Articolo 6 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 agosto 1966
Art. 6.
Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'istituto medesimo in quattro rate trimestrali.
In relazione alla effettiva entita' delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.
Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonche' gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.
Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 10 agosto 1966