Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
A differenza del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.d.s.), il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici, essendo invece necessario che venga accertato con le modalità indicate dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (La Corte ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il reato di cui all'articolo 187 c.d.s. sulla base della deposizione degli operanti, che avevano riferito di un'anomalia comportamentale del conducente astrattamente riferibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, e del ritrovamento di pezzetti di hashish all'interno dell'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2006, n. 22822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22822 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 11/04/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 607
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 042345/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT UL, N. IL 05/11/1974;
avverso SENTENZA del 20/02/2004 GIUDICE DI PACE di VITERBO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) TT UL ha proposto ricorso avverso la sentenza 18 febbraio 2004 del Giudice di pace di Viterbo che l'ha condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda per i reati di cui all'art. 187 C.d.S.,comma 4 e 5, (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all'accertamento sull'assunzione di tali sostanze).
A fondamento del ricorso si deduce la mancanza di prova dell'esistenza dei reati contestati e si evidenzia che il giudice avrebbe omesso completamente di motivare sui motivi che avevano convinto i carabinieri operanti a chiedere al ricorrente di sottoporsi all'analisi.
In realtà, si dice nel ricorso, la richiesta di sottoporsi al test è stata fatta perché indosso al ricorrente è stata trovata una modesta quantità di hascish;
solo a seguito di questo ritrovamento, e non all'accertamento di anomalie nel comportamento, è stata fatta richiesta al ricorrente di sottoporsi al test.
2) Il ricorso proposto contro la sentenza indicata è da ritenere parzialmente fondato.
Va premesso che i reati contestati al ricorrente si riferiscono a fatti commessi il 23 ottobre 2002. La condotta va quindi valutata alla luce del testo allora vigente del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, prima che questa norma venisse sostituita dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 6, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214.
La precedente normativa è infatti applicabile trattandosi di norme più favorevoli all'imputato dovendosi applicare il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace. Ciò premesso si osserva che, alla luce del tenore letterale del previgente art. 187 del decreto citato, deve ritenersi fondata la censura che si riferisce all'ipotizzato reato di guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. È vero che gli operanti hanno verificato un'anomalia di comportamento astrattamente riferibile all'assunzione di sostanze stupefacenti ma è altrettanto vero che questa anomalia certamente idonea a far sorgere l'obbligo di sottoporsi al drug test - non consente di ritenere provata l'assunzione di tali sostanze in mancanza di una conferma tramite l'esame biologico trattandosi di sintomi che potrebbero essere riferiti a svariate cause. A differenza del reato di cui all'art. 186 del medesimo codice il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non poteva infatti essere accertato in base a soli elementi sintomatici essendo invece necessario che il reato indicato venisse accertato con le modalità indicate nel l'art. 187, comma 2 (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 7 ottobre 2004 n. 47903, Melani;
15 gennaio 2003 n. 7339, Casali).
Essendo prevista una disciplina della prova di natura formale (anche se può apparire improprio parlare di prova "legale") è quindi da ritenere privo di rilievo il ritrovamento di pezzetti di hascish nell'autovettura condotta dal ricorrente.
3) La medesima anomalia di comportamento giustificava invece la richiesta (consentita "quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"), formulata dalla polizia giudiziaria, di sottoporsi al test ed essendosi l'imputato rifiutato ne è conseguita la sentenza di condanna per questo reato che non presenta, su questo punto, alcuna illogicità.
Il giudice di merito ha infatti riferito, nella sentenza impugnata, che il teste verbalizzante ha riferito di aver verificato che l'imputato presentava gli occhi arrossati, pronunciava frasi sconnesse e manifestava uno stato di agitazione. Esente da alcun vizio è dunque l'aver ritenuto esistenti i presupposti per la richiesta di sottoporsi al test.
4) La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, limitatamente al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 comma 2 (che descrive la condotta mentre il comma 4 indica il trattamento sanzionatorio) vigente all'epoca del fatto e da ritenersi implicitamente contestato.
Va invece confermata per quanto riguarda il reato di cui al comma 5 della medesima norma. Deve conseguentemente essere eliminato l'aumento in continuazione quantificato dal giudice di merito in Euro 100,00 di ammenda.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 187 C.d.S.,comma 2 ed elimina la relativa pena di Euro 100,00. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006,
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006