Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
Con riferimento al giudizio di impugnazione, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, di un provvedimento di requisizione in uso delle attrezzature di presa d'acqua di un pozzo di proprietà privata, adottato a norma dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, dal Sindaco di un comune in qualità di capo dell'amministrazione comunale, ancorché in veste di ufficiale di governo, in favore dell'azienda municipalizzata di gestione dell'acquedotto comunale, per la specifica ed espressa necessità di provvedere alla fornitura di acqua potabile a beneficio dei cittadini del comune e non per altri scopi non rientranti nei fini istituzionali dell'ente pubblico territoriale, sussiste la legittimazione passiva del comune medesimo e non dell'amministrazione dello Stato, poiché l'interesse che la requisizione è rivolta a soddisfare fa capo al comune e non all'amministrazione dello Stato, non rientrando tra i fini di quest'ultimo quello di provvedere alle specifiche necessità idriche riguardanti soltanto gli abitanti del comune.
Ai sensi dell'art. 143 lett. a) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, in unico grado, la controversia concernente la legittimità del provvedimento di requisizione in uso temporaneo delle attrezzature di presa d'acqua di un pozzo di proprietà privata, adottato dal sindaco di un comune per soddisfare le necessità idriche della cittadinanza, a seguito della mancata rinnovazione della locazione in ordine ad esse già esistente fra il privato proprietario e l'azienda municipalizzata dell'acquedotto (nella specie le Sezioni Unite hanno precisato che la controversia non concerneva in alcun modo quella mancata rinnovazione, che era dipesa da disaccordo sul canone).
Commentario • 1
- 1. I poteri di ordinanza del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: presupposti, ragioni e responsabilitàBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore, AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO (A.M.A.P.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
D'NG AN, D'NG IA IN PRORIO E NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE DI MI SC E D'NG TA DR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07275/97 proposto da:
D'NG AN, D'NG IA, MI SC, D'NG TA DR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 3, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORMINO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI PALRMO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
A.M.A.P. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA , depositata il 15/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
uditi gli Avvocati paolo ANTONELLI CAMPOSARCUNO, per il ricorrente principale, Ignazio MORMINO, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale, dichiararsi della giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 30 marzo 1995 il Sindaco di Palermo dispose la requisizione in uso, sino al 31 dicembre dell'anno successivo, in favore della Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, delle attrezzature di presa d'acqua da un pozzo di proprietà di TO, RO e AT TO D'Angelo e NC Namio.
Questi ultimi impugnarono il provvedimento del Sindaco innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Il Comune di Palermo resistette eccependo : a) il proprio difetto di legittimazione passiva, spettando la stessa all'amministrazione statale;
b) la nullità della citazione dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto ( non costituitasi in giudizio ) effettuata in persona del presidente e non del direttore;
c) il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle acque;
d) l'infondatezza nel merito del ricorso.
2. Il Tribunale, con sentenza del 15 febbraio 1997, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato ed osservando : a) che era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune, tenuto alla fornitura dell'acqua potabile in favore dei cittadini dello stesso comune;
b) che era valida la notifica del ricorso effettuata al presidente dell'azienda municipalizzata e non al direttore, posto che la rappresentanza di questi era aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella del presidente;
c) che sussisteva la giurisdizione di esso Tribunale Superiore delle Acque, attenendo il provvedimento impugnato alle attrezzature di attingimento dal pozzo, connesse in rapporto di stretta pertinenzialità ed indispensabilità all'utilizzazione dell'acqua potabile destinata agli abitanti dei quartieri della città di Palermo;
d) che la temporanea requisizione delle attrezzature era stata disposta senza la ricorrenza - quale presupposto legittimante - di un evento straordinario ed imprevedibile, fondandosi il provvedimento impugnato soltanto sul timore dell'impossibilità dell'approvvigionamento idrico a seguito dell'eventuale restituzione delle attrezzature ai proprietari - i quali non avevano accettato i corrispettivi proposti dall'AMAP per la rinnovazione di un precedente contratto di locazione. -.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo e l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. Gli intimati hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato, eccependo in limine l'inammissibilità del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. I controricorrenti e ricorrenti incidentali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso principale, perché proposto dal vice sindaco ( in forza di autorizzazione comunale e non già di un'espressa delega del sindaco ) considerato che quest'ultimo, avrebbe adottato l'ordinanza impugnata quale ufficiale di governo e non quale capo dell'amministrazione comunale.
