere quali pertinenze, piuttosto che quali nuove costruzioni, sia invocare la formazione del silenzio assenso sulla domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181).
La novità della questione consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO