CASS
Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2023, n. 51404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51404 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51404 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo di MA CO, detenuto in espiazione di pena di anni sei e mesi otto di reclusione, avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata per i semestri di pena espiata dal 28 gennaio 2020 al 28 luglio 2022. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 28 luglio 2020 al 28 gennaio 2021 e dal 28 gennaio 2022 al 28 luglio 2022. Ciò ha fatto, in relazione al primo semestre, perché l'interessato è stato sanzionato con cinque giorni di esclusione dalle attività in comune per inosservanza degli ordini;
e, in relazione all'altro semestre, perché l'interessato in data 14 aprile 2022 e 9 giugno 2022 è stato ammonito dal Direttore per inosservanza degli ordini ed è stato sanzionato con cinque giorni di esclusione dalle attività in comune per intimidazione e sopraffazione dei compagni. Presi in esame i comportamenti che hanno dato causa ai provvedimenti sanzionatori il Tribunale ha rilevato che sono in dicativi di mancata partecipazione all'opera rieducativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di MA CO, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare di esclusione dalle attività comuni per giorni cinque, irrogata il 17 giugno 2022, è stato impugnato e quindi non ha assunto il carattere di definitività al momento della decisione sul reclamo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il dispositivo dell'ordinanza di rigetto del reclamo fa riferimento anche a semestri ulteriori rispetto a quelli oggetto della impugnazione, specificamente i periodi 28 luglio 2020-28 gennaio 2021 e 28 gennaio 2022-28 luglio 2022. Ha quindi errato il Tribunale nell'affermare che il reclamo faceva riferimento a tutti e cinque i semestri di detenzione. 3. Il difensore del ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Ai fini del diniego della liberazione anticipata in ragione della commissione di illeciti disciplinari nel semestre di riferimento non occorre che vi sia gikintervenuto un provvedimento disciplinare definitivo, e ciò perché il magistrato di sorveglianza ben può procedere ad una valutazione autonoma dei fatti posti a fondamento della sanzione. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, può avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto e dall'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza" - Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239303 -. Non occorre, certo, che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia definitivo e non più impugnabile per poter offrire al magistrato di sorveglianza utili dati oggettivi per la verifica della effettività della partecipazione all'opera di rieducazione. 3. Sul secondo motivo, manifestamente infondato, si rileva che la lettura complessiva del provvedimento non lascia dubbi su quali siano i semestri interessati dal diniego della liberazione anticipata. Non v'è quindi alcun vizio del provvedimento impugnato che sia rilevabile in questa sede, atteso il principio di diritto per il quale "in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto in essi manca il dispositivo, inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, pertanto, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento" - Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Rv. 281069 -. 4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 novembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51404 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo di MA CO, detenuto in espiazione di pena di anni sei e mesi otto di reclusione, avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata per i semestri di pena espiata dal 28 gennaio 2020 al 28 luglio 2022. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 28 luglio 2020 al 28 gennaio 2021 e dal 28 gennaio 2022 al 28 luglio 2022. Ciò ha fatto, in relazione al primo semestre, perché l'interessato è stato sanzionato con cinque giorni di esclusione dalle attività in comune per inosservanza degli ordini;
e, in relazione all'altro semestre, perché l'interessato in data 14 aprile 2022 e 9 giugno 2022 è stato ammonito dal Direttore per inosservanza degli ordini ed è stato sanzionato con cinque giorni di esclusione dalle attività in comune per intimidazione e sopraffazione dei compagni. Presi in esame i comportamenti che hanno dato causa ai provvedimenti sanzionatori il Tribunale ha rilevato che sono in dicativi di mancata partecipazione all'opera rieducativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di MA CO, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare di esclusione dalle attività comuni per giorni cinque, irrogata il 17 giugno 2022, è stato impugnato e quindi non ha assunto il carattere di definitività al momento della decisione sul reclamo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il dispositivo dell'ordinanza di rigetto del reclamo fa riferimento anche a semestri ulteriori rispetto a quelli oggetto della impugnazione, specificamente i periodi 28 luglio 2020-28 gennaio 2021 e 28 gennaio 2022-28 luglio 2022. Ha quindi errato il Tribunale nell'affermare che il reclamo faceva riferimento a tutti e cinque i semestri di detenzione. 3. Il difensore del ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Ai fini del diniego della liberazione anticipata in ragione della commissione di illeciti disciplinari nel semestre di riferimento non occorre che vi sia gikintervenuto un provvedimento disciplinare definitivo, e ciò perché il magistrato di sorveglianza ben può procedere ad una valutazione autonoma dei fatti posti a fondamento della sanzione. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, può avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto e dall'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza" - Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239303 -. Non occorre, certo, che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia definitivo e non più impugnabile per poter offrire al magistrato di sorveglianza utili dati oggettivi per la verifica della effettività della partecipazione all'opera di rieducazione. 3. Sul secondo motivo, manifestamente infondato, si rileva che la lettura complessiva del provvedimento non lascia dubbi su quali siano i semestri interessati dal diniego della liberazione anticipata. Non v'è quindi alcun vizio del provvedimento impugnato che sia rilevabile in questa sede, atteso il principio di diritto per il quale "in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto in essi manca il dispositivo, inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, pertanto, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento" - Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Rv. 281069 -. 4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 novembre 2023.