Con il primo motivo del loro ricorso i ricorrenti principali, denunciando violazione di legge nonché carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, affermano che, essendo stata l'ordinanza di requisizione emessa dal sindaco quale organo dello Stato, doveva essere esclusa la legittimazione passiva del Comune di Palermo e doveva invece essere affermata quella dell'autorità governativa, non essendovi immedesimazione organica tra amministrazione statale e quella comunale;
il Tribunale Superiore delle Acque, pertanto, aveva deciso a contraddittorio non integro, operando un'illegittima sostituzione processuale del comune allo Stato.
Rileva questa Corte che entrambe le deduzioni ( che devono essere congiuntamente esaminate perché connesse ed interdipendenti ) devono essere disattese.
Posto che il provvedimento di requisizione fu emesso dal Sindaco in qualità di capo dell'amministrazione comunale e per la specifica ed espressa necessità di provvedere alla fornitura di acqua potabile in favore dei cittadini del comune di Palermo ( e non per albi scopi non rientranti nei fini istituzionali dell'ente pubblico territoriale ) correttamene il Tribunale Superiore delle Acque, esaminando la questione della legittimazione processuale dell'ente convenuto, ha fatto applicazione al caso in esame del principio - altre volte affermato da questa Corte - secondo il quale, con riguardo alla requisizione in uso di beni immobili o di attrezzature ad essi collegate ( anche se disposta dal sindaco in qualità di ufficiale di governo a norma dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865,all. E ) in relazione ad urgenti necessità degli abitanti del comune, sussiste la legittimazione passiva del comune medesimo - cioè dell'ente cui fa capo l'interesse che la requisizione è rivolta a soddisfare e che, quindi, ne assume la qualità di beneficiario - e non dell'amministrazione dello Stato, non rientrando tra i fini di quest'ultimo quello di provvedere alle specifiche necessità idriche riguardanti ( soltanto ) gli abitanti del comune. Consegue dalle premesse considerazioni : a) che deve essere respinto il primo motivo del ricorso principale;
b) che quest'ultimo, nella sua interezza, deve essere ritenuto ammissibile, posto che, per consolidato principio giurisprudenziale, la sostituzione al sindaco di un comune dell'assessore anziano, in qualità di vice sindaco, nella proposizione del ricorso per cassazione in nome e per conto del comune medesimo, deve ritenersi consentita e giustificata da un legittimo impedimento del sindaco, ancorché l'atto non ne contenga l'esplicita menzione ( in termini, tra altre, sentenze 3333/1978 e 598/1990 di queste Sezioni Unite ).
2. Non fondata è la deduzione dei ricorrenti ( contenuta nel terzo motivo del ricorso principale ) in ordine al supposto difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Con essa i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 143 del R.D. 11.12.1933 n. 1775,in relazione all'art. 38 della l.
8.6.1990 n.142 e censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata al citato art. 143, non essendosi, a loro dire, nella sentenza impugnata considerato che non rientra nella giurisdizione del T.S.A.P. tutto ciò che non attiene direttamente al regime delle acque.
La generica deduzione dei ricorrenti non trova il consenso di questa Corte, avendo il Tribunale delle Acque fatta corretta applicazione al caso in esame dell'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, che analiticamente specifica i casi nei quali ricorre la cognizione diretta del detto tribunale e non potendosi disconoscere che il provvedimento di requisizione aveva ad oggetto l'utilizzazione di acqua destinata al pubblico consumo e non certamente, come ipotizzato dai ricorrenti, la misura del canone della locazione posta in essere in passato tra le stesse parti;
sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque ove il provvedimento impugnato abbia inciso in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche - nella specie utilizzate, come premesso, per far fronte ( vedasi l'ordinanza impugnata ) a necessità impellenti ed improrogabili dei cittadini del comune di Palermo -.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 4,ult. comma, del tu. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 33 del d.P.R. 4.10.1986 902, in tema di rappresentanza processuale delle aziende municipalizzate, per non avere il Tribunale delle Acque considerato che l'AMAP ( Azienda Municipalizzata Acquedotto Palermo ), che non si era costituita in giudizio, era stata erroneamente citata in persona del suo presidente anziché - come esplicitamente dispone l'art. 4 del citato tu.2578 del 1925 - del suo direttore: donde la nullità della citazione di essa AMAP, del giudizio e della sentenza conclusiva del giudizio stesso, emessa senza la presenza di un litisconsorte necessario.
