Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 08/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14867 del 2025, proposto da RO MA EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
a) della valutazione, pari a 18,5/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02);
nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova;
b) dei quesiti n. 9, 14 e 28 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub a);
c) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento
e) del diritto del ricorrente all’attribuzione di 3 punti aggiuntivi ai 18,5 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati;
f) del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta relativa al concorso in oggetto, nella quale è risultato inidoneo (avendo conseguito un punteggio pari a 18,50, inferiore alla soglia di idoneità pari a 21/30, fissata dal bando), lamentando l’illegittimità dei seguenti quesiti:
- il quesito n. 9 [“ Quale file NON può essere elaborato da un OCR? Un'immagine in formato jpeg (- 0,25 risposta scelta dal ricorrente); Un documento in formato Word (+ 0,75 risposta esatta secondo l’Amministrazione); Un PDF ”)] sarebbe illegittimo in quanto, secondo la prospettazione del ricorrente, anche un documento Word può essere elaborato da un OCR, come evincibile dallo stesso sito del produttore del software ;
- il quesito n. 14 [“ In base all'art. 60 del codice di procedura civile, il cancelliere, se compie un atto nullo : non è mai civilmente responsabile; è civilmente responsabile se l'ha compiuto con dolo (+ 0,75 risposta esatta secondo l’Amministrazione); è sempre civilmente responsabile (- 0,25 risposta scelta dal ricorrente)] sarebbe incompleto e, pertanto, illegittimo, perché ai sensi dell’art. 60 c.p.c. il cancelliere, in caso di redazione di atti nulli, risponde civilmente anche in caso di colpa grave;
- il quesito n. 28 [“ In base all'art. 127 della Costituzione italiana, possono promuovere direttamente alla Corte Costituzione la questione sulla costituzionalità della legge: le minoranze parlamentari ; il Presidente della Repubblica e le Giunte regionali (-0,25 risposta scelta dal ricorrente); le Regioni e il Governo (+ 0,75 risposta esatta secondo l’Amministrazione)”] sarebbe erroneo e, pertanto, illegittimo, in quanto l’espressione “questione sulla costituzionalità della legge” sarebbe priva di fondamento normativo;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito in rito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente in rito che:
- le eccezioni sollevate dalla difesa erariale sono infondate, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti compiuti, mentre la Commissione Interministeriale Ripam è l’Ente competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/01, ai sensi del quale: « a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici »;
Ritenuto nel merito che:
- il ricorso è infondato;
- per quanto concerne il quesito n. 14, l’OCR (acronimo di “ Optical Character Recognition ”, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri), è un programma grazie al quale è possibile convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto software non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, per sua natura editabile e modificabile, ma soltanto per l’estrazione del testo dalle immagini, eventualmente nello stesso presenti in formato non modificabile, come del resto chiarito dalle medesime fonti citate dal ricorrente;
- in relazione al quesito n. 14, non sussiste il lamentato profilo di incompletezza della domanda in quanto rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione la scelta di includere nella risposta esatta soltanto una delle ipotesi di responsabilità civile del cancelliere contemplate dall’art. 60 c.p.c. (diversamente, il quesito sarebbe stato erroneo se la Commissione avesse indicato la responsabilità a titolo di dolo come unica ipotesi di responsabilità del cancelliere prevista dalla disposizione in commento); di contro, la risposta fornita dal candidato è palesemente erronea perché comprensiva anche della colpa lieve, non contemplata invece dall’art. 60 c.p.c.;
- per quanto riguarda il quesito n. 28, giova infine osservare che l’espressione “questione sulla costituzionalità”, pur non ricalcando il contenuto del disposto di cui all’art. 127 Cost. (che fa riferimento alla « questione di legittimità costituzionale »), è chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principiale disciplinato dalla citata disposizione costituzionale e, come, tale, inidonea a “disorientare” il candidato che, nella fattispecie in esame, ha optato per una risposta palesemente errata;
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.000 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Monica Gallo, Referendario
LE IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IL | TA CA |
IL SEGRETARIO