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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/09/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 692/2025, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Ambrogio Moriconi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE - OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv.to Mateo Zemblaku, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 645 e 414 c.p.c. la Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2025 del Tribunale di
Cassino, con cui alla stessa è stato ingiunto di pagare a Controparte_1 la somma complessiva di € 903,99 a titolo di competenze di fine rapporto.
1 Con il ricorso in opposizione, la società ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, deducendo altresì
l'infondatezza nel merito della pretesa e chiedendo anche la revoca della provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo, e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare/pregiudiziale dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino – Giudice del lavoro in favore del Tribunale di Frosinone Giudice del lavoro con contestuale revoca del decreto ingiuntivo N. 64-2025 RG 389-2025 del 11/02/2025;
Sempre in via preliminare/pregiudiziale ed in subordine disporre la revoca della provvisoria esecutività del D.I. opposto;
Nel merito dichiarare l'infondatezza della domanda posta alla base del D.I. opposto
In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese di lite”
Si è costituito in giudizio l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e specificando i presupposti della pretesa in punto di fatto, aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale ma evidenziando la sussistenza dei presupposti del credito fatto valere in via monitoria, e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e preliminare:
A) Preso atto dell'adesione del Sig. all'eccezione di incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Cassino, in favore della competenza del Tribunale di Frosinone, sollevata dall'opponente, dichiarare la competenza di quest'ultimo fissando termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Giudice competente e rinviando allo stesso anche la decisione inerente le spese di lite, complessivamente considerate;
In via principale e nel merito, in caso di affermazione della propria competenza e/o in vista della riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente:
B) accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata dal datore di lavoro rigettando integralmente l'opposizione proposta dalla
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto,
2 C) condannare la società opponente in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 903,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo in favore del lavoratore Sig. . Controparte_1
In ogni caso:
D) Condannare la società opponente in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, sia del procedimento monitorio che del presente, secondo gli onorari massimi previsti nel D.M. n. 147 del 13/08/2022, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA ove dovuta e CPA come per legge, considerati gli aumenti ex art. 4, comma 8 e comma 1 bis, come modificati dal DM 147/22, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Alla prima udienza fissata nessuno è comparso, e a fronte del rinvio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza odierna, ove sono comparse le parti riportandosi a quanto dedotto, la causa è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
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L'opposizione è fondata e dev'essere accolta con riferimento all'incompetenza per territorio inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Risulta pacifico tra le parti che la società opponente ha sede legale a
Frosinone, e che l'unica unità operativa cui è stato addetto l'opposto è ubicata a Supino, luogo ove peraltro è sorto il rapporto di lavoro.
Alla luce di tali circostanze di fatto, non soccorre alcuno dei fori previsti dall'art. 413 c.p.c. per il radicamento della competenza territoriale in capo al Tribunale di Cassino, dovendosi invece individuare quale giudice inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Frosinone.
Di conseguenza è fondata l'eccezione preliminare sollevata con l'opposizione, essendo il decreto ingiuntivo opposto stato emesso da giudice incompetente per territorio, e il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo con contestuale assegnazione di un termine per riassumere il giudizio innanzi al giudice territorialmente competente, secondo il consolidato orientamento
3 della giurisprudenza (cfr. Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952;
Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935).
Va comunque ricordato, come chiarito sempre da giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 41230 del 22/12/2021) che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione inferiore ad
€ 1.100,00), dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cassino n.
64/2025 emesso in data 11.02.2025 e assegna alle parti termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Frosinone, competente per territorio;
4 - Condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 350,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 10/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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