Anche questa censura non è fondata
Pur rispondendo a verità che, nelle aziende municipalizzate, il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'impresa " e "per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice " ( art. 4,ult. comma del R.D. 2578/1925 ) nondimeno siffatta disposizione deve intendersi limitata alla rappresentanza attiva e non estesa a quella passiva, come è fatto palese dal riferimento normativo alla riscossione dei crediti dell'azienda ed alle liti per il cui promovimento è necessaria la previa autorizzazione della commissione amministratrice e come è stato comunemente ritenuto dalla giurisprudenza : la quale, peraltro, ha affermato, quanto alla legittimazione passiva, che l'erronea indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, del rappresentante dell'ente convenuto, ne può causare la nullità solo se e quando determini incertezza assoluta ( ex artt 163 n. 2 e 164 c.p.c. ) in ordine all'individuazione della persona giuridica evocata in giudizio :pertanto, non essendo dubbio, nel caso in esame, che i proprietari delle attrezzature requisite del pozzo avessero inteso insorgere - nei confronti dell'AMAP - contro il provvedimento che esplicitamente ed univocamente riguardava proprio e soltanto l'azienda acquedotto (unica beneficiaria del provvedimento stesso ) la dedotta nullità correttamente non è stata ravvisata dall'adito giudice.
4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione delle norme in tema di locazione e comodato, omessa pronuncia sull'eccepita carenza di interesse dei privati proprietari del pozzo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, specificamente deducendo che i citati proprietari, che erano consenzienti all'utilizzazione dell'acqua, avevano agito in giudizio., impugnando l'ordinanza di requisizione, ancorché sforniti di interesse ad agire;
che il tribunale delle acque non aveva considerato che tra i proprietari del pozzo e l'amministrazione vi era controversia in ordine al corrispettivo del prelevamento dell'acqua, in precedenza già consentito;
che il Tribunale , con motivazione inadeguata, aveva negato l'esistenza del presupposto di fatto e di diritto che costituiva la premessa dell'ordinanza di requisizione, erroneamente annullata.
La censura non è fondata
La decisione impugnata prende le mosse non da un titolo contrattuale di diritto privato (il pregresso contratto di locazione) bensì dalla ritenuta insussistenza della ragione di pubblico interesse, correlata all'asserta improrogabile necessità di fornire acqua potabile ai cittadini del comune, affermando che l'ordinanza di requisizione concretamente interferiva sulle trattative in corso tra i proprietari del pozzo e l'azienda acquedotto : il Tribunale delle acque sul punto ha infatti osservato che la requisizione era intervenuta durante le trattative per la fissazione del canone per il rinnovo del contratto di locazione per l'anno 1995 e che, essendo il provvedimento impugnato fondato "" soltanto sul timore che potesse intervenire l'interruzione dell'uso delle strutture, che i proprietari non avevano nemmeno minacciato "" l'ordinanza era stata in concreto illegittimamente emessa in difetto della ragione giustificatrice addotta dall'amministrazione; l'interesse dei ricorrenti ad agire era poi correlato alla rimozione di un provvedimento sostanzialmente ingiusto e suscettibile di arrecare loro un pregiudizio patrimoniale.
La motivazione addotta dal Tribunale delle Acque non può essere utilmente censurata in sede di legittimità, essendo la giurisprudenza di questa Corte ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione, ex art. 111 della Costituzione, avverso decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non è proponibile per denunciare quei vizi di motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, ma solo quelli che si traducano in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi, emergenti dal solo contesto del provvedimento, di sua radicale inesistenza o di argomentazioni assolutamente inidonee a palesare una qualsiasi rado decidendi ( così detta motivazione apparente ) : e tanto, per le ragioni esposte dal Tribunale ( supra ) non può dirsi ricorre . re nel caso in esame.
5. Il ricorso principale deve essere quindi totalmente rigettato;
quello incidentale condizionato rimane assorbito.
6. Le spese del procedimento di legittimità vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, rimasti soccombenti;
e vanno all'uopo liquidate in complessive lire 5.423.000, delle quali lire cinque milioni per onorari di avvocato.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, alle spese del procedimento di legittimità, liquidate in complessive lire 5.423.000 in esse comprese lire cinque milioni per onorati di avvocato. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999