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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14005/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Spadafora (C.F. Parte_2 C.F._1
), dell'avv. Attilio Zuccarello (C.F. ) e dell'avv. Maria C.F._2 C.F._3 Alina Sorbini (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale Tonucci C.F._4
& Partners, in Milano alla via Gonzaga n. 5.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Erina Maria CP_1 CodiceFiscale_5 Forte (C.F.: ), elettivamente domiciliato nel suo Studio in Milano via CodiceFiscale_6 Lodovico Settala n. 39
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale p.t. Controparte_2 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'avv. Luca Procacci (C.F. , elettivamente CP_3 C.F._7 domiciliata presso lo Studio del difensore in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 194.
TERZO/A CHIAMATO/A
OGGETTO: azione di rivalsa ex art. 9 L. 24/2017 pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice
Nel merito in via principale
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto la responsabilità esclusiva e, conseguentemente, la colpa grave del Dott. nella causazione dei danni oggetto del presente giudizio;
e, per CP_1 l'effetto
- dichiarare e condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 24/2017, il Dott. al pagamento in favore della della somma di euro 25.654,19, ovvero, CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo;
ovvero In via subordinata: dichiarare e condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2.3. del Contratto sub doc. 2, il Dott. al pagamento in favore della della somma di euro 25.654,19, ovvero, CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo. Invia istruttoria: si rimanda a quanto dedotto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. da intendersi come espressamente e integralmente di seguito ritrascritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così giudicare: nel merito, in via principale respingere ogni e qualunque domanda formulata da nei confronti del dott. per i fatti di cui è causa in quanto inammissibile ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017 (L. Gelli-Bianco), formulata nonostante il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 13 della medesima legge, nonché non supportata dai necessari elementi probatori e comunque del tutto infondata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e respinta ogni avversaria domanda ed eccezione, condannare la terza chiamata società a manlevare il convenuto dott. Controparte_4 CP_1 per quanto questo fosse eventualmente ritenuto a pagare in favore della parte attrice;
in via istruttoria: qualora venisse ritenuto necessario, disporre il rinnovo della CTU in atti, resa nel giudizio svoltosi ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Como (causa n. R.G. 2915/2020). In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio.
Conclusioni della terza chiamata
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, così provvedere: In via principale: - dichiarare l'inammissibilità di ogni azione di rivalsa nei confronti del Dott. per CP_1 preclusione, inammissibilità, improcedibilità e, comunque, per infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarata, in ogni caso, la nullità del contratto di collaborazione tra ed Dott. Pt_1 CP_1 In via subordinata:
-nel denegato caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. accertare se la CP_1 stessa è connotata da colpa grave, se è esclusiva o concorsuale ed in caso di responsabilità concorsuale accertarne la misura percentuale e, comunque, salvo gravame, previo ogni opportuno accertamento e pagina 2 di 9 statuizione, ridurre e/o contenere per quanto di ragione l'importo di cui alle richieste di risarcimento, per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso senza vincolo di solidarietà. In ogni caso escludersi l'onere di manleva nei confronti di er inoperatività della polizza per i CP_2 motivi di cui in narrativa. In via di estremo subordine. Contenersi la manleva in capo ad nei limiti tutti di cui alla polizza, franchigia, scoperto CP_2 inclusi. Con compensazione delle spese di lite. Disporsi, in ogni caso, nuova CTU medico legale nel contraddittorio di tutte le parti.
FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 20 marzo 2023, conveniva in giudizio il dott. Pt_1
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per il danno subito CP_1
e, per l'effetto, la condanna, ai sensi dell'art. 9 della L. 24/2017, del medico al pagamento dell'importo di euro 25.654,19, ovvero, della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo.
In particolare, la società attrice ha dedotto le seguenti circostanze.
Nel settembre 2020 la veniva evocata in giudizio con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., Parte_1 incardinato avanti il Tribunale di Como, dalla sig.ra la quale lamentava danni subiti in Parte_3 conseguenza dell'intervento di chirurgia implantare osteointegrata eseguito dal dott. presso la CP_1 struttura, nel settembre 2018.
Nel corso del giudizio di ATP, la provvedeva alla chiamata in causa del che non si Pt_1 CP_1 costituiva e di Reale Mutua di Assicurazioni. Alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP e della contumacia del dott. l'odierna attrice decideva di avviare una CP_1 negoziazione stragiudiziale con la paziente, a fronte della quale, in data 23 marzo 2022, Pt_1 pagava alla stessa l'importo di € 40.354,19 (doc. 6 di parte ricorrente) e mpegnava a Parte_4 tenere indenne per l'importo omnicomprensivo pari ad € 14.700,00. Pt_1
ha, quindi, intentato azione di rivalsa nei confronti del sanitario, adducendo il verificarsi delle Pt_1 condizioni previste dall'art. 9 L. 24/2017 per l'azione, ossia la colpa grave del sanitario, colpa desumibile dalle risultanze della ATP, la circostanza che la struttura abbia effettivamente risarcito il danneggiato e il rispetto del termine decadenziale massimo di un anno dal pagamento per proporre l'azione. Ha, poi dedotto, in via subordinata, che il si era contrattualmente impegnato a manlevare CP_1 e tenere indenne la Società, in caso di azioni risarcitorie da parte di pazienti, conseguenti alla propria condotta negligente.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 5.09.2023, il formulando, in via CP_1 preliminare, istanza di chiamata della terza in garanzia e deducendo Controparte_2 improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, per mancanza dei presupposti e, in particolare, per l'inopponibilità della transazione all'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 9, comma IV, della legge Gelli – , oltre che per la mancata dimostrazione della Per_1 colpa grave del professionista, attesa l'erroneità e la contraddittorietà delle risultanze dell'ATP.
pagina 3 di 9 Ha, pertanto, concluso, chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Con decreto, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c, il giudice, rilevata la tempestiva costituzione di parte convenuta, accoglieva la richiesta d'integrazione del contraddittorio, autorizzando la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni rigettava la preliminare eccezione di improcedibilità CP_2 della domanda per mancato esperimento della mediazione preventiva, ritenendola infondata, disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP esperita avanti il Tribunale di Como, R.G. 2915/2020, Giudice Dott. Ambrogio Ceron e fissava l'udienza di comparizione parti al 20.03.2024, con decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. dalla nuova udienza indicata.
Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 10.01.2024, la terza
[...]
la quale ha eccepito la non opponibilità della transazione al dott. l'assenza Controparte_2 CP_1 di colpa grave in capo al sanitario, la nullità del contratto di collaborazione tra DE e il per CP_1 assoluta indeterminatezza della clausola di manleva, oltre che per sproporzione della stessa, la non opponibilità della relazione di ATP ad che non è stata parte del relativo giudizio, oltre che la CP_2 contraddittorietà delle conclusioni dell'elaborato peritale.
All'esito della prima udienza del 20.03.2024, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del 23.04.2024, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. L'udienza veniva rinviata d'ufficio per indisponibilità della Stanza del giudice al 19.11.2024 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta il giudice fissava udienza di remissione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi, al 7.05.2025, all'esito della quale ha trattenuto in decisione. Con ordinanza depositata telematicamente in data 28.05.2025, questo giudice, rilevato che la decisione involve questioni attinenti alle condizioni di ammissibilità ed opponibilità dell'azione di rivalsa, nel rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio, rimetteva la causa in istruttoria, dando termine alle parti fino al 2.07.2025 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni rilevate;
nel corso della successiva udienza del 23.09.2025, il giudice, lette le memorie depositate nel rispetto del termine, all'esito della discussione, fatte precisare le conclusioni tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
DIRITTO
Così ricostruito, in via di estrema sintesi l'oggetto del processo, occorre evidenziare che i fatti posti alla base sia dell'ATP che del giudizio di rivalsa risalgono al settembre 2018 e che pertanto l'intera fattispecie ricade sotto la disciplina della L. 24/2017 (Legge Gelli -Bianco) di riforma della responsabilità in ambito sanitario.
La legge citata ha introdotto nell'ordinamento uno speciale statuto del rapporto interno fra la struttura sanitaria/sociosanitaria (pubblica o privata) e l'esercente la professione sanitaria, che, a qualsiasi titolo, svolge la propria attività professionale all'interno di una struttura o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare sono applicabili al caso di specie sia la normativa di cui all'art. 7 della suddetta legge, secondo il quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, che quella dell'art. 9 proprio in tema di azione di rivalsa. La norma richiamata, infatti, nell'ottica protettiva e delimitativa della responsabilità dell'operatore sanitario, che ispira la gran parte delle finalità dell'intero impianto normativo, pone pagina 4 di 9 importanti limiti all'azione di rivalsa verso l'esercente la professione sanitaria, sia nei presupposti sostanziali, sia sotto il profilo dell'ammissibilità e della procedibilità della relativa domanda.
L'art. 9 della legge citata, rubricato “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa” stabilisce:
“
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa……….”
L'art. 13 della legge n. 24 impone una condizione d'ammissibilità dell'azione di rivalsa stabilendo che:
“Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7,comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9”.
Secondo il dettato normativo, l'azione di rivalsa può proporsi soltanto contro il sanitario che abbia tenuto la condotta lesiva «con dolo o colpa grave», a norma dell'art. 9, comma 1°, così escludendo l'esperibilità dell'azione in presenza di colpa lieve. Si tratta di una rilevante modifica rispetto al passato, se si considera che in precedenza un filtro siffatto interveniva esclusivamente nell'ambito della sanità pubblica ovvero, in relazione alla sanità privata, per il solo rapporto di lavoro subordinato regolato dai contratti collettivi nazionali. La legge n. 24/2017 ha invece equiparato la posizione del medico incardinato nella sanità pubblica con quella del personale sanitario operante nel settore privato, senza che per tale categoria sussista più neppure il limite del rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale.
I punti cardine dell'azione di rivalsa della struttura sociosanitaria come identificati dalla normativa richiamata consistono nell'operatività di una specifica condizione di ammissibilità dell'azione, nella prova da parte della struttura che il sanitario abbia agito con dolo o colpa grave, nella prova dell'avvenuto risarcimento a favore del soggetto danneggiato, risarcimento avvenuto sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale;
è poi previsto un termine decadenziale di un anno dal momento del pagamento per l'esercizio dell'azione. Infine, l'art. 9 commi 3 e 4 stabilisce che ove il sanitario non sia stato parte nel giudizio tra la struttura e il danneggiato, la decisione pronunciata nel giudizio stesso non fa stato nel giudizio di rivalsa e che la transazione non può in nessun caso essere opposta al medico nel giudizio di rivalsa.
pagina 5 di 9 Venendo all'applicazione dei principi indicati dalla normativa riportata alla fattispecie concreta, si osserva quanto segue.
Il termine decadenziale
L'azione de quo risulta proposta nel rispetto del termine decadenziale indicato dal comma 2 dell'art. 9 L. , atteso che la contabile di pagamento di quanto stabilito stragiudizialmente tra Pt_5 Per_1 e la (doc. 6 di parte ricorrente), reca la data del 23.03.2022 e l'atto di citazione Pt_1 Pt_3 introduttivo della presente azione è stato notificato in data 20.03.2023.
La condizione di ammissibilità della rivalsa e l'opponibilità della transazione
L'art. 13 della L. 24/2017 prevede l'invio di una comunicazione da parte della struttura al sanitario entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del processo da parte del danneggiato o dall'avvio con quest'ultimo di trattative stragiudiziali.
La disposizione in esame è finalizzata a garantire all'esercente la professione sanitaria, che potrebbe essere esposto all'azione di rivalsa da parte della struttura (o all'azione di surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., o all'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti), ai sensi dell'art. 9, di essere tempestivamente ed adeguatamente informato dell'avvio di trattative stragiudiziali o della pendenza di un procedimento giudiziale, su iniziativa del soggetto il quale assume di essere stato danneggiato da prestazioni professionali rese dallo stesso esercente, all'interno o comunque nell'interesse di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata tenuta a rispondere del suo operato ai sensi dell'art. 7 della legge.
Con la comunicazione suddetta, da effettuare mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la struttura e le imprese di assicurazione debbono inviare all'esercente la copia dell'atto introduttivo del giudizio o l'invito a prendere parte alle trattative stragiudiziali. Ciò al chiaro fine di consentire al professionista, che potrebbe aver provocato il danno risarcibile, di partecipare alle trattative avviate con il danneggiato o di intervenire volontariamente nel giudizio da questi introdotto contro la struttura sanitaria ed eventualmente contro il suo assicuratore.
L'ultimo comma dell'art. 13 citato stabilisce che in mancanza della comunicazione o in caso di comunicazione tardiva (inviata oltre i quarantacinque giorni previsti) o incompleta (non corredata della copia dell'atto introduttivo o non contenente l'invito a partecipare alle trattative avviate), le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa previste dall'art. 9 sono inammissibili.
Nella fattispecie de quo emerge documentalmente che la signora ha promosso un giudizio per Pt_3 accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Como, notificando il ricorso a entro la data del 30.09.2020 (cfr. provvedimento del giudice di fissazione Parte_1 udienza di ATP, che ha onerato la di notificare a entro il 30.09.2020 – nel fascicolo di Pt_3 Pt_1 ATP). a sua volta, nel costituirsi con memoria del 9.12.2020, ha chiamato in causa il dott. Pt_1 e la società Reale Mutua Assicurazioni, presso la quale era assicurata (doc. 7 part. 1 di . CP_1 Pt_1 Il sceglieva di non costituirsi e veniva dichiarato contumace. CP_1 Dopo il procedimento per ATP, la società convenuta riteneva di addivenire ad una chiusura transattiva della vertenza con la parte ricorrente corrispondendo alla stessa la somma di €.40.354,19, (di cui Pt_3
€. 14.700,00 corrisposti da Reale Mutua), come emerge dalla contabile di pagamento del 23.03.2022 (doc. 6 di . Pt_1
pagina 6 di 9 L'art. 13 della legge Gelli fa scattare l'obbligo della comunicazione dalla ricezione dell'atto con cui il danneggiato introduce il “giudizio” contro la struttura (ed eventualmente contro il suo assicuratore) o dal momento di “avvio di trattative stragiudiziali” e mal si raccorda con il testo dell'art. 8 della stessa legge n. 24 (“Tentativo obbligatorio di conciliazione”), laddove è previsto che il tentativo di conciliazione deve svolgersi, a scelta del danneggiato, nelle forme della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ovvero del procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D.L.vo n. 28 del 2010. Si rileva, infatti, che né il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., né l'atto con cui si inizia il procedimento di mediazione determinano “l'instaurazione del giudizio” risarcitorio nei confronti della struttura e dell'impresa di assicurazione o “l'avvio di trattative stragiudiziali” con il danneggiato dallo svolgimento di attività sanitaria.
In ogni caso si osserva che nella fattispecie in esame il pur chiamato nel procedimento di ATP CP_1 con le modalità descritte è rimasto contumace e il successivo avvio di trattative stragiudiziali tra e la trattative intervenute dopo il deposito della relazione peritale e quindi dopo la Pt_1 Pt_3 conclusione del procedimento per ATP e conclusesi con un accordo stragiudiziale, non gli è mai stato comunicato. A parere di questo Giudice, per integrare validamente la condizione dell'azione la Struttura sanitaria avrebbe dovuto quantomeno convocare formalmente il a prendere parte alla negoziazione CP_1 stragiudiziale con la Paziente, a fronte della quale, in data 23 marzo 2022, stessa pagava Pt_1 l'importo di € 40.354,19. Il mancato coinvolgimento del nelle trattative stragiudiziali determina, CP_1 secondo il disposto dell'art. 9, comma 4, che la transazione raggiunta non sia opponibile al convenuto in questo giudizio. Nella fattispecie de quo, il titolo di responsabilità della struttura sanitaria a favore della danneggiata si è formato innegabilmente con la procedura stragiudiziale, quando la è addivenuta Pt_3 Pt_1 alla decisione di arrivare ad una transazione con la danneggiata, transazione che, lo si ribadisce, è stata negoziata e raggiunta dopo la conclusione del procedimento di ATP e al di fuori di esso. E dalle allegazioni documentali non emerge che la abbia formalmente convocato il con le Pt_1 CP_1 rigorose forme imposte dall'art. 13, a prendere parte alle trattative stragiudiziali, che non gli sono in alcun modo opponibili. Con l'ulteriore conseguenza che, sul piano istruttorio, nel giudizio de quo sarebbe in ogni caso necessario accertare ogni profilo inerente l'apporto della condotta dell'esercente la professione sanitaria alla causazione del danno.
Né vale a superare la mancata comunicazione dell'intenzione di transigere la documentazione allegata sub doc. 9 dalla difesa della con la seconda memoria istruttoria, attestante comunicazioni tra Pt_1
l'odierna attrice ed il trattasi, infatti, di comunicazioni generiche, avvenute prima CP_1 dell'instaurazione di qualsiasi procedimento e prima anche dell'instaurazione del procedimento per ATP. Infatti, con la PEC del 29.05.2020 (antecedente al deposito del ricorso per ATP dell'agosto 2020), dava notizia al di avere ricevuto una richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra Pt_1 CP_1
confermando peraltro la fiducia nell'operato del sanitario con queste testuali parole: Parte_3
“Ferma la piena fiducia nel suo operato, la Società le rinnova la richiesta di una sintetica relazione sul caso, ad oggi non pervenuta, previa verifica della documentazione della paziente…….”.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione imposta dall'art. 13 determinano l'inammissibilità dell'azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria ex art. 9, l. 24/2017, inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile.
pagina 7 di 9 La dichiarazione di inammissibilità della domanda esonera questo giudice dalla necessità di esaminare il merito della controversia, come pure le domande formulate nei confronti della terza chiamata.
Nell'introdurre la presente azione, tuttavia, ha formulato in via subordinata istanza di Parte_1 condanna del dott. al pagamento in proprio favore della somma di euro 25.654,19, ovvero, della CP_1 maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti della clausola di cui all'art.
2.3. del Contratto di collaborazione tra il e la stessa (doc. 2 di parte ricorrente). CP_1 Pt_1
In particolare, l'art.
2.3 della sezione “Modalità di svolgimento delle prestazioni” stabilisce: “Il Medico svolgerà le proprie Prestazioni come libero professionista ed in modo autonomo. In particolare, il Professionista garantisce e manleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che dovesse derivare dall'esercizio delle prestazioni. Il Medico s'impegna inoltre a manlevare e a garantire il Committente da qualsiasi danno arrecato ai pazienti trattati”.
ha svolto nei confronti del domanda di regresso fondata sulla citata clausola Pt_1 CP_1 convenzionale di manleva.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Sebbene la clausola riportata sia inserita in un più complesso accordo di collaborazione, essa costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un eventuale accertamento pregiudiziale di nullità. La questione di nullità può essere rilevata d'ufficio, pur in assenza di apposita domanda in tal senso;
il contraddittorio sul punto risulta esser stato tra l'altro garantito poiché tale questione stata affrontata dallo stesso resistente nelle proprie argomentazioni difensive (pag. 4 della II memoria ex art. 171 CP_1 ter c.p.c.). Ciò posto, il contratto deve ritenersi nullo in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti, un contratto, come quello in esame, che obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità, civile e penale, “che dovesse derivare dall'esercizio delle prestazioni” è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va, inoltre, rilevata la nullità di tale contratto per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito, senza alcuna diretta contropartita;
per converso, risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso, quindi, non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. che, viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti. Infine, legittimare una forma di trasferimento convenzionale delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dalla struttura al sanitario, avrebbe come conseguenza che l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista: soluzione, questa, in contrasto non solo con l'interpretazione che viene data dell'art. 1228 c.c., ma anche con la ratio e con le disposizioni della legge 24/2017.
pagina 8 di 9 Attraverso la conclusione di un contratto di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d. doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto e, nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico-struttura, in via “mediatamente” contrattuale.
Anche la domanda di regresso fondata sulla clausola convenzionale di manleva deve essere rigettata per nullità della clausola stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di rivalsa formulata da nei confronti di Parte_1 ; CP_1
- accertata la nullità della clausola di manleva, respinge la domanda di regresso formulata in via subordinata da parte ricorrente;
- condanna a rifondere al le spese di giudizio liquidate, ex D.M. 55/14, in Parte_1 CP_1 complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, e oltre al contributo unificato versato per la chiamata di terzo, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_1 Controparte_2 di giudizio liquidate, ex D.M. 55/14, in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14005/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Spadafora (C.F. Parte_2 C.F._1
), dell'avv. Attilio Zuccarello (C.F. ) e dell'avv. Maria C.F._2 C.F._3 Alina Sorbini (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale Tonucci C.F._4
& Partners, in Milano alla via Gonzaga n. 5.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Erina Maria CP_1 CodiceFiscale_5 Forte (C.F.: ), elettivamente domiciliato nel suo Studio in Milano via CodiceFiscale_6 Lodovico Settala n. 39
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale p.t. Controparte_2 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'avv. Luca Procacci (C.F. , elettivamente CP_3 C.F._7 domiciliata presso lo Studio del difensore in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 194.
TERZO/A CHIAMATO/A
OGGETTO: azione di rivalsa ex art. 9 L. 24/2017 pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice
Nel merito in via principale
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto la responsabilità esclusiva e, conseguentemente, la colpa grave del Dott. nella causazione dei danni oggetto del presente giudizio;
e, per CP_1 l'effetto
- dichiarare e condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 24/2017, il Dott. al pagamento in favore della della somma di euro 25.654,19, ovvero, CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo;
ovvero In via subordinata: dichiarare e condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2.3. del Contratto sub doc. 2, il Dott. al pagamento in favore della della somma di euro 25.654,19, ovvero, CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo. Invia istruttoria: si rimanda a quanto dedotto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. da intendersi come espressamente e integralmente di seguito ritrascritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così giudicare: nel merito, in via principale respingere ogni e qualunque domanda formulata da nei confronti del dott. per i fatti di cui è causa in quanto inammissibile ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017 (L. Gelli-Bianco), formulata nonostante il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 13 della medesima legge, nonché non supportata dai necessari elementi probatori e comunque del tutto infondata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e respinta ogni avversaria domanda ed eccezione, condannare la terza chiamata società a manlevare il convenuto dott. Controparte_4 CP_1 per quanto questo fosse eventualmente ritenuto a pagare in favore della parte attrice;
in via istruttoria: qualora venisse ritenuto necessario, disporre il rinnovo della CTU in atti, resa nel giudizio svoltosi ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Como (causa n. R.G. 2915/2020). In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio.
Conclusioni della terza chiamata
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, così provvedere: In via principale: - dichiarare l'inammissibilità di ogni azione di rivalsa nei confronti del Dott. per CP_1 preclusione, inammissibilità, improcedibilità e, comunque, per infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarata, in ogni caso, la nullità del contratto di collaborazione tra ed Dott. Pt_1 CP_1 In via subordinata:
-nel denegato caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. accertare se la CP_1 stessa è connotata da colpa grave, se è esclusiva o concorsuale ed in caso di responsabilità concorsuale accertarne la misura percentuale e, comunque, salvo gravame, previo ogni opportuno accertamento e pagina 2 di 9 statuizione, ridurre e/o contenere per quanto di ragione l'importo di cui alle richieste di risarcimento, per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso senza vincolo di solidarietà. In ogni caso escludersi l'onere di manleva nei confronti di er inoperatività della polizza per i CP_2 motivi di cui in narrativa. In via di estremo subordine. Contenersi la manleva in capo ad nei limiti tutti di cui alla polizza, franchigia, scoperto CP_2 inclusi. Con compensazione delle spese di lite. Disporsi, in ogni caso, nuova CTU medico legale nel contraddittorio di tutte le parti.
FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 20 marzo 2023, conveniva in giudizio il dott. Pt_1
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per il danno subito CP_1
e, per l'effetto, la condanna, ai sensi dell'art. 9 della L. 24/2017, del medico al pagamento dell'importo di euro 25.654,19, ovvero, della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento al saldo.
In particolare, la società attrice ha dedotto le seguenti circostanze.
Nel settembre 2020 la veniva evocata in giudizio con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., Parte_1 incardinato avanti il Tribunale di Como, dalla sig.ra la quale lamentava danni subiti in Parte_3 conseguenza dell'intervento di chirurgia implantare osteointegrata eseguito dal dott. presso la CP_1 struttura, nel settembre 2018.
Nel corso del giudizio di ATP, la provvedeva alla chiamata in causa del che non si Pt_1 CP_1 costituiva e di Reale Mutua di Assicurazioni. Alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP e della contumacia del dott. l'odierna attrice decideva di avviare una CP_1 negoziazione stragiudiziale con la paziente, a fronte della quale, in data 23 marzo 2022, Pt_1 pagava alla stessa l'importo di € 40.354,19 (doc. 6 di parte ricorrente) e mpegnava a Parte_4 tenere indenne per l'importo omnicomprensivo pari ad € 14.700,00. Pt_1
ha, quindi, intentato azione di rivalsa nei confronti del sanitario, adducendo il verificarsi delle Pt_1 condizioni previste dall'art. 9 L. 24/2017 per l'azione, ossia la colpa grave del sanitario, colpa desumibile dalle risultanze della ATP, la circostanza che la struttura abbia effettivamente risarcito il danneggiato e il rispetto del termine decadenziale massimo di un anno dal pagamento per proporre l'azione. Ha, poi dedotto, in via subordinata, che il si era contrattualmente impegnato a manlevare CP_1 e tenere indenne la Società, in caso di azioni risarcitorie da parte di pazienti, conseguenti alla propria condotta negligente.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 5.09.2023, il formulando, in via CP_1 preliminare, istanza di chiamata della terza in garanzia e deducendo Controparte_2 improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, per mancanza dei presupposti e, in particolare, per l'inopponibilità della transazione all'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 9, comma IV, della legge Gelli – , oltre che per la mancata dimostrazione della Per_1 colpa grave del professionista, attesa l'erroneità e la contraddittorietà delle risultanze dell'ATP.
pagina 3 di 9 Ha, pertanto, concluso, chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Con decreto, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c, il giudice, rilevata la tempestiva costituzione di parte convenuta, accoglieva la richiesta d'integrazione del contraddittorio, autorizzando la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni rigettava la preliminare eccezione di improcedibilità CP_2 della domanda per mancato esperimento della mediazione preventiva, ritenendola infondata, disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP esperita avanti il Tribunale di Como, R.G. 2915/2020, Giudice Dott. Ambrogio Ceron e fissava l'udienza di comparizione parti al 20.03.2024, con decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. dalla nuova udienza indicata.
Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 10.01.2024, la terza
[...]
la quale ha eccepito la non opponibilità della transazione al dott. l'assenza Controparte_2 CP_1 di colpa grave in capo al sanitario, la nullità del contratto di collaborazione tra DE e il per CP_1 assoluta indeterminatezza della clausola di manleva, oltre che per sproporzione della stessa, la non opponibilità della relazione di ATP ad che non è stata parte del relativo giudizio, oltre che la CP_2 contraddittorietà delle conclusioni dell'elaborato peritale.
All'esito della prima udienza del 20.03.2024, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del 23.04.2024, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. L'udienza veniva rinviata d'ufficio per indisponibilità della Stanza del giudice al 19.11.2024 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta il giudice fissava udienza di remissione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi, al 7.05.2025, all'esito della quale ha trattenuto in decisione. Con ordinanza depositata telematicamente in data 28.05.2025, questo giudice, rilevato che la decisione involve questioni attinenti alle condizioni di ammissibilità ed opponibilità dell'azione di rivalsa, nel rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio, rimetteva la causa in istruttoria, dando termine alle parti fino al 2.07.2025 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni rilevate;
nel corso della successiva udienza del 23.09.2025, il giudice, lette le memorie depositate nel rispetto del termine, all'esito della discussione, fatte precisare le conclusioni tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
DIRITTO
Così ricostruito, in via di estrema sintesi l'oggetto del processo, occorre evidenziare che i fatti posti alla base sia dell'ATP che del giudizio di rivalsa risalgono al settembre 2018 e che pertanto l'intera fattispecie ricade sotto la disciplina della L. 24/2017 (Legge Gelli -Bianco) di riforma della responsabilità in ambito sanitario.
La legge citata ha introdotto nell'ordinamento uno speciale statuto del rapporto interno fra la struttura sanitaria/sociosanitaria (pubblica o privata) e l'esercente la professione sanitaria, che, a qualsiasi titolo, svolge la propria attività professionale all'interno di una struttura o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare sono applicabili al caso di specie sia la normativa di cui all'art. 7 della suddetta legge, secondo il quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, che quella dell'art. 9 proprio in tema di azione di rivalsa. La norma richiamata, infatti, nell'ottica protettiva e delimitativa della responsabilità dell'operatore sanitario, che ispira la gran parte delle finalità dell'intero impianto normativo, pone pagina 4 di 9 importanti limiti all'azione di rivalsa verso l'esercente la professione sanitaria, sia nei presupposti sostanziali, sia sotto il profilo dell'ammissibilità e della procedibilità della relativa domanda.
L'art. 9 della legge citata, rubricato “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa” stabilisce:
“
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa……….”
L'art. 13 della legge n. 24 impone una condizione d'ammissibilità dell'azione di rivalsa stabilendo che:
“Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7,comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9”.
Secondo il dettato normativo, l'azione di rivalsa può proporsi soltanto contro il sanitario che abbia tenuto la condotta lesiva «con dolo o colpa grave», a norma dell'art. 9, comma 1°, così escludendo l'esperibilità dell'azione in presenza di colpa lieve. Si tratta di una rilevante modifica rispetto al passato, se si considera che in precedenza un filtro siffatto interveniva esclusivamente nell'ambito della sanità pubblica ovvero, in relazione alla sanità privata, per il solo rapporto di lavoro subordinato regolato dai contratti collettivi nazionali. La legge n. 24/2017 ha invece equiparato la posizione del medico incardinato nella sanità pubblica con quella del personale sanitario operante nel settore privato, senza che per tale categoria sussista più neppure il limite del rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale.
I punti cardine dell'azione di rivalsa della struttura sociosanitaria come identificati dalla normativa richiamata consistono nell'operatività di una specifica condizione di ammissibilità dell'azione, nella prova da parte della struttura che il sanitario abbia agito con dolo o colpa grave, nella prova dell'avvenuto risarcimento a favore del soggetto danneggiato, risarcimento avvenuto sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale;
è poi previsto un termine decadenziale di un anno dal momento del pagamento per l'esercizio dell'azione. Infine, l'art. 9 commi 3 e 4 stabilisce che ove il sanitario non sia stato parte nel giudizio tra la struttura e il danneggiato, la decisione pronunciata nel giudizio stesso non fa stato nel giudizio di rivalsa e che la transazione non può in nessun caso essere opposta al medico nel giudizio di rivalsa.
pagina 5 di 9 Venendo all'applicazione dei principi indicati dalla normativa riportata alla fattispecie concreta, si osserva quanto segue.
Il termine decadenziale
L'azione de quo risulta proposta nel rispetto del termine decadenziale indicato dal comma 2 dell'art. 9 L. , atteso che la contabile di pagamento di quanto stabilito stragiudizialmente tra Pt_5 Per_1 e la (doc. 6 di parte ricorrente), reca la data del 23.03.2022 e l'atto di citazione Pt_1 Pt_3 introduttivo della presente azione è stato notificato in data 20.03.2023.
La condizione di ammissibilità della rivalsa e l'opponibilità della transazione
L'art. 13 della L. 24/2017 prevede l'invio di una comunicazione da parte della struttura al sanitario entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del processo da parte del danneggiato o dall'avvio con quest'ultimo di trattative stragiudiziali.
La disposizione in esame è finalizzata a garantire all'esercente la professione sanitaria, che potrebbe essere esposto all'azione di rivalsa da parte della struttura (o all'azione di surrogazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., o all'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti), ai sensi dell'art. 9, di essere tempestivamente ed adeguatamente informato dell'avvio di trattative stragiudiziali o della pendenza di un procedimento giudiziale, su iniziativa del soggetto il quale assume di essere stato danneggiato da prestazioni professionali rese dallo stesso esercente, all'interno o comunque nell'interesse di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata tenuta a rispondere del suo operato ai sensi dell'art. 7 della legge.
Con la comunicazione suddetta, da effettuare mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la struttura e le imprese di assicurazione debbono inviare all'esercente la copia dell'atto introduttivo del giudizio o l'invito a prendere parte alle trattative stragiudiziali. Ciò al chiaro fine di consentire al professionista, che potrebbe aver provocato il danno risarcibile, di partecipare alle trattative avviate con il danneggiato o di intervenire volontariamente nel giudizio da questi introdotto contro la struttura sanitaria ed eventualmente contro il suo assicuratore.
L'ultimo comma dell'art. 13 citato stabilisce che in mancanza della comunicazione o in caso di comunicazione tardiva (inviata oltre i quarantacinque giorni previsti) o incompleta (non corredata della copia dell'atto introduttivo o non contenente l'invito a partecipare alle trattative avviate), le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa previste dall'art. 9 sono inammissibili.
Nella fattispecie de quo emerge documentalmente che la signora ha promosso un giudizio per Pt_3 accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Como, notificando il ricorso a entro la data del 30.09.2020 (cfr. provvedimento del giudice di fissazione Parte_1 udienza di ATP, che ha onerato la di notificare a entro il 30.09.2020 – nel fascicolo di Pt_3 Pt_1 ATP). a sua volta, nel costituirsi con memoria del 9.12.2020, ha chiamato in causa il dott. Pt_1 e la società Reale Mutua Assicurazioni, presso la quale era assicurata (doc. 7 part. 1 di . CP_1 Pt_1 Il sceglieva di non costituirsi e veniva dichiarato contumace. CP_1 Dopo il procedimento per ATP, la società convenuta riteneva di addivenire ad una chiusura transattiva della vertenza con la parte ricorrente corrispondendo alla stessa la somma di €.40.354,19, (di cui Pt_3
€. 14.700,00 corrisposti da Reale Mutua), come emerge dalla contabile di pagamento del 23.03.2022 (doc. 6 di . Pt_1
pagina 6 di 9 L'art. 13 della legge Gelli fa scattare l'obbligo della comunicazione dalla ricezione dell'atto con cui il danneggiato introduce il “giudizio” contro la struttura (ed eventualmente contro il suo assicuratore) o dal momento di “avvio di trattative stragiudiziali” e mal si raccorda con il testo dell'art. 8 della stessa legge n. 24 (“Tentativo obbligatorio di conciliazione”), laddove è previsto che il tentativo di conciliazione deve svolgersi, a scelta del danneggiato, nelle forme della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ovvero del procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D.L.vo n. 28 del 2010. Si rileva, infatti, che né il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., né l'atto con cui si inizia il procedimento di mediazione determinano “l'instaurazione del giudizio” risarcitorio nei confronti della struttura e dell'impresa di assicurazione o “l'avvio di trattative stragiudiziali” con il danneggiato dallo svolgimento di attività sanitaria.
In ogni caso si osserva che nella fattispecie in esame il pur chiamato nel procedimento di ATP CP_1 con le modalità descritte è rimasto contumace e il successivo avvio di trattative stragiudiziali tra e la trattative intervenute dopo il deposito della relazione peritale e quindi dopo la Pt_1 Pt_3 conclusione del procedimento per ATP e conclusesi con un accordo stragiudiziale, non gli è mai stato comunicato. A parere di questo Giudice, per integrare validamente la condizione dell'azione la Struttura sanitaria avrebbe dovuto quantomeno convocare formalmente il a prendere parte alla negoziazione CP_1 stragiudiziale con la Paziente, a fronte della quale, in data 23 marzo 2022, stessa pagava Pt_1 l'importo di € 40.354,19. Il mancato coinvolgimento del nelle trattative stragiudiziali determina, CP_1 secondo il disposto dell'art. 9, comma 4, che la transazione raggiunta non sia opponibile al convenuto in questo giudizio. Nella fattispecie de quo, il titolo di responsabilità della struttura sanitaria a favore della danneggiata si è formato innegabilmente con la procedura stragiudiziale, quando la è addivenuta Pt_3 Pt_1 alla decisione di arrivare ad una transazione con la danneggiata, transazione che, lo si ribadisce, è stata negoziata e raggiunta dopo la conclusione del procedimento di ATP e al di fuori di esso. E dalle allegazioni documentali non emerge che la abbia formalmente convocato il con le Pt_1 CP_1 rigorose forme imposte dall'art. 13, a prendere parte alle trattative stragiudiziali, che non gli sono in alcun modo opponibili. Con l'ulteriore conseguenza che, sul piano istruttorio, nel giudizio de quo sarebbe in ogni caso necessario accertare ogni profilo inerente l'apporto della condotta dell'esercente la professione sanitaria alla causazione del danno.
Né vale a superare la mancata comunicazione dell'intenzione di transigere la documentazione allegata sub doc. 9 dalla difesa della con la seconda memoria istruttoria, attestante comunicazioni tra Pt_1
l'odierna attrice ed il trattasi, infatti, di comunicazioni generiche, avvenute prima CP_1 dell'instaurazione di qualsiasi procedimento e prima anche dell'instaurazione del procedimento per ATP. Infatti, con la PEC del 29.05.2020 (antecedente al deposito del ricorso per ATP dell'agosto 2020), dava notizia al di avere ricevuto una richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra Pt_1 CP_1
confermando peraltro la fiducia nell'operato del sanitario con queste testuali parole: Parte_3
“Ferma la piena fiducia nel suo operato, la Società le rinnova la richiesta di una sintetica relazione sul caso, ad oggi non pervenuta, previa verifica della documentazione della paziente…….”.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione imposta dall'art. 13 determinano l'inammissibilità dell'azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria ex art. 9, l. 24/2017, inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile.
pagina 7 di 9 La dichiarazione di inammissibilità della domanda esonera questo giudice dalla necessità di esaminare il merito della controversia, come pure le domande formulate nei confronti della terza chiamata.
Nell'introdurre la presente azione, tuttavia, ha formulato in via subordinata istanza di Parte_1 condanna del dott. al pagamento in proprio favore della somma di euro 25.654,19, ovvero, della CP_1 maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti della clausola di cui all'art.
2.3. del Contratto di collaborazione tra il e la stessa (doc. 2 di parte ricorrente). CP_1 Pt_1
In particolare, l'art.
2.3 della sezione “Modalità di svolgimento delle prestazioni” stabilisce: “Il Medico svolgerà le proprie Prestazioni come libero professionista ed in modo autonomo. In particolare, il Professionista garantisce e manleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che dovesse derivare dall'esercizio delle prestazioni. Il Medico s'impegna inoltre a manlevare e a garantire il Committente da qualsiasi danno arrecato ai pazienti trattati”.
ha svolto nei confronti del domanda di regresso fondata sulla citata clausola Pt_1 CP_1 convenzionale di manleva.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Sebbene la clausola riportata sia inserita in un più complesso accordo di collaborazione, essa costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un eventuale accertamento pregiudiziale di nullità. La questione di nullità può essere rilevata d'ufficio, pur in assenza di apposita domanda in tal senso;
il contraddittorio sul punto risulta esser stato tra l'altro garantito poiché tale questione stata affrontata dallo stesso resistente nelle proprie argomentazioni difensive (pag. 4 della II memoria ex art. 171 CP_1 ter c.p.c.). Ciò posto, il contratto deve ritenersi nullo in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti, un contratto, come quello in esame, che obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità, civile e penale, “che dovesse derivare dall'esercizio delle prestazioni” è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va, inoltre, rilevata la nullità di tale contratto per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito, senza alcuna diretta contropartita;
per converso, risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso, quindi, non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. che, viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti. Infine, legittimare una forma di trasferimento convenzionale delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dalla struttura al sanitario, avrebbe come conseguenza che l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista: soluzione, questa, in contrasto non solo con l'interpretazione che viene data dell'art. 1228 c.c., ma anche con la ratio e con le disposizioni della legge 24/2017.
pagina 8 di 9 Attraverso la conclusione di un contratto di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d. doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto e, nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico-struttura, in via “mediatamente” contrattuale.
Anche la domanda di regresso fondata sulla clausola convenzionale di manleva deve essere rigettata per nullità della clausola stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di rivalsa formulata da nei confronti di Parte_1 ; CP_1
- accertata la nullità della clausola di manleva, respinge la domanda di regresso formulata in via subordinata da parte ricorrente;
- condanna a rifondere al le spese di giudizio liquidate, ex D.M. 55/14, in Parte_1 CP_1 complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, e oltre al contributo unificato versato per la chiamata di terzo, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_1 Controparte_2 di giudizio liquidate, ex D.M. 55/14, in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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