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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRIELLO Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRIELLO CP_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, riconoscono reciprocamente di non aver diritto ad alcun assegno di mantenimento;
- la casa famigliare di proprietà del nonno paterno del signor , resterà nella disponibilità del proprietario;
la CP_1
signora riconosce di non aver alcun diritto su di essa. Parte_1
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
- Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, sia patrimoniale che personale, ivi incluse eventuali somme versate o spese sostenute da terzi (quali familiari o altri soggetti) durante la convivenza o il matrimonio, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le spese relative all'arredamento dell'abitazione in cui hanno convissuto, di proprietà del nonno paterno del signor , e gli eventuali interventi di ristrutturazione eseguiti CP_1
sull'immobile stesso. Le parti si danno reciproca ampia e definitiva quietanza per ogni rapporto economico, patrimoniale o di altra natura sorto durante la convivenza o il matrimonio, dichiarando di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, diretta
o indiretta, nei confronti l'uno dell'altra, ora e in futuro.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/07/1995 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2024, atto n.2, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRIELLO Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRIELLO CP_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, riconoscono reciprocamente di non aver diritto ad alcun assegno di mantenimento;
- la casa famigliare di proprietà del nonno paterno del signor , resterà nella disponibilità del proprietario;
la CP_1
signora riconosce di non aver alcun diritto su di essa. Parte_1
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
- Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, sia patrimoniale che personale, ivi incluse eventuali somme versate o spese sostenute da terzi (quali familiari o altri soggetti) durante la convivenza o il matrimonio, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le spese relative all'arredamento dell'abitazione in cui hanno convissuto, di proprietà del nonno paterno del signor , e gli eventuali interventi di ristrutturazione eseguiti CP_1
sull'immobile stesso. Le parti si danno reciproca ampia e definitiva quietanza per ogni rapporto economico, patrimoniale o di altra natura sorto durante la convivenza o il matrimonio, dichiarando di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, diretta
o indiretta, nei confronti l'uno dell'altra, ora e in futuro.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/07/1995 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2024, atto n.2, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale